TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-09-29, n. 202212349

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-09-29, n. 202212349
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202212349
Data del deposito : 29 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/09/2022

N. 12349/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02188/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2188 del 2018, proposto da
Antonio Abbruzzese, Francesco Addamo, Carmelo Alessi, Giuseppe Aloisi, Romano Salvatore Calogero Amico, Domenico Amodeo, Alessandro Andrei, Marco Anemoli, Enzo Angelella, Marco Antoniello, Fabio Beltramello, Stefano Benelle, Mario Berardi, Stefano Berardi, Luciano Bernardi, Paolo Bertini, Renato Bertulli, Antonello Bettini, Salvatore Bianco, Camillo Bignone, Diego Davide Birriolo, Gianni Bolzonaro, Gerri Bonazzi, Vito Boncori, Roberto Bonifazi, Pasquale Borsci, Sandro Bortolotti, Salvatore Bosco, Gregorio Bosi, Franco Brandalise, Giuseppe Antonio Briguglio, Enrico Broccolini, Giuseppe Buonviso, Angelo Buro’, Enrico Buscemi, Eugenio Butini, Massimo Calabrese, Giuseppe Calderaro, Giovanni Calì, Massimiliano Campese, Roberto Candelori, Donato Caniglia, Luigi Capraro, Sebastiano Carboni, Roberto Carletti, Massimo Carmignan, Luca Casadio, Alberto Casarotti, Franco Cassano, Angelo Maria Castellano, Mirko Castellucci, Giovannino Cauterucci, Bruno Cavaiuolo, Marco Rudy Cavalli, Otello Cavallini, Leo Cianfaglioni, Pietro Colucci, Francesco Concettini, Ignazio Mariano Coraci, Dario Giuseppe Costa, Ciro Cozzolino, Alfonso Antonio Criscuolo, Giulio Cristofori, Lucio Cucchiarelli, Antonio Curci, Vito D’Aiello, Massimiliano Dall’Argine, Giuseppe D’Alonzo, Ciro D’Alterio, Cinzia D’Andrade, Paolo De Dominicis, Antonella De Leo, Luigi De Martino, Massimo De Santis, Paolo De Simone, Christian De Leo, Paolo De Pasquale, Vincenzo Del Vasto, Leone Delfino, Anna Deluca, Vincenzo Di Frenna, Fabrizio  Di Genova, Gianmarco Di Natale, Roberto Di Nino, Omar Floreano Di Ronco, Stefano Di Virgilio, Antimo Diomajuto, Moreno Failla, Gaetano Fantucchio, Mario Fazioli, Francesco Federico, Giuseppe Feliciani, Stefano Ferrara, Claudio Fersini, Angelo Fiorucci, Martino Fontana, Andrea Foresti, Gianfranco Franco, Adriano Fratangeli, Gino Leonardo Gagliardi, Giuseppe Maria Garofalo, Giuseppe Garufi, Piero Gaviano, Erminio Massimo Gellera, Tiziano Giacomini, Luisa Giacomini, Luciano Giannatiempo, Roberto Giordano, Luca Giovannelli, Angelo Giusti, Andrea Gizzi, Roberto Gramaglia, Gaetano Guccione, Pierpaolo Iacobo, Vincenzo Ianniello, Vittorio Infante, Antonino Ingretolli, Maurizio Interdonato, Claudio Ippolito, Valerio Kersik, Giovanni La Fauci, Giuseppe La Rosa, Santo Lagana’, Antonio Lionetti, Aurelio Lisei, Damiano Lisena, Paolo Localzo, Stefano Lombardi, Simone Longo, Nicola Lotito, Alessandro Lusini, Franco Maceli, Archimede Maggi, Giorgio Magnanti, Angelo Maisto, Stefano Malavisi, Laura Mami, Gianni Mancinelli, Gaetano Marletta, Anna   Maria Martella, Luigi Martusciello, Pasquale Mastrantonio, Enrico Matteucci, Michele Meddis, Nevio Medved, Isabella Mela, Luigi Meschi, Gabriele Miccoli, Fabio Micheli, Stefano Milani, Giuseppe Millauro, Antonio Morelli, Luca Alberto Mori, Massimo Muffato, Luigi Nicoli, Massimo Nisida, Domenico Notarstefano, Angelo Obit, Luca Olivieri, Maurizio Paduano, Marco Pagano, Salvatore Palmeri, Claudio Paolini, Vincenzo Papagni, Francesco Parodi, Massimo Pedemonte, Michele Perini, Giovanni Petitt, Massimo Petronella, Silvio Piani, Giovanni Piccolo, Giampiero Piersanti, Giorgio Piga, Angelo Pignatelli, Maurizio Piraino, Roberto Politi, Fabrizio Polverini, Vincenzo Porcu, Domenico Preziosi, Paolo Prosperi, Giuseppe Quartuccio, Giovanni Rago, Salvatore Michele Raimondi, Sergio Riccio, Francesco Rinaldi, Nicolò Romano, Valerio Ronci, Marcello Roselli, Claudio Rotili, Mario Rotondo, Giuseppe Ruiu, Gavino Angelo Ruzzu, Alessandra Salvatore, Giovanni Salvatori, Paolo Santini, Paolo Santonastaso, Carlo Scali, Raffaele Scarano, Mario Scardanzan, Flavio Scienza, Giuseppe Scilipoti, Giuseppe Semprebuono, Sandro Senatore, Gioacchino Serradifalco, Calogero Antonio Sgro’, Davide Sinibaldi, Gianfranco Sisto, Rocco Agostino Spera, Walter Sperandio, Claudio Stagni, Michele Stanizzi, Nunzio Stigliano, Michele Sulis, Michele Antonio Tarallo, Sandro Tavano, Roberto Testa, Maurizio Topini, Carmelo Totaro, Alessandro Trimarchi, Nicola Tufanisco, Rocco Turco, Antonio Uda, Marco Usai, Antonio Valeriani, Roberto Varallo, Pippo Venezia, Nicola Verde, Paolo Vicini, Teodorico Vitale, Salvatore Zuccaro, rappresentati e difesi tutti dall’avv. P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio, n. 219;

contro

Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

A P, F C, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

della graduatoria finale dei vincitori dello scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di sostituto commissario della polizia di Stato, pubblicata in data 14 dicembre 2017, quale provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo avviato in data 24 luglio 2017.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 settembre 2022 il dott. M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Gli odierni ricorrenti – tutti ispettori superiori della polizia di Stato – impugnavano gli atti della procedura di scrutinio comparativo per la promozione alla qualifica di sostituto commissario, riservata agli ispettori superiori con piú di otto anni di anzianità.

2. Si costituiva in giudizio l’amministrazione.

3. Le parti si scambiavano memorie e documenti in vista dell’udienza del 23 settembre 2022, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione.

4. Con un unico articolato motivo, viene denunciata l’illegittimità degli atti gravati derivante dal contrasto della disposizione di legge presupposta (art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. 25 maggio 2017, n. 95) con gli artt. 3, 76 e 97 Cost. In particolare, il legislatore avrebbe deciso di promuovere solo parte del personale senza tener conto del merito e della professionalità , come previsto dalla legge delega: difatti, alla procedura per l’ottenimento della qualifica di sostituto commissario venivano ammessi solamente gli ispettori superiori con almeno 8 anni di anzianità nella qualifica, escludendo con un’arbitraria ed illogica discriminazione il personale con un’anzianità minore. In aggiunta, la disposizione di legge determinerebbe una violazione del principio di eguaglianza dato che favorirebbe esclusivamente un determinato numero di ispettori superiori.

5. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata. Difatti, la asserita discriminazione è palesemente insussistente.

5.1. All’uopo è opportuno evidenziare l’assetto normativo antecedente la riforma del 2017, che si inserisce nel piú ampio intervento di ammodernamento della pubblica amministrazione avviato con la l. 7 agosto 2015, n. 124. In particolare, va rammentato che in origine l’art. 25 d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335 articolava il ruolo degli ispettori della polizia di Stato in quattro qualifiche (vice ispettore, ispettore, ispettore principale, ispettore capo);
a mezzo dell’art. 3 d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, la qualifica di ispettore principale scompariva e quella piú elevata diveniva quella di « ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza ». In seguito, l’art. 3 d.lgs. 8 febbraio 2001, n. 53, introduceva l’art. 31- quater d.p.r. 335 cit., che appare opportuno trascrivere: « gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all’articolo 31-ter, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo, assumendo, fermo restando la qualifica rivestita, anche la denominazione di “sostituto commissario” ». Infine, come già detto, l’art. 1 d.lgs. 95 cit. modificava l’art. 25 d.p.r. 335 cit., introducendo la qualifica (non piú denominazione ) di sostituto commissario, apicale nel ruolo degli ispettori: per la promozione a tale qualifica, il novellato art. 31- quater d.p.r. 335 cit. prevedeva « la promozione alla qualifica di sostituto commissario si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa ».

5.2. Come si può notare, il requisito dell’anzianità di otto anni rimaneva immutato nella novella legislativa, senza cosí frustrare le legittime aspettative degli ispettori superiori con maggiore anzianità. Osservando le disposizioni dalla opposta prospettiva, va rilevato che nessuna discriminazione subivano gli odierni ricorrenti i quali era comunque già collocati su un livello gerarchico inferiore rispetto ai promossi (avendo minore anzianità). Conseguentemente, agli odierni ricorrenti veniva precluso l’accesso alla procedura comparativa alla quale non avrebbero comunque potuto partecipare neppure sotto la vigenza del precedente regime normativo. Conseguentemente. La previsione di uno sbarramento alla partecipazione alla procedura di promozione non appare manifestamente irragionevole e pertanto, rientrando nella discrezionalità riconosciuta al legislatore, risulta insindacabile da parte del giudice (v. Corte Cost., 7 aprile 1988, n. 409).

5.3. Allo stesso tempo non si procedeva ad alcuna violazione dei criterî fissati nella legge delega. Infatti, l’art. 8, comma 1, lett. a, n. 1), l. 124 cit., nel conferire la delega legislativa al Governo chiariva che nell’àmbito della « Riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato » si potesse procedere anche all’« eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia » dettando anche le « occorrenti disposizioni transitorie […] tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili ». Orbene, l’art. 2, comma 1, lett. l) d.lgs. 95 cit. rappresenta la disposizione transitoria necessaria per alimentare la neo-istituita qualifica di sostituto commissario , alla quale venivano promossi, per merito comparativo, « gli ispettori superiori che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni ».

5.4. Infine, proprio la promozione per merito comparativo consente di escludere la violazione dei principî fissati nella legge delega (che disponeva, in riferimento alle progressioni di carriera, di tener conto « del merito e delle professionalità ») atteso che il passaggio alla qualifica di sostituto commissario avveniva all’esito di un procedimento amministrativo, nel quale venivano valutati proprio la professionalità ed il merito dei candidati (v. Corte Cost., 5 maggio 2006, n. 181).

6. La manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale determina il rigetto del ricorso con assorbimento delle eccezioni sollevate da parte resistente.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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