TAR Genova, sez. I, decreto decisorio 2021-07-08, n. 202100124

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, decreto decisorio 2021-07-08, n. 202100124
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202100124
Data del deposito : 8 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/07/2021

N. 01079/2014 REG.RIC.

N. 00124/2021 REG.PROV.PRES.

N. 01079/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1079 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da Associazione Radio Maria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S E F L R, F G, C D B, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Filippini La Rosa in Genova, via Interiano 3/10;

contro

Comune di Savona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Palestro 2/3;
ARPAL- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Liguria - Dipartimento della Provincia di Savona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Mora, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bombrini 8;

per l'annullamento

del provvedimento R.U. 0016217 del 30.6.2014 e del 24.6.2014 di richiesta adozione delle misure necessarie volte a contenere le emissioni nei limiti fissati dall'ordinanza.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm., approvato con D.lgs 2 luglio2010 n.104;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 5 novembre 2014;

Vista la ricevuta di avvenuta consegna a mezzo posta certificata dell’avviso di perenzione comunicato in data 28 dicembre 2020 a tutte le parti costituite;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.

Considerato che, a norma dell’art.83 del suddetto Codice, in caso di perenzione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese di giudizio e che, pertanto, non v’è luogo a provvedere sulle spese.


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