TAR Torino, sez. II, sentenza 2013-01-18, n. 201300072

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2013-01-18, n. 201300072
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201300072
Data del deposito : 18 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00819/2011 REG.RIC.

N. 00072/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00819/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 819 del 2011, proposto da:
K E M, rappresentato e difeso dall'avv. P R M, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Antonio Cantore, 3;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

- del provvedimento dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Torino in data 4 marzo 2011, mai notificato o comunicato al ricorrente, con cui, in conseguenza di un sinistro avvenuto il giorno 17.09.2000, sorti dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida, visto l'art. 128 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (codice della strada), si dispone la revisione della patente di guida n. TO5296247A cat. B;

- di ogni atto antecedente, prodromico, conseguente o comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2012 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 23.06.2011 il sig. E M Khalid ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento con il quale l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Torino aveva disposto la revisione della sua patente di guida in conseguenza di un sinistro avvenuto il 17.09.2000 e dell’insorgenza di dubbi sul possesso da parte sua dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per conservare la patente.

Avverso l’atto impugnato il ricorrente ha dedotto 1) violazione e mancata applicazione di legge con riferimento all’art. 7 della l.n. 241/1990, mancata comunicazione di avvio del procedimento, eccesso di potere, errore sui presupposti, difetto di motivazione;
2) violazione di legge con riferimento all’art. 128 Codice della Strada e alle norme che disciplinano la prescrizione delle sanzioni accessorie, eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, errore sui presupposti, difetto di motivazione.

Il 21.07.2011 si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare e del ricorso, in quanto infondati.

Con ordinanza n. 631/2011 del 29.09.2011 il Collegio, ritenendo il ricorso assistito da apprezzabili elementi di fumus boni iuris, ha accolto la sospensiva.

All’udienza pubblica dell’11.07.2011 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il sig. E M ha lamentato, in primo luogo, l’illegittimità del provvedimento di revisione della patente per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Tale censura è fondata e meritevole di accoglimento.

L’atto impugnato, emesso, in verità, non undici anni dopo il sinistro, come prospettato dal ricorrente, bensì a meno di un anno dall’incidente risalente al 2000, è stato notificato all’interessato ex art. 143 c.p.c senza l’indicazione da parte dell’Ufficiale Giudiziario delle effettive ricerche da compiere necessariamente a seguito dell’irreperibilità del destinatario nel luogo di ultima residenza nota e non risulta essere stato preceduto dall’avviso ex art. 7 l.n. 241/1990.

Ciò comporta, da un lato, la tempestività della notifica del ricorso - per la nullità della notifica del provvedimento (Cass. Civ., Sez. II, 27.02.2008 n. 5127) – dall’altro, l’illegittimità dell’atto stesso per violazione delle garanzie partecipative.

Come evidenziato dalla costante giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, Cons.St., Sez. IV, 20.06.2012 n. 3614) “anche per il procedimento preordinato alla revisione della patente di guida ancorché caratterizzato da ampia discrezionalità, ai sensi dell'art. 128 del Codice della Strada, potendo i competenti uffici disporre la revisione della patente ogni volta che fatti correlati alla guida dell'autoveicolo facciano insorgere dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneità per la guida stessa, sussiste l'obbligo del previo avviso del suo inizio al destinatario del provvedimento finale, nel rispetto degli oneri di comunicazione indicati nell'art. 7, l. 6 agosto 1990 n. 241”.

Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, accolto, con annullamento dell’atto impugnato ed assorbimento di ogni altra censura.

Per la natura e la particolarità della controversia sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

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