TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2015-09-23, n. 201501028
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Testo completo
N. 01028/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01015/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1015 del 2014, proposto da:
Centro Cardiologico dott. Luigi Cadeddu S.a.s. , in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Porcu e Mauro Barberio, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Garibaldi n. 105;
contro
l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, in persona del direttore generale e legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Anna Sedda e Paola Trudu, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della A.S.L. in Cagliari, Via Logudoro n. 17;
nei confronti di
Studio Cardiologico Dr Maurizio Bina Sas;
per l'annullamento
delle deliberazioni del direttore generale dell’A.S.L. n. 8 di Cagliari, n° 795/2014 e n. 1354 del 31 luglio 2014, ivi ricomprese le determinazioni con le quali il direttore generale ha approvato la proposta di contratto del ricorrente per l’erogazione di prestazioni sanitarie per il triennio 2013-2015 e il relativo contratto;
nonché, le ulteriori determinazioni della medesima A.S.L. 8 con le quali sono state approvati i criteri per la ripartizione del tetto di spesa per la specialistica ambulatoriale per il triennio 2013-2015 e l’assegnazione del tetto di spesa al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl 8 di Cagliari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2015 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorso in esame è proposto da una struttura sanitaria privata, accreditata dalla Regione Sardegna ai sensi dell’art. 8- quater del d.lgs. n. 502 del 1992 e dell’art. 8 della legge Regione Sardegna 28 luglio 2006, n. 10, che eroga prestazioni di specialistica ambulatoriale nell’ambito del servizio sanitario regionale, mediante gli accordi contrattuali stipulati con l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.
In premessa, la struttura ricorrente riferisce che la Regione Sardegna, con deliberazione della Giunta Regionale n. 51/19 del 28 dicembre 2012, ha approvato la programmazione finanziaria per il triennio 2013-2015, assegnando alla A.S.L. n. 8 di Cagliari un tetto di spesa, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale da strutture private accreditate, pari a € 39.011.430,18, per il 2013; e a € 38.605.735,09, per il 2014 e il 2015.
Con la medesima deliberazione regionale veniva approvato anche lo schema di contratto tra le ASL e le strutture private.
La struttura ricorrente rileva, altresì, di aver effettuato, nel corso del 2013, prestazioni per conto della A.S.L. n. 8 di Cagliari, sulla base di due contratti transitori, relativamente ai periodi dal 1 gennaio al 31 marzo