TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-01-17, n. 202300142

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-01-17, n. 202300142
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202300142
Data del deposito : 17 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2023

N. 00142/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00311/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 311 del 2013, proposto dalla F.lli Borzì S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato N M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. V Bia, in Catania, via Musumeci, 171;



contro

il Comune di Aci S. Antonio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S L, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Canfora, 135 (Studio Basile);



per l'annullamento

- della nota prot. 23428 del 17.12.2012 con la quale il Comune di Aci Sant’Antonio ha invitato la F.lli Borzì srl al pagamento della somma di euro 185.077,24 dovuta a titolo di rideterminazione degli oneri connessi alla c.e. n. 36/2004 precedentemente rilasciata;

- di ogni altro atto presupposto o conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aci S. Antonio;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2022 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La società F.lli Borzì srl espone di aver acquistato nell’anno 2000 un lotto di terreno esteso mq 1.445, sito nel Comune di Aci Sant’Antonio, ricadente all’interno del Piano di Lottizzazione denominato “Colle del gelsomino” approvato nel 1997, allo scopo di realizzare un magazzino produttivo commerciale.

In data 3.08.2004, il Comune ha rilasciato la concessione edilizia n. 36/2004, richiedendo nella stessa – quale somma dovuta a titolo di oneri concessori – l’importo di euro 14.353,47, e nulla disponendo in ordine agli oneri di urbanizzazione, poiché gli impianti e le opere di urbanizzazione erano già state eseguite in attuazione della convenzione urbanistica del 1997 approvata in esito al Piano di lottizzazione.

Nemmeno le successive autorizzazioni rilasciate dal Comune alla società negli anni 2006 e 2010 – con le quali erano assentite variante e lavori di completamento – richiedevano alcunchè a titolo di oneri di urbanizzazione.

Solo dopo diversi anni, con la nota prot. 23428 del 17.12.2012, il Comune di Aci Sant’Antonio ha invitato la F.lli Borzì srl al pagamento della somma di euro 185.077,24 dovuta a titolo di rideterminazione degli oneri connessi alla c.e. n. 36/2004.

Avverso tale determinazione la società è insorta col ricorso in epigrafe, nel quale deduce quanto segue:

1.- la convenzione urbanistica stipulata nel 1997 tra il Comune e la società dante causa dell’odierna ricorrente prevedeva che l’obbligo di corresponsione degli oneri di urbanizzazione venisse adempiuto tramite realizzazione e cessione delle stesse opere al Comune da parte del lottizzante; coerentemente con tale premessa, la successiva c.e. n. 34/2004 rilasciata alla ricorrente aveva previsto solo il pagamento di oneri concessori (stimati in euro 14.353,47). Di conseguenza, secondo la ricorrente: a) nulla poteva essere richiesto a titolo di oneri di urbanizzazione, trattandosi di obbligazione già adempiuta in forma non monetaria; b) la rideterminazione di tali oneri operata dal Comune non può comunque applicarsi alla vicenda in

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi