TAR Napoli, sez. V, ordinanza collegiale 2019-10-02, n. 201904699

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, ordinanza collegiale 2019-10-02, n. 201904699
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201904699
Data del deposito : 2 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/10/2019

N. 02723/2013 REG.RIC.

N. 04699/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02723/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2723 del 2013, proposto da


Idav S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ida D'Ascoli e M R P, con domicilio digitale avvocatopunzo@pec.giuffre.it e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M R P in Napoli, via San Giacomo dei Capri, 82;


contro

Ente D'Ambito Sarnese Vesuviano e Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento 18.02.2013, pervenuto in data 21.03.2013, con cui il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno ordina che venga data esecuzione alle delibere presidenziali 30.09.2011 n. 106 e 27.07.2011 n. 31, entro 60 gg.;

- di ogni atto preordinato, connesso e conseguente, tra i quali, ove occorra, il provvedimento 14.02.2013 dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano – Gestione Commissariale, ex decreto presidenziale della Regione Campania 21.01.2013 n. 14, di rigetto dell’intera istanza intesa alla “autorizzazione allo sversamento delle acque reflue in pubblica fognatura, ex art. 124 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152”;

- nonché della relazione istruttoria 23.10 – 7.12.2012 del Gestore Ottimale delle risorse idriche, mai notificata;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2019 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che, con ordinanza collegiale n. 129 del 10/01/2019, questo Collegio, eccepiti profili di possibile inammissibilità del ricorso quanto all’impugnativa avverso il preavviso di rigetto di cui alla nota n. 949 del 14.02.2013, ha “Considerato, altresì, necessario, al fine del decidere, acquisire i seguenti atti:

1. istanza del ricorrente, acquisita all’ente, Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano – Gestione Commissariale, al prot. n. 2428 dell’1.03.2012, quanto alla predetta richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;

2. risultanze dell’istruttoria prot. n. 73623 del 23.10.2012 acquisita al protocollo del medesimo ente al n. 11500 del 7.12.2012, effettuata dal Gestore, ai sensi della Convenzione in data 1.02.2007;

3. nota prot. 194/2012 contenente il parere sfavorevole del predetto Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano, citato nella nota prot. n. 1933 del 18.02.2013 (del Consorzio di bonifica integrale –Comprensorio Sarno) , se ed in quanto diverso dal documento in atti (n. 949 del 14.02.2013);

4. apposite relazioni su fatti di causa avuto particolare riguardo alla eventuale realizzazione della recinzione e all’esito della istanza di revoca, datata 22.05.2013, quanto all’esecuzione della vasca di laminazione originariamente prevista, in considerazione dell’intervenute autorizzazioni comunali del 16 novembre 2012 (scavo nella sede stradale di via Le Vecchie per l’allaccio alla rete fognaria per le acque bianche) e del 5 marzo 2013 (predisposizione di allaccio delle acque bianche alla rete fognaria in via Sarno, su S.P. 106);

5. ogni altro atto o documento ritenuto utile alla definizione della presente controversia, ivi comprese le delibere presidenziali del Consorzio di bonifica, n. 31 del 27.07.2011 e n. 106 del 30.09.2011”;

Preso atto che, alla data dell’udienza pubblica fissata per la trattazione della causa, l’ordinanza istruttoria non risulta adempiuta dal parte delle Amministrazioni ed enti intimati;

Ritenuto essenziale, ai fini del decidere, rinnovare il contenuto degli adempimenti istruttori già disposti, onerando, per quanto di competenza, le medesime Amministrazioni già intimate, Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano e Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno, unitamente alla stessa parte ricorrente, del deposito della documentazione richiesta, in uno con ogni altro atto o provvedimento giudicato utile ai fini della definizione della controversia;

Disposto che al predetto adempimento le Amministrazioni, Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano e il Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno, nonché parte ricorrente, dovranno provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione della presente ordinanza;

Non ritenuto ultroneo specificare che, ai sensi dell’art. 64, c.p.a. e per quanto d’interesse:

“1. Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni… 4. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo”;

Ritenuto di dover fissare l'udienza di discussione del merito alla data della prima udienza straordinaria di smaltimento utile;

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