TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-01-31, n. 202200255
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Testo completo
Pubblicato il 31/01/2022
N. 00255/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00320/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2021, proposto da G L C, rappresentata e difesa dall'avvocato V A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato P D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante
pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato G L V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- di Luigi Vento e Maria Chiara Greco, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione del commissario straordinario n. 41 del 14.01.2021 dell'ASP di Agrigento, avente ad oggetto: <<Presa atto delibera 1269 del 17/12/2020 avente ad oggetto: “Avviso pubblico Straordinario per il reclutamento a tempo determinato di operatori socio sanitari (RS) per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Presa atto verifica graduatoria generale e per ente…” Provvedimenti consequenziali.>>;
- della deliberazione 1269 del 17/12/2020 dell'ASP di Palermo contenente la graduatoria definitiva relativa all'Avviso pubblico Straordinario per il reclutamento a tempo determinato di operatori socio sanitari (RS) per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Presa atto verifica graduatoria generale e per ente…”;
- della deliberazione del commissario straordinario n. 709 del 11.12.2020 dell'ASP di Agrigento, avente ad oggetto: <<Presa atto delibera 1023 del 23/10/2020 avente ad oggetto: “Avviso pubblico Straordinario per il reclutamento a tempo determinato di operatori socio sanitari (RS) per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Presa atto verifica graduatoria generale e per ente…” Provvedimenti consequenziali.>;
- della deliberazione n.1023 del 23/10/2020 dell'ASP di Palermo;
- della nota dell'ASP di Agrigento, con la quale è stata disposta la cessazione dell'incarico alla data del 31.01.2021;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento;
Vista la memoria di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;
Vista l’ordinanza collegiale n. 180 del 16 marzo 2021, di accoglimento nei limiti del riesame della domanda incidentale cautelare, e di autorizzazione all’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;
Viste le ordinanze collegiali n. 2033 e n. 2212 del 2021;
Viste le memorie difensive e la documentazione depositate dalle Amministrazioni resistenti;
Viste le memorie difensive e le note di udienza depositate da parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;
Udito, nella pubblica udienza del giorno 2 dicembre 2021, il difensore di parte ricorrente presente così come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il giorno 11 febbraio 2021 e depositato il giorno 16 seguente, parte ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 41 del 14.1.2021 del Commissario straordinario dell’ASP di Agrigento di presa d’atto della deliberazione n. 1269 del 17/12/2020 dell’ASP di Palermo con cui è stata approvata la graduatoria definitiva relativa all’Avviso pubblico Straordinario per il reclutamento a tempo determinato di operatori socio sanitari (RS) per fronteggiare l’emergenza sanitaria, nonché le precedenti deliberazioni del Commissario straordinario dell’ASP di Agrigento, n. 709 del 11.12.2020 di presa d’atto della deliberazione dell’Asp di Palermo n. 1023 del 23 ottobre 2020, e della nota dell'ASP di Agrigento, con la quale è stata disposta la cessazione dell'incarico conferitole con effetto dal 1.2.2021; premette, in fatto, che:
- con l’Avviso pubblico straordinario del 13.03.2020, l’ASP di Palermo, al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID -19 e per far fonte alle emergenze sanitarie esistenti, ha indetto una selezione pubblica per soli titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato per Operatore Socio Sanitario Ctg B.;
- per la formazione della graduatoria, il bando prevedeva tra i requisiti specifici di ammissione il possesso del “Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dello obbligo scolastico” e la valutabilità di una serie di titoli di servizio stabilendo che la dichiarazione dei servizi prestati dovesse necessariamente, tra gli altri, indicare “l’esatta denominazione dell'Ente, specificando se Ente del S.S.N. ovvero altro Ente della P.A.”;
- ha presentato domanda compilando l’apposito modulo e indicando i titoli di servizio prestati, a tempo pieno, presso “strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale” tra i quali anche il servizio svolto dal 17.03.2018 al 15.03.2020 (24 mesi) presso la Casa di Riposo Santa Teresa del Bambino Gesù (IPAB) in qualità di OSS.
Inoltre, ha dichiarato il possesso del diploma di ragioniere conseguito nell'anno scolastico 1986/1987 presso Istituto Tecnico Galileo Galilei di Canicattì, anche se erroneamente tale titolo è stato inserito nella casella relativa al possesso della licenza media quale titolo di accesso per la selezione;
- si è collocata in posizione n. 451 della graduatoria provvisoria relativa per l’ASP di Agrigento, con un punteggio pari a 0,6344, utile al conferimento dell’incarico di operatore sanitario con contratto a tempo determinato fino al 31.12.2020;
- nelle more del procedimento di verificazione della predetta graduatoria e di presa d’atto di quella definitiva, l’ASP di Agrigento ha disposto la proroga del contratto fino al 31.1.2021;
- con la deliberazione del Commissario straordinario n. 41 del 14.01.2021, l’ASP di Agrigento ha preso atto della graduatoria definitiva adottata dall’ASP di Palermo con la Delibera n. 1269 del 17/12/2020, con la quale le è stato riconosciuto il punteggio di 0,4992 anziché quello di 0,6344, con retrocessione alla posizione n.782 della graduatoria relativa all’ASP di Agrigento, non utile per ottenere la proroga dell’incarico fino al giugno 2021;
- con successiva nota, l'ASP di Agrigento, ha comunicato la cessazione dell'incarico conferitole con effetto dal 1.2.2021;
Deduce l’illegittimità degli atti impugnati per i motivi di “ violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 11, 97 e 117 della costituzione; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della l. 241/90; violazione e falsa applicazione del bando di concorso e del regolamento approvato con delibera n. 390 dell’ASP di Palermo del 29.03.2019; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e motivazione, violazione del principio di ragionevolezza, del favor partecipationis, ingiustizia manifesta; violazione dei principi del soccorso istruttorio e di leale collaborazione; violazione del principio dell’affidamento ”.
L’Amministrazione resistente avrebbe erroneamente valutato il servizio di O.S.S prestato presso l’IPAB Santa Teresa del Bambino Gesù (24 mesi) con soli punti 0,4992 per avere ritenuto l’IPAB predetta come ente convenzionato con il SSN e quindi attribuendo il punteggio dimezzato) anziché il punteggio intero pari a 0,9984 spettante come ente pubblico; inoltre non ha riconosciuto il punteggio di 0,50 spettante per il titolo di diploma di scuola secondaria, effettivamente posseduto e allegato alla domanda, seppure erroneamente dichiarato nella casella relativa all’indicazione requisito di accesso (licenza media).
In ogni caso, in ossequio al principio del favor partecipationis e del soccorso istruttorio, l’Amministrazione sanitaria aveva l’obbligo di richiedere gli opportuni chiarimenti o integrazioni per la corretta valutazione dei titoli anziché ritenerli non valutabili e ciò anche in ossequio al canone di buona fede e il principio di proporzionalità.
Ha chiesto, infine, l’autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale internet dell’Amministrazione sanitaria.
L’ASP di Agrigento si è formalmente costituita in giudizio il 1 marzo 2021; con successiva memoria del giorno 8 marzo 2021 ha rilevato la non integrità del contraddittorio, necessitando la notifica a tutti i reali ed effettivi controinteressati, ossia i nuovi incaricati.
Con memoria di costituzione del giorno 8 marzo 2021, l’Asp di Palermo ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso a causa dell’omessa tempestiva impugnazione, sia dell’avviso di selezione nella parte in cui prevede : “ In caso di dichiarazione mendace, il candidato verrà dichiarato decaduto dalla graduatoria E' altresì motivo di decadenza dalla graduatoria l'alterazione del punteggio derivante dalla autovalutazione di titoli non coerente con le indicazioni del succitato Regolamento o non documentati su richiesta