TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-02-07, n. 202302066
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Testo completo
Pubblicato il 07/02/2023
N. 02066/2023 REG.PROV.COLL.
N. 16543/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16543 del 2014, proposto da
Soc Wedo Energy S.r.l., Seam & Noberasco Green Effort S.r.l., Seampower S.r.l., Societa’ Agricola Carpineto Sinello S.r.l., Societa’ Agricola Colombarone S.S., Giallo Energy S.r.l., La Fenice di UI AN, AN MI & C S.S.A., Società Milanesi S.r.l., Società Azienda Agricola Dagna Mirella, Società Peonia S.r.l., Società Quantika S.r.l., Società Argia S.r.l., Società Aura Energy S.r.l., Azienda Valli di AN MI & C S.S.A., Società Boldrini S.r.l., Centro Ippico Monzese S.r.l., Società Dieci Prese di RI TT TT & C. Società Agricola S.a.s., Società Ecofortis S.r.l., Gaia Impianti Ecologici S.r.l., Azienda Agricola La Vedovella, Azienda Agricola Isabella S.S., Azienda Agricola Cascina Marazzo, Azienda Agricola Calderoni, Azienda Agricola Zama Pasquale e Figli S.S., Azienda i Gelsi dei AT AN S.S., Azienda Agricola il Pilastro di Pezzi S.S., Azienda Agricola Caron Pietro Paolo, Società Arredo Classic S.r.l., Società Ancarani FR, Società Matassoni CO, Società Vigna del Sole S.r.l., Società Manduria Energia S.r.l., Società Iulia Energia S.r.l., Società Cast Power S.r.l., Società Flavia Energia S.r.l., Società i Girasoli S.r.l., Società Ginosa Power S.r.l., Società Venere Energia S.r.l., Società Gravina Power S.r.l., Società Fabia Energia S.r.l., Società Ens Solar Five S.r.l., Società Heliospower 1 S.r.l., Società Sun & Soil 2 S.r.l., Società Pugliasolar S.r.l., Società Puglia 1 S.r.l., Skyglobal – Galileo Energie S.r.l., Azienda Agricola Maroncelli Ercole, Società MA Renato, Società Mac Energy S.r.l., Società Logicasa S.r.l., Società Serena Greenpower S.r.l., Società Tomatis Lamiere S.r.l., Società Area Green Energy S.r.l., Azienda Agricola NA IA (Impresa Individuale), Società Celtex S.p.A., Società Solsalento Tre S.r.l., Società Solsalento Sette S.r.l., Società Rem Power Virgilio S.r.l., Società Rem Power Monticelli S.r.l., Società Rem Power Castelvetro S.r.l., Società Energy And Building S.r.l., Società Green Moving S.r.l., Società Rainbow S.r.l., Societa’ Agricola Calcara S.r.l., Società Rifinizione Delfino S.r.l., Società Subbifil S.p.A., Societa’ Agricola Li Rifi S.r.l., Società Enersol S.r.l., Società Servizi Trasporti S.p.A., Società Fineuro S.r.l., Società Re-Energy Sun S.r.l., Azienda Agricola Arduini EL di RL EL & C. S.S., Società Agricola Ghelli S.S., Società Agricola Caselle di CA AC e CO S.S., Allevamenti Zootecnici Societa’ Agricola di Sbarra IE IL e C. S.S., Società Agricola COn Antonio RL e ER S.S., RE RG (Impresa Individuale), Società Agricola Serra Verde di Zambreri F.Lli S.S., Re-Energy Società Agricola S.r.l., Esse Elle Laterizi S.r.l., Società Agricola Martini S.r.l., SP RL (Impresa Individuale), F.Lli Bergamaschi Società Agricola Semplice, Salomoni Ireno, DI e DR S.S. Società Agricola, AR FR e BI Società Agricola S.S., Società Agricola Merighi Lino, UN, EN e RI S.S., Società Salari Graziella, Savoia Società Agricola S.S., Società COn Mauro, Azienda Agricola il Nettare di Lorenzini Cristiano, Società Agricola Luce S.r.l., Società Agricola Lorenzini Naturamica di Lorenzini AN e OT S.S., Società Agricola ZZ VE e IM S.S., Ortofrutticola COn Società Agricola S.S., Società Agricola Brazzuolo di Marangoni Paolo S.S., Vecchiolini Società Agricola S.S., Società Vallenari UI, Società Picchietti Maurizio, Società Mori Immobiliare S.r.l., Società Apam Esercizio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Valerio Onida, CO Sciaudone, Lucia Bitto, Barbara Randazzo, con domicilio eletto presso lo studio PA Ivo D'DR in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9;
contro
G.S.E. Sp.A. - Gestore dei Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico datato 17 ottobre 2014 (Primo Decreto Attuativo) e dell'allegato 1, recante le modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kw in attuazione dell'articolo 26, comma 3, lett. b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (c.d. “Legge Spalmaincentivi”);
- del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico datato 16 ottobre 2014 (Secondo Decreto Attuativo), recante approvazione delle modalità operative per l'erogazione delle tariffe incentivanti da parte del GSE per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n, 91 convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 (c.d “Legge Spalmaincentivi)”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale,
previa, in quanto occorra
rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 d.l. n. 91/2014, in riferimento agli artt. 3, 41 e 77 Cost., nonché in riferimento all’art. 117, 1° co., Cost. in relazione all’art. 1 Protocollo n. 1 CEDU, al Trattato sulla Carta europea dell’energia; e alle norme di diritto europeo comunitario di cui alle direttive nn. 2001/77/CE, 2009/28/CE e 2011/7/UE, al medesimo Trattato sulla Carte europea dell’energia sottoscritto anche dall’Unione europea, nonché al principio di libera circolazione dei capitali e all’art. 63 TFUE, agli artt. 16, 17 e 37 della Carta fondamentale dei diritti dell’UE, nonché ai principi europei comunitari di effettività, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento;
ovvero, in alternativa,
annullamento o disapplicazione degli anzidetti provvedimenti “in quanto contrastanti con le norme di diritto europeo comunitario direttamente applicabili di cui alle direttive 2001/77/CE, 2009/28/CE e 2011/7/UE, disapplicando l’art. 26, commi 2 e 3, d.l. n. 91/2014
previo, in quanto occorra,
il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2023 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Premessa la legittimazione dei singoli ricorrenti, in quanto – per lo più - soggetti titolari e responsabili di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200kw, ammessi al riconoscimento della tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta sulla base di convenzioni di durata ventennale, ed in parte associazioni (AssoRinnovabili) ed organizzazioni professionali (Confaricoltura) aventi natura di enti esponenziali abilitati alla cura, anche in sede giurisdizionale, degli interessi dei propri appartenenti, dopo aver illustrato gli scopi generali del regime di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, costituente parte qualificante delle politiche energetiche e ambientali europee e nazionali, procedendo alla ricostruzione della normativa di riferimento, anche nella sua successione storica, evidenziando i molteplici benefìci dell’intervento pubblico per le piccole e medie imprese agricole, gli odierni ricorrenti, nel riferire il contenuto della nuova disciplina introdotta dal decreto legge n. 91 del 2014, hanno evidenziato gli effetti pregiudizievoli della “rimodulazione” degli incentivi prevista dall’art. 26, commi 2 e 3, e declinata nel dettaglio dai gravati atti applicativi di cui ai Decreti Ministeriali indicati in epigrafe, che si sono aggiunti ad altre misure penalizzanti (quali: l’assoggettamento, a partire dal 2011, alla c.d. Robin Tax; l’eliminazione dal 2014 del “prezzo minimo garantito”; la qualificazione, operata dall’amministrazione finanziaria a far tempo dal 2013, degli impianti fotovoltaici come beni immobili, con applicazione anche di IMU e TASI).
A sostegno del ricorso ed avverso i gravati atti, dei quali hanno prospettato l’illegittimità sia in via derivata che in via autonoma, hanno articolato i ricorrenti i seguenti motivi di censura:
I - Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 26 del decreto legge n. 91 del 2014 per violazione degli artt. 3 e 41 Costituzione.
Sostiene parte ricorrente come la normativa sopravvenuta contenuta nei commi 2 e 3 dell’art. 26 d.l. n. 91/2014 si porrebbe in contrasto con i principi posti a base del sistema di incentivazione (d.lgs. n. 28/2011, attuativo della dir. 2009/28/CE), alla luce della drastica riduzione della misura degli incentivi spettanti agli operatori, non più correlati al “costo dell’investimento”.
La nuova disciplina normativa avrebbe quindi introdotto una modifica unilaterale in pejus del rapporto contrattuale, con radicale alterazione dell’equilibrio economico del rapporto specie nel caso di ricorso alla leva finanziaria, e con effetti sostanzialmente retroattivi stante l’impatto su rapporti di durata già costituiti, con conseguente denunciata violazione del legittimo affidamento tutelato sia dall’art. 3, sia dall’art. 41 della Costituzione (come ritenuto da pacifica giurisprudenza costituzionale), con ulteriore irragionevolezza derivante dall’esonero degli enti locali e delle scuole previsto dall’art. 22-bis d.l. n. 133/2014.
II - Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 26 per violazione dell’art. 77 Costituzione.
Sarebbero assenti, secondo parte ricorrente, i presupposti per il ricorso alla decretazione d’urgenza, tenuto conto delle finalità redistributive dei commi 2 e 3 dell’art. 26 e dell’inserimento di tali disposizioni in un decreto-legge omnibus, con insussistenza dei necessari caratteri di intrinseca omogeneità e coerenza delle relative disposizioni, tenuto peraltro conto della non immediata applicabilità di dette disposizioni, che dimostrerebbe l’assenza del presupposto dell’urgenza.
III - Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 26 per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 1, Prot. n. 1, CEDU e al Trattato sulla Carta europea dell’energia.
Afferma parte ricorrente la violazione, ad opera delle norme in questione, sia dell’art. 1, Prot. aggiuntivo n. 1, della Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - nella cui sfera applicativa, come individuata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, rientrerebbero anche i diritti di credito (l’art. 26 costituirebbe un’“ingerenza” non giustificata da una finalità legittima) - sia l’art. 10 del Trattato sulla Carta europea dell’energia.
IV - Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 26 per violazione degli artt. 11 e 117, 1° co., Cost. in forza del contrasto con il diritto europeo comunitario (dir. 2001/77/CE; dir. 2009/28/CE; dir. 2011/7/CE; Trattato sulla Carta europea dell’energia, principio di libera circolazione dei capitali e art. 63 TFUE, tutti interpretati anche alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: artt. 16, 17 e 37).
Il nuovo disegno legislativo disattenderebbe obblighi derivanti dalle direttive europee 2001/77 e 2009/28 ed attuati mediante i regimi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti