TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-06-29, n. 202300945

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-06-29, n. 202300945
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202300945
Data del deposito : 29 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/06/2023

N. 00945/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00104/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 104 del 2020, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvano Cavarretta, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Crotone, via Discesa Fosso 37;



contro

Ministero dell'Interno, Prefettura di Crotone, Questura di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;



per l'annullamento

del decreto del Questore di Crotone del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata l’istanza di rilascio della licenza del porto di fucile per uso sportivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura di Crotone e della Questura di Crotone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il sig. -OMISSIS- agisce per l’annullamento del decreto prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui il Questore di Crotone ha respinto la richiesta di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso tiro a volo, di cui era in possesso già da sei anni.

Rileva in particolare che il diniego è basato sul deferimento all’autorità giudiziaria del richiedente per i reati di danneggiamento ex art. 635 c.p. e di ingresso abusivo nel fondo altrui previsto dall’art. 637 c.p., nonché in ragione del rapporto di parentela con soggetti controindicati.

L’esponente prospetta quindi l’illegittimità della determinazione avversata per violazione degli artt. degli art. 3 e 10 e 10- bis L. n. 241/1990, nonché degli artt. 10, 11, 42, 43 R.D. n. 773/1931 e per vizio di eccesso di potere.

2. Resiste la p.a. intimata.

3. Con ordinanza n.-OMISSIS- è stata respinta la richiesta di tutela cautelare.

4. All’udienza pubblica del 7 giugno 2023, in esito al deposito di una memoria di replica della difesa erariale, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Con un’unica e articolata censura il ricorrente lamenta il vizio di eccesso di potere, non sussistendo nella fattispecie i presupposti per il diniego di rinnovo della licenza del porto di fucile, non assumendo contraria rilevanza né il procedimento penale a suo carico né i rapporti di parentela con soggetti controindicati, avendo omesso di indicare la resistente amministrazione gli elementi da cui inferire un giudizio prognostico sulla sua inaffidabilità.

L’assunto va disatteso.

In via preliminare giova una ricognizione del regime giuridico applicabile alla fattispecie.

Nello specifico, l’art. 11 R.D. n. 773/1931 dispone che “ Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a

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