TAR Firenze, sez. I, sentenza 2016-10-24, n. 201601513
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Pubblicato il 24/10/2016
N. 01513/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01148/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1148 del 2013, proposto da:
D V, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Scarselli C.F. SCRLCU73M27D815V, con domicilio eletto presso Raffaele Iammarino in Firenze, via Assisi, 1;
contro
Università degli Studi di Siena, in persona del Rettore p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto Rettorale n. 1826/2011 del 17 ottobre 2011 comunicato alla ricorrente mediante posta elettronica in data 18 giugno 2013, nella parte in cui non riconosce ai sensi dell'art. 103 del d.p.r. 382/1980 ed ai fini della ricostruzione della carriera per il pregresso servizio prestato quale assegnista di ricerca svolto dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2006;
- di qualsiasi atto prodromico, connesso, conseguente e/o seguente, anche se non conosciuto;
- nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente alla corretta ricostruzione economica della carriera, previo riconoscimento, ai sensi dell'art.103 del d.p.r. 382/1980, del pregresso servizio prestato quale assegnista di ricerca dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2006;
nonché per la conseguente condanna dell'amministrazione intimata alla corresponsione di tutte le differenze retributive tra quanto dovuto e quanto effettivamente percepito, oltre agli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti e fino all'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2016 il dott. B M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha impugnato il decreto rettorale in epigrafe, nella parte in cui alla medesima non viene riconosciuto, ai sensi dell'art. 103 del d.p.r. 382/1980 ed ai fini della ricostruzione della carriera, il pregresso servizio prestato quale assegnista di ricerca.
Agisce, inoltre, per l'accertamento e la declaratoria del diritto alla corretta ricostruzione economica della carriera, previo riconoscimento del pregresso servizio prestato quale assegnista di ricerca, con le consequenziali statuizioni di condanna dell'amministrazione intimata alla corresponsione di tutte le differenze retributive tra quanto dovuto e quanto effettivamente percepito, oltre agli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo.
Con memoria depositata il 1° settembre 2016 parte ricorrente ha reso noto che, nelle more del giudizio, l’intimata amministrazione ha provveduto a riconoscere quanto preteso con il ricorso.
Ne segue che deve dichiararsi cessata la materia del contendere e, in virtù del principio di soccombenza virtuale, le spese processuali vanno addossate all’Università degli studi Siena nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto della natura seriale del contenzioso e del conseguente impegno defensionale.