TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-11-14, n. 202214965

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-11-14, n. 202214965
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202214965
Data del deposito : 14 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/11/2022

N. 14965/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02947/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2947 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da IL CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Egidio Lizza, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Valadier 43;



contro

il Ministero della Difesa ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento,

quanto al ricorso introduttivo:

del provvedimento di inquadramento giuridico nei ruoli e nei gradi dell'Arma dei Carabinieri del 20.12.2016 della Direzione Generale per il Personale Militare, pubblicato il successivo 30.12.2016 nel Giornale Ufficiale della Difesa n. 36.

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

del provvedimento M_GMIL REG 2017 0400792 di prot. datato 7 luglio 2017, comunicato il 28 luglio 2017, con nota del CUTFA prot. n. 28/17 – 3, con il quale il veniva confermato l’inquadramento originariamente definito.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 28 ottobre 2022 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente, già inquadrato nell’ambito del Corpo Forestale dello Stato (ad ordinamento civile) e transitato, poi, nell’Arma dei Carabinieri (ad ordinamento militare) in attuazione del d.lgs. 177/2016 (che ne ha previsto l’assorbimento dei ruoli), impugna il provvedimento di inquadramento nella nuova amministrazione M_D GMIL REG2016 0732481 del 20.12.2016 della Direzione Generale per il personale militare, pubblicato il successivo 30.12.2016 nel Giornale Ufficiale della Difesa n. 36.

Nel ricorso vengono dedotte le seguenti censure:

a) Violazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 11, 17, 18, 76, 77, 97, 103, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione; contestuale violazione degli articoli 12 e 15 della CDFUE, degli articoli 8 e 11 CEDU, nonché dell’articolo 1 della CEDS, laddove prospetta plurime questioni di legittimità costituzionale e comunitaria della norma primaria e dei provvedimenti attuativi, che imporrebbero l’acquisizione dello status di militare ed i correlati effetti a cascata, in antitesi con la volontà del ricorrente (tali doglianze sono oggetto di

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