TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-07-19, n. 202200516
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Testo completo
Pubblicato il 19/07/2022
N. 00516/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00105/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 105 del 2022, proposto da:
RI LO, Ditta Individuale LO RI, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro BA e Stefano PO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EA Sardegna, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cuccuru e Maristella Firinu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
GE - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in via Dante 23;
per l'annullamento:
- del silenzio serbato da AG e AR sulla domanda unica di pagamento presentata in data 21.05.2018 con n. 80269131597 (doc. 1) e sulla domanda unica di pagamento presentata in data 8.05.2019 con n. 90263476872 (doc. 2), nonché sulla istanza/diffida di riavvio e conclusione del procedimento di cui alle domande n. 80269131597 del 21.05.2018 e n. 90263476872 del 8.05.2019 presentata in data 22.10.2021 (doc. 3);
e per la condanna:
- di AG e AR, ognuna per le proprie competenze e attribuzioni, ai sensi dell'art. 31 del C.P.A., a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni (dalla comunicazione o notificazione della sentenza) all'adozione degli atti di propria competenza e, in difetto, per la contestuale nomina di un Commissario ad acta che vi provveda in caso di ulteriore inadempienza.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di EA Sardegna e di GE - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 il dott. Antonio NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Con il ricorso in epigrafe descritto la sig.ra RI LO, titolare di un’azienda di allevamento di bovini operante in vari comuni sardi, ha chiesto accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni competenti sulle proprie domande di contributo, relative alle annualità 2018 e 2019.
Espone, infatti, la ricorrente: - di avere presentato le suddette domande, rispettivamente, in data 21 maggio 2018 e 8 maggio 2019; - di avere ricevuto la nota 8 novembre 2021, n. 72412, con cui AR Sardegna le ha comunicato che le domande in questione di contributo esulano dalle sue competenze per rientrare in quelle residue di AG; - di avere ricevuto la nota 2 novembre 2021, n. 72877, con cui AG le ha chiesto l’invio di ulteriore documentazione volta a dimostrare il possesso dei requisiti (numero di capi di bestiame per superficie del pascolo) richiesti ai fini dell’emanazione del contributo; - di avere ottemperato a tale richiesta con nota dell’11 novembre 2021, trasmettendo ad AG gli estratti dei “Registri BDN Lista capi al pascolo” ; - di avere successivamente ricevuto, la nota 25 novembre 2021, n. 79989 (doc. 10) con cui AG, pur senza concludere formalmente il procedimento, ha contestato che la richiedente non sarebbe stata titolare dell’azienda a decorrere dall’1 settembre 2018, per cui non sarebbe ammissibile a contributo per il periodo successivo; - di avere, allora, inviato ad AG la nota 9 dicembre 2021 (doc. 11), con cui evidenziava di essere sempre rimasta titolare dell’azienda, mentre era stata un’erronea comunicazione dell’Azienda Sanitaria Locale di Lanusei a far risultare il subentro (in realtà mai avvenuto) di un terzo soggetto, errore poi corretto con il necessario aggiornamento dei registri; - di non avere, poi, ricevuto ulteriori riscontri da parte di nessuna delle amministrazioni resistenti.
Su tali presupposti la ricorrente chiede accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dalle controparti e la condanna delle stesse a decidere sulle sue istanze con provvedimento espresso e motivato, se del caso preceduto da preavviso di diniego, evidenziando che, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, in particolare dall’art. 7 del Regolamento CE n. 1306/2013, il termine di conclusione del procedimento è infruttuosamente scaduto, rispettivamente, in data 30 giugno 2019 (per la prima domanda) e in data 30 giugno 2020 (per la seconda domanda).
Il ricorso introduttivo è stato notificato sia ad AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura sia ad AR Sardegna - Agenzia Regionale per il Sostegno all'Agricoltura, vista l’obiettiva incertezza esistente al riparto tra le due agenzie delle funzioni di Organismo pagatore sulle domande di aiuto presentate prima dell’anno 2020.
Si è costituita in giudizio AR, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce di un accordo intervenuto con AG in data 14 ottobre 2020, in base al quale le domande precedenti al 2020 e relative a contributi ricadenti sul FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), come quelle ora in esame, sono rimaste nella competenza di AG, a differenza delle domande relative a misure ricadenti sul FEASR, sulle quali (soltanto) AR è subentrata ad AG senza limiti temporali.
La difesa di parte ricorrente ha condiviso tale prospettazione.
Considerata l’incertezza e rilevanza della questione, con ordinanza 14 maggio 2022, n. 318, il Collegio ha ritenuto opportuno acquisire chiarimenti anche da parte di AG, per verificare se quest’ultima concorda con la prospettazione delle altre parti oppure se ne discostasse e in base a quali ragioni, rinviando la trattazione della causa alla camera di consiglio del 29 giugno 2022.
Con nota del 23 maggio 2022, inviata alla difesa erariale e da questa versata agli atti del giudizio, il Direttore Generale di AG ha comunicato quanto segue: “In riscontro alla nota prot. 40161 del 18.5.2022, si rappresenta quanto segue, allo scopo di consentire la costituzione e la difesa di GE nel giudizio di cui si tratta. In via preliminare, tenuto anche conto dell’ordinanza istruttoria con la quale l’adito TAR ha disposto vengano forniti chiarimenti riguardo la ripartizione delle competenze tra AG e AR successivamente alla sottoscrizione dell’accordo siglato tra gli O.P. in data 14, si osserva che con il citato accordo si è inteso regolamentare il passaggio ad EA delle competenze nella gestione delle domande di pagamento, autorizzazione, liquidazione degli aiuti nonché nelle risposte alle istanze dei beneficiari e/o dei difensori da questi incaricati in materia di pagamenti per i settori FEAGA e FEARS presentate dalle aziende agricole che operano nel territorio della Regione Sardegna. Per ciò che concerne il settore FEAGA, nel quale sono ricomprese le domande di aiuto oggetto della causa di cui si discute, l’art. 7 del citato accordo, che si invia in allegato, riconosce espressamente la competenza di GE a condurre l’istruttoria e i successivi pagamenti fino all’annualità 2020, incluse le eventuali domande di modifica presentate per lo stesso anno dopo il 15 ottobre 2020. Posto quanto precede, sulla base delle informazioni fornite dal competente Ufficio operativo con riferimento ai fatti della controversia, si rappresenta quanto segue. In data 22.10.2021 (all. 1) veniva inoltrata da parte dello studio legale PO e BA una generica diffida alla conclusione del procedimento relativo alla DU 2018 presentata dalla signora LO RI sulla scorta delle considerazioni che il CAA mandatario Coldiretti aveva rilevato “COME RISULTA DAL SIAN la presenza di anomalie Man che non trovavano riscontro nella BDN da loro consultata”. Si affermava pertanto che non vi erano motivi ostativi al pagamento A tale richiesta veniva data riscontro con nota prot. AG.2021.11.02.0072877 (all.2) con la quale si faceva osservare che:” il procedimento amministrativo della Domanda Unica si svolge interamente sul sistema informativo SIAN di cui al D.lgs. 30 aprile 1998 n. 173, accessibile ai beneficiari in qualità di utenti qualificati tramite Spid/CIE o con CNS con certificato digitale di autentificazione o per il tramite del CAA cui hanno conferito mandato. La presentazione della domanda, i controlli, l’istruttoria, la partecipazione e l’accesso agli interessati, il pagamento, il diniego totale o parziale all’esito dell’istruttoria, avvengono attraverso un flusso di dati e di informazioni nell’ambito del Sian. Le evidenze digitali messe a disposizione dell’istante o del CAA mandatario attraverso il suddetto portale danno conto dell’intero procedimento, scandito dai termini dettati dalla normativa comunitaria di riferimento dall’avvio alla conclusione. Ciò posto, un distinto provvedimento di conclusione del procedimento non potrebbe che riportare gli esiti dei controlli già consultabili a sistema. Nel fare presente che non risultano trasmesse dal CAA della Sig.ra LO evidenze documentali ulteriori rispetto ai dati provenienti da interscambio con BDN atte a provare il mantenimento delle superfici, al fine di valutare eventuale ricalcolo degli esiti in presenza di errori, si chiede di voler trasmettere le evidenze relative agli allevamenti detenuti, alle movimentazioni verso le superfici detenute e al rispetto del carico UBA/annuo.” Con successiva nota acquisita con prot. AG.2021.11.11.0075527 (all.3) il medesimo studio trasmetteva i registri di pascolo e di stalla della società odierna ricorrente e ritenendo le