TAR Roma, sez. I, sentenza 2017-01-03, n. 201700077
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Pubblicato il 03/01/2017
N. 00077/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01058/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2016, proposto da:
Avv. F B, rappresentato e difeso in proprio ex art. 22, comma 3, c.p.a., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D D B in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, 104;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto decisorio n.r.g. 13109/2013 adottato dalla Corte di Appello di Roma Sezione “Equa Riparazione” nel procedimento ex art. 2 legge 24 marzo 2001, n. 89 n.r.g. 55104/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 il dott. I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ex art. 112 c.p.a. a questo Tribunale – notificato in data 11 gennaio 2016 e depositato il successivo 25 gennaio – l’avv. F B lamentava l’inottemperanza del Ministero della Giustizia al decreto della Corte d’Appello di Roma in epigrafe pronunciato nell’ambito di un giudizio ai sensi della l. n. 89/2001, nella parte in cui distraeva in suo favore le spese di lite quale procuratore antistatario della parte ivi ricorrente.
Alla camera di consiglio del 21 dicembre 2016 - previo avviso del Collegio alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a. in ordine alla sussistenza della ragione di inammissibilità rilevabile d’ufficio legata all’applicazione dell’art. 5 sexies, comma 7, l. cit. - la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso.
L’art. 5 sexies l. n. 89/2001 – come inserito dall’art. 1, comma 777, lett. l), l. 28.12.2015, n. 208 e in vigore dal 1 gennaio 2016 – prevede al comma 1 che “Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.”
Il successivo comma 5 prevede altresì che “L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.”
Il comma 7, infine, per quel che rileva nella presente sede, prevede che “Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento.”
Nel caso di specie non risulta che il ricorrente abbia provveduto ad effettuare gli adempimenti di cui ai richiamati commi 1 e 5, per cui il presente ricorso non poteva essere proposto, ai sensi di quanto ora trascritto e previsto dal richiamato comma 7.
Non si dà luogo a pronuncia sulle spese di lite per la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.