TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-07-03, n. 202311057
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Testo completo
Pubblicato il 03/07/2023
N. 11057/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09081/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9081 del 2020, proposto da
G Shop s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M B e S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ncx Moto s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 6.8.2020, recante l'irrogazione della sanzione di € 50.000,00 ai danni della ricorrente G Shop s.r.l. in relazione alla commercializzazione del veicolo NCX Lucky XD Citybike, qualificata scorretta ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 lettera i) del Codice del Consumo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe G Shop s.r.l. ha impugnato il provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato le ha irrogato la sanzione di € 50.000,00 in relazione alla commercializzazione del veicolo NCX Lucky XD Citybike, ritenendo sussistente una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 lettera i) del Codice del Consumo.
La ricorrente ha dedotto di esercitare la vendita al dettaglio mediante il proprio portale web di vario materiale per conto di terzi venditori; sul portale venivano proposti e venduti beni che rimanevano comunque nella disponibilità del rivenditore vero e proprio; nel proprio catalogo, la G Shop aveva posto in vendita il veicolo NCX Lucky XD Citybike, qualificandolo come «Scooter Bicicletta elettrica 250W Lucky XD Citybike», precisandone le caratteristiche tecniche, tra cui «Velocità: 25 km/h in pedalata assistita» e specificando: «N.B. Questo veicolo non è omologato alla circolazione stradale», al fine di rendere edotto il potenziale acquirente della circostanza che il veicolo non era suscettibile di alcuna tipologia di circolazione su strada ai sensi del vigente Codice.
Contestualmente all’avvio del procedimento, l’11 dicembre 2019, G Shop aveva rimosso dal sito la pagina web relativa alla commercializzazione del suddetto veicolo (messa on line pochi giorni prima, il 5 dicembre 2019); la ricorrente aveva quindi presentato, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, i seguenti impegni:
1. escludere dal proprio catalogo nonché non commercializzare la Bici Elettrica a Pedalata Assistita NCX Moto Lucky XD City Bike;
2. in ipotesi di futura commercializzazione di prodotti aventi caratteristiche tecniche simili e, quindi, di biciclette a pedalata assistita, non utilizzare il termine “scooter” o “scooter elettrico” bensì “bicicletta con/a pedalata assistita”.
Con provvedimento del 10 marzo 2020 l’Autorità aveva respinto gli impegni così formulati e, a conclusione del procedimento, aveva adottato il provvedimento sanzionatorio impugnato.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1.Violazione degli artt. 21, 22 e 23 lett. i) Codice del Consumo. Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria. Carenza dei presupposti.
Il consumatore, leggendo la pagina web caricata sul sito della ricorrente, era subito edotto che il veicolo non era omologato alla circolazione stradale, essendovi al riguardo un’esplicita indicazione; pertanto non era stata diffusa alcuna informazione ingannevole.
2. Violazione dell’art. 27 co. 9 Codice del Consumo. Violazione dell’art. 11 d.P.R. 689/1981. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento.
L’Autorità, pur avendo dato atto del fatto che G Shop s.r.l. aveva cessato la pratica a far data dall’11 dicembre 2019, cioè appena 6 giorni dopo l’avvio della campagna commerciale, non appena ricevuta la comunicazione di avvio del procedimento, le aveva comunque irrogato una sanzione di poco inferiore a quella applicata al produttore del mezzo.
L’Agcm, inoltre, ai fini della quantificazione della sanzione, aveva considerato il bilancio 2018 e gli utili conseguiti (49.667 €) rispetto al 2017, senza considerare che non poteva essere stato il messaggio contestato (pubblicato il 5.12.2019 e restato on line 6 soli giorni) ad avere inciso sulla crescita del margine