TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-10-28, n. 202200915
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Testo completo
Pubblicato il 28/10/2022
N. 00915/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00429/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 429 del 2022, proposto da
Porto Petroli di Genova s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A M, P R, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del Presidente pro tempore , Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
• della nota dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 5/10/2021, prot. n. 15418/2021, avente ad oggetto "contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Anno 2021";
• di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso, e segnatamente:
- della delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 22/12/2020, n. 225, concernente "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2021";
- della delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 11/2/2021, n. 20, avente ad oggetto "Cessazione degli effetti delle clausole sospensive riferite al contributo per il funzionamento dell'Autorità relativo agli anni 2020 e 2021. Rimessione in termini per gli adempimenti relativi all'anno 2020 ed efficacia dei termini di adempimento previsti per l'anno 2021";
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 21/1/2021, con il quale è stata approvata, ai fini dell'esecutività, la suddetta delibera A.R.T. n. 225/2020;
- della determina del Segretario Generale dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 4/3/2021, n. 30, recante "definizione delle modalità operative relative alla dichiarazione e al versamento del contributo per il funzionamento dell'autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2021";
- della delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 5/11/2020, n. 180, concernente "Avvio della consultazione pubblica per la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2021" e relativi allegati;
- delle note e/o pareri (non conosciuti) eventualmente resi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37, comma 6, lett. b), legge n. 214/2011, nonché per l'accertamento del diritto della Società ricorrente ad essere esclusa: (i) dal versamento del contributo richiesto dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 6, lett. b), legge n. 214/2011 per l'anno 2021; (ii) dagli obblighi dichiarativi riguardo ai propri dati anagrafici e/o contributivi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 la dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato la società Porto Petroli di Genova - che nell’atto introduttivo del giudizio si qualifica come operatore del settore energetico che gestisce infrastrutture strategiche in tale ambito - ha impugnato: la nota del 5/10/2021 con cui l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha richiesto il pagamento del contributo per l’anno 2021 nonché, tra gli altri e quale atto presupposto, la delibera ART n. 225 del 22 dicembre 2020 recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2021”, successivamente approvata, per l’esecutività, con d.p.c.m. 2 gennaio 2021.
Con atto di opposizione notificato in data 2.3.2022 l’ART ha chiesto che il ricorso fosse deciso in sede giurisdizionale.
Con atto di costituzione in riassunzione ex art. 10 d.p.r. n. 1199/1971 la ricorrente ha trasposto il ricorso in sede giurisdizionale.
Il ricorso articola le proprie doglianze in sei distinti motivi:
- “Violazione dell'art. 37, legge n. 214/2011. Violazione artt. 1 e ss., legge n. 481/1995. Violazione art. 1, legge n. 239/2004. Violazione art. 57, legge n. 35/2012. Violazione degli artt. 16 e 18, legge n. 84/1994. Violazione art. 52 cod nav.. Violazione degli artt. 3 e ss., legge n. 241/1990. Violazione art. 23 Cost.. Violazione delle delibere ART 22/12/2021, n. 225 e 11/2/2021 n. 20. Difetto di istruttoria e motivazione, difetto di presupposti, illogicità e contraddittorietà”. In particolare la ricorrente sostiene che le proprie attività non apparterrebbero al settore dei trasporti ma a quello della sicurezza energetica e, pertanto, il proprio ambito di azione non corrisponderebbe a quello oggetto della regolazione ART.
- “Violazione dell'art. 37, legge n. 214/2011. Violazione art. 1, legge n. 239/2004. Violazione art. 57, legge n. 35/2012. Violazione degli artt. 16 e 18, legge n. 84/1994. Violazione art. 52 cod. nav.. Violazione degli artt. 3 e ss., legge n. 241/1990. Violazione art. 23 Cost.. Violazione delle delibere ART 22/12/2021, n. 225 e 11.2.2021 n. 20. Difetto di motivazione e di istruttoria. Difetto dei presupposti e di istruttoria. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà”. La ricorrente contesta che l’ART non avrebbe esplicitato in virtù di quale inquadramento della società la medesima sarebbe tenuta a versare il contributo ART e comunque contesta la ricostruzione compiuta da ART nella misura in cui la annovera tra le imprese terminaliste che svolgono attività portuali di cui all’art. 16 della L. n. 84/94 per il fatto di essere concessionaria di una piattaforma portuale. La stessa, infatti, si annovera tra i depositi e stabilimenti costieri di cui all’art. 52 cod. nav. i quali, ad opera dell’art. 57, d.l. n. 5/2012 (convertito in legge n. 35/2012 – "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo") sono stati individuati quali infrastrutture e insediamenti strategici nel settore energetico;
- “Violazione dell'art. 37, legge n. 214/2011. Violazione art. 1, legge n. 239/2004. Violazione art. 57, legge n. 35/2012. Violazione degli artt. 3 e ss., legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 16 e 18, legge n. 84/1994. Violazione art. 52 cod nav.. Violazione art. 56 del T.F.U.E.. Violazione art. 97 Cost. Violazione della delibera ART 22/12/2021, n. 225. Difetto di motivazione e di istruttoria. Difetto dei presupposti e di istruttoria. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà”. La ricorrente sostiene che la propria attività, appartenendo al settore energetico, è regolata dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A) e non dalla Autorità di Regolazione dei Trasporti. La concessione demaniale è puramente strumentale allo svolgimento dell’attività in ambito energetico. La coesistenza di competenze tra due diverse authorities determinerebbe una indebita sovrapposizione dei poteri regolatori delle due Autorità e una illegittima limitazione della libertà di circolazione dei servizi.
- “Violazione dell'art. 37, legge n. 214/2011. Violazione degli artt. 3 e ss., legge n. 241/1990. Violazione artt. 1 e ss., legge n. 239/2004. Violazione art. 57, legge n. 35/2012. Violazione degli artt. 16 e 18, legge n. 84/1994. Violazione art. 52 cod nav.. Violazione della delibera ART 22.12.2021 n. 225. Violazione della sentenza 7/4/2017, n. 69 della Corte Costituzionale. Violazione del giudicato. Difetto di motivazione e di istruttoria. Difetto dei presupposti e di istruttoria. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà”. La ricorrente sostiene che ART non ha neanche “concretamente” esercitato le proprie competenze regolatorie per quanto riguarda le concessioni verso i depositi e gli stabilimenti costieri di cui all’art. 52 cod. nav., avendo al massimo disciplinato l’attività dei titolari degli oleodotti attraverso i quali il prodotto viene “trasportato” i quali, pur insistendo sulla infrastruttura concessa alla società, non sono gestiti dalla medesima.
- “Violazione degli artt. 56, 122, 170 e 194 del T.F.U.E.. Violazione dei principi generali in tema di energia”. La società opera sul mercato in un contesto europeo e financo globale; l’accollo del contributo aggraverebbe la sua posizione di un onere che la porrebbe in posizione di disparità rispetto agli altri concorrenti;
- Violazione degli artt. 122, 170 e 194 del T.F.U.E.. Violazione dei principi di proporzionalità, imparzialità ed indipendenza che devono essere riconosciuti alle Autorità indipendenti. Violazione del principio di sostanziale autofinanziamento delle Autorità indipendenti
La ricorrente lamenta che l’aliquota (stabilità nello 0.6 per mille del fatturato) risulta arbitraria e rischia di comportare l'incasso di un surplus di risorse per finanziare altre voci di spesa, ulteriori ed ultronee rispetto a quelle normativamente ammesse e strettamente necessarie per il funzionamento di A.R.T
- Violazione dell'art. 37, legge