TAR Catania, sez. III, decreto decisorio 2019-01-08, n. 201900126
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Pubblicato il 08/01/2019
N. 00126/2019 REG.PROV.PRES.
N. 02834/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2834 del 2015, proposto da
M R M V e R M, rappresentati e difesi dall'avvocato F C, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Monfalcone, 22;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S A M, domiciliata in Catania, via Umberto 151;
per l’esecuzione
della sentenza resa del Giudice di Pace di Catania n. 4027/2005.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35 e 85, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il Consiglio Comunale di Catania, nella seduta ordinaria n. 0012 del 12 dicembre 2018, ha deliberato la dichiarazione di dissesto finanziario;
che la circostanza, in ragione dell’amplissima diffusione ricevuta dalla notizia sugli organi di informazione, costituisce fatto notorio ed essa è stata, altresì, formalmente rappresentata in via generale a questo T.A.R. tramite invio da parte dell’Amministrazione Municipale del verbale della seduta;
Osservato che, ai sensi dell’art. 248, secondo comma, del decreto legislativo n. 267/2000, “le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”;
che tale previsione riguarda anche il giudizio di ottemperanza (sul punto, cfr., per tutte, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 227 del 18 aprile 2018 e n. 423 del 3 giugno 2015);
Ritenuto applicabile in via analogica l’art. 35, secondo comma, lettera a), c.p.a., attesa l’evidente identità di “ratio”, sebbene la fattispecie in esame non sia disciplinata dal codice di procedura, ma dal citato art. 248, secondo comma, del decreto legislativo n. 267/2000;
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare estinto il giudizio e di disporre che le spese di lite restino a carico delle parti che le hanno anticipate, in applicazione analogica dell’art. 310, quarto comma, c.p.c.;