TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-09-02, n. 202400272

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-09-02, n. 202400272
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202400272
Data del deposito : 2 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/09/2024

N. 00272/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00070/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 70 del 2021, proposto dalla società Pistilli Costruzioni di Pistilli Costruzioni & C. s.r.l. (già Pistilli Costruzioni di Pistilli Berardino & C. s.n.c.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G D P e G P, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;



contro

l’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;



per l'annullamento

- della Deliberazione n. 223 del 21.12.2020, con la quale il Comitato dell'INPS Amministratore della Gestione per le Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti ha respinto in sede giustiziale il ricorso amministrativo presentato dall’interessata contro i provvedimenti della Direzione Provinciale INPS di Campobasso del 20.06.2019, con i quali erano state rigettate le domande di integrazione salariale (CIGO) presentate dalla ricorrente in data 27.02.2019 e 4.04.2019;

- degli stessi provvedimenti della Direzione Provinciale INPS di Campobasso del 20.6.2019 di reiezione delle domande CIGO: n. 1901539558/19000157/10000531 del 27.02.2019; n. 1901539558/19000157/10000532 del 27.02.2019; n. 1901539558/19000157/10000533 del 4.04.2019; n.1901539558/19000157/10000534 del 4.04.2019;

- di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/ comunque connesso;

- nonché delle richieste di regolarizzazione contributiva inviate dall'INPS all’interessata contestualmente ai citati dinieghi, unitamente alla nota dell'INPS del 7.11.2019 n. 1900.05/11/2019.0136994, anch’essa avente ad oggetto l'invito alla regolarizzazione contributiva citata;

- la PEC dell’INPS del 19.01.2021;

- il rigetto dell'istanza di sospensione delle richieste di regolarizzazione contributiva disposto dall’INPS con il Fascicolo Elettronico del 10.02.2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 il dott. L L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La società Pistilli Costruzioni di Pistilli Costruzioni & C. s.r.l. (già Pistilli Costruzioni di Pistilli Berardino s.n.c.), con sede in Vinchiaturo e operante nel campo dell'edilizia, riunita in un R.T.I è risultata aggiudicataria della procedura ad evidenza pubblica bandita dall’ANAS s.p.a. ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016, con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2016/S 146-262915 del 30 luglio 2016, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^ Serie Speciale - n. 87 del 29 luglio 2016.

Nel dettaglio si è trattato della procedura di affidamento in regime di Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dell’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale delle tratte gestite da ANAS s.p.a. (per l’Area Centro- Lotto 6 – Regione Molise), il cui importo complessivo a base d’appalto era pari ad € 10.000.000,00 (dieci milioni,00).

In funzione di tale aggiudicazione la Pistilli ha sottoscritto l’Accordo Quadro con l’ANAS il 18.10.2017 (cfr. all. n. 7 alla produzione dell’INPS del 21.04.2021), con il quale sono state fissate le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto gli eventuali lavori di manutenzione rientranti nella categoria di opere ivi previste con successivi contratti applicativi.

1.1. Nell’attesa della ricezione di commesse da parte dell’ANAS in applicazione del citato accordo quadro, la Pistilli Costruzioni inoltrava all'INPS, dopo la fase di consultazione sindacale per ricorrere alla cassa integrazione guadagni ordinaria per alcuni dipendenti, le seguenti domande di integrazione salariale:

- la richiesta del 27.02.2019 di 240 di CIGO per il periodo dal 18.02.19 al 30.03.19;

- l’istanza del 27.02.2019 di 2880 ore di CIGO per il periodo dal 18.02.19 al 30.03.19;

- l’ulteriore domanda del 4.04.2019 di 224 ore di CIGO per il periodo dal 1.04.19 al 18.05.19;

- e la richiesta del 4.04.2019 di 2688 ore di CIGO per il periodo dal 1.04.19 al 18.05.19.

In tutte le suddette domande veniva specificato che la ragione delle medesime era da rinvenire nella transitoria necessità di sospendere/ridurre l’orario di lavoro di tredici dipendenti per la causale della “ Mancanza di ordini, commesse e lavoro ”, e più segnatamente per la “ Mancanza di perizie per progetti esecutivi nonostante l’aggiudicazione di un appalto di un accordo quadro con anas spa ” (cfr. all. n. 6 alla produzione della ricorrente del 9.03.2021), e veniva puntualizzato che era prevista la ripresa dell'attività lavorativa.

2. Le domande venivano tuttavia integralmente rigettate dalla Direzione Provinciale di Campobasso dell’INPS sulla base della seguente motivazione: « DAL CONTRATTO QUADRO NON SI EVINCE UN RAPPORTO DIRETTO DI LAVORO ATTRAVERSO UN CONTRATTO DI APPALTO, MA SEMPLICEMENTE EVENTUALE » (cfr. allegato n. 2 alla produzione della ricorrente del 9.03.2021).

2.1. L'impresa veniva contestualmente invitata dall’Istituto a provvedere al versamento della contribuzione virtuale commisurata all'intera retribuzione per i giorni e le ore di sospensione cui si riferivano le domande di CIG respinte.

Con la nota del 7.11.2019 l’INPS sollecitava nuovamente l’impresa al versamento integrativo per ciascuna domanda rigettata.

2.2. In risposta, con la missiva del 5.12.2019 la Pistilli Costruzioni comunicava all’INPS che nel frattempo le maestranze per le quali aveva richiesto la CIGO erano state in parte impiegate, allegando, per ciascuna domanda di integrazione salariale proposta, una tabella riepilogativa del monte ore per il quale effettivamente i lavoratori interessati non avevano prestato la propria attività lavorativa (cfr. allegato n. 12 alla produzione del privato).

L’impresa deduceva pertanto all’Istituto che gli importi da esso richiesti comunque non corrispondevano a quanto effettivamente dovuto, poiché le maestranze interessate avevano poi in realtà parzialmente lavorato, e in relazione a tali loro prestazioni le denunce contributive erano state regolarmente formalizzate.

Nel dettaglio:

- con riguardo all’istanza del 27.02.2019 di 2880 ore di CIGO per il periodo dal 18.02.19 al 30.03.19, le ore richieste erano rideterminate in misura di 491;

- quanto all’ulteriore domanda del 4.04.2019 di 224 ore di CIGO per il periodo dal 1.04.19 al 18.05.19, le ore richieste erano rideterminate in misura di 160;

- infine, in relazione alla richiesta del 4.04.2019 di 2688 ore di CIGO per il periodo dal 1°.04.19 al 18.05.19, le ore di richiesta venivano rideterminate in misura di 545.

2.3. Nel frattempo la società, in data 8.08.2019, in relazione a ciascuna domanda di integrazione salariale respinta aveva presentato il ricorso amministrativo al competente Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee.

Già in tale occasione l’impresa osservava di non avere “ altri lavori in cui poter collocare le unità lavorative, per cui allo scopo di evitare il licenziamento e per poter salvaguardare i livelli occupazionali di maestranze particolarmente specializzate per le tipologie di lavoro da realizzare, decideva di far ricorso all’intervento CIGO ” (cfr. all. n. 11 alla produzione ricorrente del 9.03.2021).

2.4. Il ricorso amministrativo così proposto veniva tuttavia respinto dal Comitato Amministratore con la Deliberazione n. 223/2020, sulla base dei seguenti rilievi: « valutati gli elementi esposti nella relazione redatta dagli uffici dai quali emerge che di fatto i lavori relativi all’appalto di cui all’Accordo Quadro stipulati con ANAS spa non erano ancora stati avviati, per mancanza del contratto applicativo, per cui si ritiene non possa considerarsi sospesa un’attività produttiva non iniziata » (cfr. allegato n. 1 alla produzione ricorrente del 9.03.2021).

3. Indi la società interessata ha proposto la presente impugnativa giurisdizionale, la quale è stata affidata all’articolato motivo di ricorso così rubricato: «VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 11 E SS. D. LGS. 148/2015. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.M. 95442 DEL 15.4.2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITA’, EFFICIENZA E TRAPARENZA DELLA P.A. ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 41 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1 E 3 L. 241/1990 SS.MM.II. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ERRONEA ED INCONGRUA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ILLOGICITA’. IRRAGIONEVOLEZZA».

In sintesi, la ricorrente si è doluta della presenza di una serie di vizi di legittimità che avrebbero inficiato tanto i provvedimenti denegativi dell’accesso alla CIGO quanto la deliberazione di rigetto del ricorso amministrativo successivamente proposto, oltre che gli atti endoprocedimentali ad essi presupposti.

In particolare, la Pistilli Costruzioni ha dedotto che:

- la sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro dovuta a mancanza di lavoro o di commesse integrerebbe una precisa causale di possibile concessione della CIGO, purché sussistano i requisiti della transitorietà della difficoltà aziendale e della sua non imputabilità all’impresa;

- il provvedimento di concessione della CIGO, o di rigetto totale o parziale della relativa domanda, deve contenere una motivazione adeguata che dia conto degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione, anche con riferimento alla prevedibilità della ripresa della normale attività lavorativa.

Ma nel caso di specie l’INPS -sede Provinciale di Campobasso, dapprima, e il Comitato Amministratore della Gestione delle Prestazioni Temporanee, in seconda battuta, avrebbero illegittimamente negato alla ricorrente la concessione del predetto trattamento previdenziale in favore dei suoi dipendenti sulla base di erronei presupposti di fatto e di diritto e senza addurre una motivazione adeguata, malgrado esistessero tutti i presupposti per l’accoglimento delle domande in questione: tanto in violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 148/2015 e del D.M. n. 95442/2016.

La motivazione posta alla base del provvedimento sarebbe stata, infatti, inidonea a spiegare le ragioni del diniego, e, soprattutto, incoerente con la causale per la quale l’integrazione salariale era stata specificamente domandata dall’impresa: l’INPS avrebbe ricondotto le domande alla causale di cui all’art. 4 del D.M. n. 95442/2016 ( Fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto ) -la quale soltanto richiede la “sospensione” dell’attività-, mancando invece di valutare l’alternativa costituita dalla sussistenza delle condizioni per la concessione della CIGO previste dal diverso art. 3 del citato D.M. n. 95442/2016 ( Mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato ), ossia la causale effettivamente invocata dall’interessata all’atto della presentazione delle proprie domande di integrazione salariale.

4. In difesa dell’operato dell’Istituto si è costituta in giudizio l’Avvocatura dell’INPS, la quale ha eccepito l’inammissibilità per tardività del ricorso, oltre che la sua infondatezza.

In particolare, la difesa dell’Ente ha eccepito la violazione dell’art. 29 del cod. proc. amm., per essere invano decorsi i termini di sessanta giorni dalla notifica dei provvedimenti di diniego del 20.06.2019: in questa

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