TAR Napoli, sez. V, sentenza 2009-06-22, n. 200903430

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2009-06-22, n. 200903430
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 200903430
Data del deposito : 22 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01401/2009 REG.RIC.

N. 03430/2009 REG.SEN.

N. 01401/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1401 del 2009, proposto da:
L D V, G P, N D, L A, L A e G S, rappresentati e difesi dall'avv. B I, con domicilio eletto in Napoli, via Cisterna dell'Olio, 10 (presso Fps Cisl);

contro

La Asl Napoli 2, in persona del suo legale rapp.te p.t., non costituita;

per l'annullamento

<<del silenzio rifiuto dell’Asl Napoli 2 formatosi sulle istanze del 3/4/08, 19/08/08, 20/08/08 e 21/09/08 e sulla successiva diffida stragiudiziale notificata il 28-11-2008 per l’attivazione dei corsi di formazione professionale permanente continua indicati in premessa>>;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23/04/2009 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, notificato il 16 febbraio 2009 e depositato in segreteria il successivo 10 marzo 2009, i ricorrenti, dirigenti medici in servizio presso l’emergenza sanitaria territoriale dell’Asl Napoli 2, agiscono avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sulle loro istanze (in epigrafe indicate) volte ad ottenere l’attivazione dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale retribuito ed obbligatorio per i medici dell’emergenza sanitaria e territoriale previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa che regola il rapporto di lavoro con il personale medico.

La Asl intimata non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 23 aprile 2009 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

Il ricorso è inammissibile poiché verte su questioni che esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (e ciò secondo la condivisibile e consolidata massima per cui è inammissibile l’impugnazione del silenzio-rifiuto ex art. 21-bis allorché il g.a. sia privo di giurisdizione sul rapporto giuridico sottostante: Tar Campania, Napoli, sez. I, 13 giugno 2005, n. 7817;
Cons. St., sez. V, 17 maggio 2005, n. 2459;
9 ottobre 2007, n. 5284;
25 agosto 2008, n. 4074;
Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2008, n. 3007;
4 aprile 2008, n. 1417;
7 gennaio 2008, n. 33;
4 settembre 2006, n. 5105;
9 maggio 2005, n. 2196;
23 settembre 2002, n. 484;
Tar Lazio, sez. III-bis, 30 gennaio 2008, n. 714).

La domanda diretta all’attivazione dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale concreta, in tutta evidenza, una pretesa di diritto soggettivo traente origine diretta dal sinallagma contrattuale (di diritto privato) che regola i rapporti giuridici ed economici tra la parte datoriale (la intimata Asl Napoli 2) e i ricorrenti lavoratori subordinati (o prestatori d’opera professionale legati da rapporti convenzionali con il servizio sanitario). Non a caso e significativamente, i corsi di formazione “de quibus” sono regolati dalla invocata contrattazione collettiva nazionale e integrativa.

Ora, è noto che l’articolo 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora articolo 63 del testo unico di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), rimette al giudice civile, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie – ivi previste - relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti (con la sola eccezione delle controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo).

Né la chiesta attivazione dei corsi di aggiornamento professionale investe e coinvolge profili di cd. “macrorganizzazione”, ossia atti generali di ridisegno dell’assetto organizzativo dell’ente, come tali esulanti dall’ambito applicativo del citato articolo e riservati alla giurisdizione generale di legittimità del g.a.

Per gli esposti motivi il ricorso deve giudicarsi inammissibile.

La specialità del rito ex art. 21-bis legge “Tar” esclude la necessità di provvedere in tema di translatio judicii.

La mancata costituzione in giudizio della evocata Asl Napoli 2 esime il Collegio dal pronunziare in ordine alle spese.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi