TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-04-06, n. 201800234
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Testo completo
Pubblicato il 06/04/2018
N. 00234/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01014/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA IIANA
IN NOME DEL POPOLO IIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1014 del 2000, proposto da
N F, rappresentato e difeso dall'avvocato M G P G, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Stefano Galeazzi, in Ancona, piazza Diaz, 5;
contro
Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M D C, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;
Dirigente del Settore Affari Generali del Comune di San Benedetto del Tronto, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del diritto al pagamento delle differenze retributive per mansioni superiori svolte nel periodo 15 settembre 1994-30 giugno 1998,
e per la condanna
del Comune intimato al pagamento della relativa somma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio deli Comune di San Benedetto del Tronto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2018 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, all’epoca dei fatti dipendente del Comune di San Benedetto del Tronto inquadrato nella IV q.f. (con le mansioni di “Messo di conciliazione”), agisce in questa sede per conseguire la condanna dello stesso Comune al pagamento delle differenze retributive per mansioni superiori ascrivili alla VI (o VII) q.f., svolte nel periodo 15 settembre 1994 - 30 giugno 1998 o, in subordine, nei periodi – indicati in ricorso – nei quali la titolare dell’incarico a cui si riferisce la pretesa è stata assente dal servizio.
In particolare, nel suddetto periodo di tempo il sig. Nunzi avrebbe svolto in maniera continuativa e prevalente le mansioni di “Cancelliere” - essendo stato a lungo assente per grave malattia il titolare del posto - o quantomeno quelle, anch’esse superiori, di impiegato di concetto.
A sostegno della domanda il sig. Nunzi richiama la giurisprudenza, anche costituzionale, formatasi sulla questione della retribuibilità, nel pubblico impiego, delle mansioni superiori, evidenziando come nella specie sussistano tutti i presupposti individuati dalla stessa giurisprudenza.
2. Si è costituito il Comune di San Benedetto del Tronto, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 7 marzo 2018.
Il ricorso deve essere respinto.
3. In punto di fatto, il Collegio ritiene di dover evidenziare quanto segue.
3.1. Dal certificato a firma del dirigente del Settore Affari Generali datato 19 luglio 1999 (documento allegato n. 3 al ricorso) risulta che la titolare del posto di cancelliere è stata assente dal 5 settembre 1994 al 13 dicembre 1994 e dal 9 gennaio 1995 al