TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-01-12, n. 202300135
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Testo completo
Pubblicato il 12/01/2023
N. 00135/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01494/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1494 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Di Monda, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Gonzaga, 5;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Questura di Milano, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno adottato dalla Questura di Milano n. -OMISSIS- notificato il 20.7.2022 con contestuale ordine di allontanamento dal Territorio Nazionale e di ogni altro atto preordinato, prodromico, connesso, dipendente e/o conseguente, comunque lesivo della posizione della straniera ricorrente ancorché non comunicato alla ricorrente e di cui ella non sia a conoscenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2022 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, cittadina russa che lavora in Italia, ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Milano, prot. n. -OMISSIS- notificato il 20.7.2022 , recante il rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata in data 14.9.2021 tramite assicurata postale in quanto “il suddetto titolo di studio, conseguito presso l’-OMISSIS-, non rientrano tra i titoli accademici indicati nell’art.39 bis 1 del testo unico e, pertanto, non consente la conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato, in attesa di occupazione”.
Contro il suddetto atto la ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di