TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-10-18, n. 202110686

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-10-18, n. 202110686
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202110686
Data del deposito : 18 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2021

N. 10686/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00865/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 865 del 2021, proposto da
F L, rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;

contro

Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;

per l'esecuzione del giudicato formato a seguito del decreto nel procedimento iscritto al n. 50125/2012, reso dalla Corte di Appello di Roma, Sezione per la trattazione dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001 n. 89, in data 19.09.2016 cronologico 5105/2017.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2021, tenutasi da remoto mediante piattaforma Microsoft Teams ai sensi dell’art. 25 DL n. 137\2020 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso n. 865 del 2021 r.g., notificato e depositato il giorno 23 gennaio 2021, il ricorrente in epigrafe ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto emesso, ex l. n. 89 del 2001 (c.d. “Legge Pinto”), dalla Corte di Appello di Roma – sez. Equa Riparazione – meglio specificato sopra, con cui la detta Corte ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma in esso contemplata, oltre interessi legali dalla domanda.

Il Ministero non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del 16 luglio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso si rivela inammissibile.

Esso sconta, innanzitutto, la mancata asseverazione dei documenti allo stesso allegati.

Giova, a tal riguardo, rammentare che, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n.217 del 2017 l’art.22 comma 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto legislativo n. 82/2005) ha assunto il seguente tenore:<<
Copie informatiche di documenti analogici - 2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, [con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata: parte abrogata dal d.lgs n.217 del dic 2017] secondo le Linee guida>>;
più puntualmente la novella ha soppresso la frase riportata fra parentesi quadre;
ma l’eliminazione dall’articolo di riferimento dell’inciso “mediante dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata”, non elimina tout court il potere di asseverazione ma la sola specificazione che tale attestazione di conformità avvenga unicamente mediante tali modalità. Ne consegue che l’asseverazione nell’ambito del PAT può essere compiuta in entrambe le modalità previste dal Regolamento di cui al D.P.C.M. (oggi d.P.C.S.) n 40/2016, ossia:

a) secondo le modalità già prescritte dagli artt.16 decies e 16 undecies del d.l. n.197 del 2012 (e successive mm. ed ii.): norme delle quali, la prima, prevede che l’attestazione di conformità riguarda ogni atto processuale di parte e la seconda specifica che l’asseverazione è posta in calce o a margine della copia (del medesimo atto) o su foglio separato;
a tanto accedendo che ove un file includa più atti e/o documenti occorreranno tante asseverazioni (con rispettiva firma digitale) quanto sono gli atti e/o documenti da certificare;

b) in alternativa alla modalità dianzi descritta l’art.22 c.2 del C.A.D. consente di collocare l’asseverazione in distinto documento (che cumulativamente indica e specifica gli atti e/o documenti da asseverare) sottoscritto con firma digitale.

Tanto premesso, nel caso di specie i files contenenti più documenti prodotti in giudizio non contengono tante asseverazioni quanti sono i documenti ivi contenuti, né riportano asseverazioni cumulative, sicchè le su indicate prescrizioni non possono ritenersi ottemperate.

Inoltre, risulta incompleta la dichiarazione di cui l’art. 5 sexies della L. n. 89\2001 richiede la produzione da parte di chi sia risultato vittorioso davanti alla Corte d’Appello ai fini della maturazione del credito, in quanto la ricorrente non ha dichiarato di non avere percepito somme in forza del decreto in epigrafe (avendo dichiarato soltanto di non avere proposto con successo azioni esecutive).

Inoltre, sotto altro profilo, nella circostanza difetta un altro requisito imprescindibile dell’ottemperanza esecutiva, in quanto la copia depositata del titolo azionato (il decreto della Corte d’Appello in epigrafe) è stato depositato in questo giudizio privo della sua parte dispositiva, contenente il comando giudiziale da eseguire.

In ragione della mancata costituzione del Ministero, nulla va disposto sulle spese di lite.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi