TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-01-09, n. 202400045

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-01-09, n. 202400045
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202400045
Data del deposito : 9 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2024

N. 00045/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01423/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1423 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S C e Y M N K, rappresentati e difesi dall'avvocato M B, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via C.G. Merlo, 1;

contro

Comune di Luino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Varese, non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

• della Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Luino n. 1 del 21 aprile 2020, di approvazione del Piano di Governo del Territorio del medesimo Comune;

• del Piano di Governo del Territorio del Comune di Luino, comprensivo di tutti gli atti che lo costituiscono, gli allegati, gli elaborati planimetrici e la normativa, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29 ottobre 2013 ed approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 21 aprile 2020;

• della Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Luino n. 50 del 29 ottobre 2019, di adozione del Piano di Governo del Territorio del medesimo Comune;

• del provvedimento della Provincia di Varese, non noto, con il quale è stato formulato giudizio di compatibilità del Documento di Piano del PGT di Luino con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Luino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2023 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 21.7.2020 i sig.ri S C e Y M N K - proprietari di un di terreno situato a Luino, in Frazione Colmegna - hanno domandato l’annullamento della deliberazione n. 1 del 21 aprile 2020 con cui il Consiglio Comunale del Comune di Luino ha approvato il Piano di Governo del Territorio, della deliberazione n. 50 del 29 ottobre 2019, di adozione del Piano di Governo del Territorio e del provvedimento della Provincia di Varese, con il quale è stato formulato il giudizio di compatibilità del Documento di Piano del PGT di Luino con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

2. I ricorrenti hanno contestato l’inserimento dell’area di loro proprietà in zona “V.P.A. – Verde di Protezione Ambientale”, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi:

I. violazione dell'articolo 13 della Legge Regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12. Violazione degli articoli 2 e 21 septies della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per violazione del procedimento, indeterminatezza, perplessità;

II. violazione degli articoli 1 e seguenti della Legge Regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12. Violazione degli articoli 1 e seguenti della Legge Regionale della Lombardia 28 novembre 2014, n. 31. Violazione dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di ponderazione. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, sviamento, ingiustizia grave e manifesta;

III. violazione degli articoli 1 e seguenti della Legge Regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, sotto altro profilo. Violazione dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di ponderazione. Eccesso di potere per illogicità, sviamento, ingiustizia grave e manifesta.

3. Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno proposto il seguente ulteriore motivo avverso la delibera di approvazione del piano di governo del territorio:

IV. violazione della Direttiva dell'Unione Europea del 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE. Violazione degli articoli 4 e seguenti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Violazione dell'articolo 4 della Legge Regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12. Eccesso di potere per violazione del procedimento, illogicità, sviamento.

4. Si è costituito in giudizio il Comune di Luino, deducendo, oltre all’infondatezza nel merito del ricorso, l’inammissibilità, per carenza di interesse, della domanda di annullamento dell’intero piano di governo del territorio, la tardività – a fronte della piena conoscenza maturata degli atti gravati - e inammissibilità - per difetto di specificità e per mancata impugnazione della delibera di approvazione della valutazione ambientale strategica – della censura proposta con il ricorso per motivi aggiunti.

5. All’udienza del 14 dicembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. Il Collegio ritiene di poter tralasciare l’esame delle questioni di rito sollevate dall’amministrazione resistente, stante l’infondatezza nel merito del ricorso che va dunque respinto.

7. Con il primo motivo viene affermato che la deliberazione di approvazione del PGT sarebbe nulla per mancata valutazione dell’osservazione presentata dalla sig.ra Gabriella Luini, madre della ricorrente, relativa al fondo oggetto della presente controversia: il campo denominato «esito deliberazione» è in bianco e non sarebbe quindi dato sapere in che termini sia stata decisa l'osservazione.

8. Il motivo è infondato.

La mancata indicazione dell’esito della votazione della votazione sulla proposta di controdeduzione all’osservazione presentata dalla sig.ra Luini non è dovuta al mancato esame dell’osservazione ma a un mero errore di trascrizione.

Ciò è stato chiarito con la deliberazione n. 11 del 29.7.2020 - non impugnata dai ricorrenti – con cui il Consiglio Comunale ha rettificato alcuni errori materiali riscontrati nel verbale della deliberazione n. 1/2020, tra cui la mancata trascrizione dell’esito della votazione relativa alla proposta di controdeduzione sull’osservazione n. 32, presentata dalla sig.ra Luini (doc. 5 depositato dal Comune di Luini il 5.11.2020).

9. Sempre con il primo motivo di ricorso viene contestato che la controdeduzione all’osservazione – che ha respinto la richiesta, di attribuire all’area una capacità edificatoria, ritenendola incompatibile con il principio generale di piano di divieto di consumo di suolo per zone di particolare pregio, come il territorio di Colmegna - sarebbe viziata per difetto di motivazione, non indicando quali sarebbero i concreti profili di pregio dell'area, né articolando in concreto l'astratto principio del divieto di consumo di suolo.

10. La censura è infondata.

La controdeduzione è sufficientemente motivata con l’affermazione della incompatibilità della richiesta formulata dalla sig.ra Luini con il criterio generale di piano del divieto di consumo di suolo in zone di particolare pregio, non ritenendosi necessarie ulteriori puntualizzazioni e specificazioni di tale ragione.

Si richiama, al riguardo, la pacifica giurisprudenza secondo cui "le osservazioni presentate in occasione dell'adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all'Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione, oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree. Pertanto, seppure l'Amministrazione sia tenuta ad esaminare le osservazioni pervenute, non può però essa essere obbligata ad una analitica confutazione di ciascuna di esse" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 gennaio 2023 n. 21;
21 aprile 2022 n. 3018, 22 marzo 2021 n. 2422).

11. Con il secondo motivo viene contestato che la decisione del Comune di non attribuire al terreno di proprietà dei ricorrenti una capacità edificatoria sarebbe viziata per illogicità: l’area, originariamente ricompresa tra le zone edificabili - destinazione successivamente modificata in ragione di una instabilità geologica che sarebbe in realtà inesistente - avrebbe una naturale vocazione edificatoria, trattandosi di terreno pianeggiante, con accesso immediato alla pubblica via, dotato di tutte le necessarie urbanizzazioni ed inserito in un contesto quasi completamente edificato;
non sarebbe invece inserito in aree di particolare pregio, non essendo soggetto ad alcun tipo di vincolo paesaggistico.

Non varrebbe, poi, il richiamo al divieto di consumo di suolo: la legge regionale n. 31, del 28 novembre 2014, sul consumo del suolo stabilirebbe che il suolo oggetto di tutela non è quello semplicemente inedificato, bensì quello concretamente destinato agli usi dell'agricoltura.

Piuttosto, ad avviso dei ricorrenti, rileverebbe il principio fondamentale per il quale il piano di governo del territorio deve essere dimensionato in relazione al fabbisogno residenziale della popolazione, previsto all’art. 8, c. 2, lett. a), l. reg. n. 12/2005. A tale riguardo, la Provincia di Varese, in sede di parere sugli atti del P.G.T., ha rilevato che «lo scenario di crescita proposto dalla variante non viene posto a confronto con una stima dei fabbisogni insediativi aggiornata e nemmeno con una dettagliata verifica circa l'attuazione delle previsioni rispetto al PGT vigente (la proposta prende in considerazione il previgente PRG)»

12. Con il terzo motivo viene ribadita l’illogicità della scelta pianificatoria a fronte di un terreno ricompreso in una zona caratterizzata da una diffusa edificazione a bassa densità, con presenza di numerosi edifici unifamiliari, come risulterebbe dalla documentazione catastale depositata in giudizio.

13. Le censure – che possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse – sono infondate.

Per giurisprudenza costante, le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono apprezzamento di merito - o sono, comunque, espressione di un’ampia potestà discrezionale - sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 2007, n. 6686).

Nel caso di specie tali vizi non sono ravvisabili.

Sostenendo che le caratteristiche dell’area non sarebbero tali da giustificare l’attribuzione all’area di una destinazione a “Verde di Protezione Ambientale” e che la stessa avrebbe una “naturale vocazione edificatoria” e invocando, genericamente, i fabbisogni residenziali della popolazione, i ricorrenti hanno contestato il merito di una valutazione discrezionale dell’amministrazione senza dedurre concreti elementi di illogicità che vadano al di là dalle proprie personali opinioni.

Le affermazioni non sono state supportate da alcuna prova: in particolare, a sostegno di quanto sostenuto con riferimento all’assenza di pregio dell’area, è stata depositata in giudizio unicamente una planimetria catastale, un atto che nulla rivela quanto alle caratteristiche ambientali dell’area (doc. 13).

Che il contesto quasi completamente edificato trova, comunque, smentita nella tavola, estratta dal PGT, depositata in giudizio dalla difesa dell’amministrazione comunale, la quale evidenzia, invece, la pressoché totale assenza di edificazioni nelle aree destinate a VPA “verde di protezione ambientale” (doc. n. 6).

In ogni caso, la decisione del Comune di destinare a verde le aree ancora preservate dalla edificazione non sarebbe affatto illogica solo perché nei dintorni vi possano essere dei fabbricati e siano presenti opere di urbanizzazione.

Parimenti, non palesano una irragionevolezza della destinazione a “verde di protezione ambientale” la circostanza che l’area avesse, in passato, sino agli anni ’90, una destinazione edificatoria e neppure l’assenza di vincoli paesaggistici.

La scelta non si pone, poi, in alcun modo in contrasto con le previsioni dettate dalla l. reg. n. 31/2014, la quale nel disciplinare la trasformazione, per la prima volta, di superfici agricole non pone, certo, limiti alla necessità di preservare dalla edificazione aree aventi comunque interesse ambientale.

14. La censura proposta con il ricorso per motivi aggiunti – con cui viene contestata l’illegittimità della deliberazione di approvazione del PGT per mancanza di autonomia dell’autorità competente rispetto all’unità procedente in materia di valutazione ambientale strategica - è inammissibile per carenza di interesse.

La giurisprudenza, anche di questo Tribunale, è costante nell’affermare che il soggetto che si ritiene leso da uno strumento pianificatorio sottoposto a valutazione ambientale strategica non si possa limitare a lamentare vizi e irregolarità concernenti la fase di v.a.s., ma deve chiarire se e in quale misura tali vizi abbiano inciso sul regime impresso ai suoli di sua proprietà dalla nuova disciplina urbanistica (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 18/08/2020, n.5084;
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 12.7.2011, n.1882)

Nel caso di specie nulla è stato dedotto al riguardo.

15. Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

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