TAR Trento, sez. I, sentenza 2019-03-08, n. 201900045

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2019-03-08, n. 201900045
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201900045
Data del deposito : 8 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/03/2019

N. 00045/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00021/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 21 del 2019, proposto da:
O M e A M, rappresentati e difesi dall’avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina, n. 50, presso la segreteria di questo Tribunale regionale di giustizia amministrativa;

contro

Comune di Canal San Bovo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;

nei confronti

Biagio Nunziata, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti

- dell’ordinanza sindacale del Comune di Canal San Bovo prot. n. 5621/18 dd. 12.11.2018, partecipata in data 15.11.2018, recante ingiunzione di riduzione in pristino delle opere asseritamente eseguite senza titolo edilizio sulle realità contraddistinte in catasto con le pp.ff. 2406/104 e 2406/105 del C.C. di Canal San Bovo

- degli atti tutti presupposti, connessi e conseguenziali, riferentesi a procedimento presentemente in itinere per la riduzione in pristino de qua

nonché, ancora, per l’accertamento giudiziale erga omnes

dell’obbligo di immettere elementi di razionalità volti al rispetto di principi basilari dell’ordinamento giuridico, col risultato finale di una reductio ad legitimitatem di una situazione tuttora all’attenzione della stessa Autorità governativa centrale ex art. 138 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.8.2000, n. 267.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Canal San Bovo;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati presentata dai ricorrenti;

Visto l'art. 60 cod. proc. amm.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019 il consigliere Antonia Tassinari e uditi per i ricorrenti l’avvocato F M e per l’amministrazione intimata l’avvocato dello Stato Davide Volpe;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

I fratelli Oliviero e A M risiedono nel Comune di Canal San Bovo ed esercitano sui fondi di loro proprietà ubicati in località Giare (pp.ff. 2406/104 e 2406/105 del C.C. di Canal San Bovo) attività agro-silvo pastorale con la conduzione di un modesto allevamento di galline ovaiole. A seguito di una segnalazione del servizio foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento riguardante violazioni urbanistiche e paesaggistiche relative alle loro particelle (realizzazione di tunnel in rete elettrosaldata, tettoie, recinzioni a reti elettro-saldate, manufatto prefabbricato in legno) il Comune di Canal San Bovo, in data 25 luglio 2017, ha adottato l’ordinanza n. 3/2017. Con tale provvedimento, dato atto che le opere realizzate ricadono in aree sottoposte a tutela ambientale e paesaggistica, l’amministrazione ha ordinato, ex art. 129, comma 1, della legge provinciale di Trento 4 marzo 2008, n. 1 di “ ripristinare integralmente l’assetto formale ed urbanistico dei luoghi in conformità allo stato originario degli stessi e agli atti autorizzativi rilasciati ” avvertendo altresì che “ in caso di inottemperanza, si procederà secondo quanto previsto dai successivi commi del già richiamato art. 129…….che l’inottemperanza a detta ingiunzione costituisce titolo per l’acquisizione gratuita con l’area del sedime, nonché con quella necessaria ad assicurare l’accesso, le distanze dai confini, e, ove necessario, il rispetto degli standard per parcheggi, al patrimonio del Comune così come previsto dall’art. 129, comma 3,……. Successivamente l’opera abusiva verrà demolita con ordinanza del Sindaco a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempreché l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o paesaggistici-ambientali ”. L’ordinanza n. 3/2017 non è stata oggetto di gravame da parte dei proprietari dei fondi. Il Comune ha, poi, rimesso la valutazione degli abusi alla commissione edilizia comunale la quale, rinviando per quanto riguarda la conformità urbanistica dei singoli interventi alla relazione dell’ufficio tecnico comunale, con riferimento all'aspetto paesaggistico-ambientale ha ritenuto che “ tutti gli interventi realizzati soggetti ad autorizzazione sindacale, così come stabilito dall'art. 64 comma 4 della L.P. 15/2015, mal si inseriscono nel contesto rilevando una fatiscenza ed una non congruità con ciò che viene tradizionalmente realizzato contrastando con interessi paesaggistico-ambientali ”. Successivamente il Comune di Canal San Bovo, dato atto dell’inottemperanza all’ordinanza di rimessa in pristino, ha comunicato agli odierni ricorrenti l’avvio al procedimento per l’acquisizione dell’area a titolo gratuito cui ha fatto seguito un “ atto composito di impulso di parte privata ” a firma dell’odierno difensore di parte ricorrente con cui il Comune è stato diffidato a correggere l’azione amministrativa. L’operato del Comune di Canal San Bovo relativamente alle opere abusive realizzate dai signori Menegolla è stato condiviso dalla Provincia autonoma di Trento. Con note, rimaste inoppugnate, del 26 settembre 2018 e del 26 ottobre 2018 indirizzate ai predetti signori Menegolla e per conoscenza al servizio foreste e fauna della Provincia, il Comune ha confermato i provvedimenti adottati. In data 12.11.2018, infine, il Comune ha adottato, ex art. 133, comma 3, lett. c), l.p. n. 1/2008, l’ordinanza di demolizione prot. n. 5621/18 avversata con il presente ricorso. Il gravame in esame, dopo un’ampia dissertazione in merito alla violazione dei principi costituzionali a tutela dell’attività agricola, nella parte finale, in forma del tutto generica, elenca meramente i seguenti motivi di diritto:

1. Violazione degli artt. 41 e 44 Cost. in riferimento alla libertà di impresa ed al favor verso l’impresa agricola tanto più in area montana.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 Cost. e così dell’art. 149 lett. b) d.lgs. 42/2004.

3. Violazione dell’art. 841 del cod. civ. Violazione dei principi di adeguatezza e di proporzione.

4. Violazione del principio di non contraddizione, valido epistemologicamente in ogni ambito scientifico. Violazione del principio della tutela olistica del territorio montano.

5. Violazione del principio dell’istruttoria adeguata secondo l’insegnamento della Corte Suprema.

6. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.

7. Violazione delle disposizioni del T.U. 13.2.1933, n. 215, che incentivano il miglioramento fondiario anche per l’opera dei privati, consorziati o meno.

8. Violazione e falsa applicazione della istituti normativi statuali incentivanti le aree montane (L. 3.12.1971, n. 1102;
L. 31.1.1994, n. 97).

9. Violazione e falsa applicazione dell’Allegato al d.lgs. 26.3.2001, n. 146, art. 12.

10. Violazione e falsa applicazione del principio di ordine pubblico economico ex art. 3 del D.L. 138/2011 nel testo modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148. Violazione dei limiti alla potestà regolamentare dell’Ente locale ex art. 4 delle preleggi.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale insistendo per l’infondatezza nel merito ed eccependo pregiudizialmente l’inammissibilità del ricorso sia in relazione all’omessa impugnazione dell’ordinanza n. 3/2017 sia, in subordine, ex art. 40, comma 2, cod.proc.amm. per mancata indicazione dei motivi specifici su cui si fonda il ricorso stesso.

Nell’odierna camera di consiglio, nella quale è stata chiamata l’istanza cautelare, il Collegio ha preavvertito le parti presenti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

DIRITTO

I) Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di rito sollevate dalla amministrazione resistente.

II) L’eccezione di inammissibilità del ricorso in ragione dell’omessa impugnazione dell’ordinanza n. 3/2017 del 25 luglio 2017 è fondata.

Tale provvedimento, rimasto inoppugnato ed i cui effetti si sono consolidati, ha a suo tempo ordinato agli odierni ricorrenti la rimessa in pristino, tra l’altro, anche delle opere di cui ora con l’impugnata ordinanza n. 5621/2018 del 12 novembre 2018 viene ordinata la demolizione ai sensi dell’art. 133, comma 3, lett. c), della l.p. n. 1/2008, risultando le opere stesse in contrasto con rilevanti interessi paesaggistico-ambientali.

La contrarietà delle opere realizzate dagli odierni ricorrenti rispetto alla normativa urbanistico-edilizia ed anche paesaggistica risulta già accertata dall’ordinanza n. 3/2017, non contestata.

Il ricorso in esame avversa l’ordinanza di demolizione del 12.11.2018 in ragione di motivi che, pur non specificamente indicati, nondimeno si sviluppano per lo più attorno alla pretesa difformità da fondamentali principi costituzionali che tutelerebbero l’attività agricola, motivi, quindi, che non riguardano la sola ordinanza del 2018 e sono eventualmente riconducibili anche all’ordinanza del 2017. In altri termini i vizi per come dedotti investono in particolare anche la qualificazione di opere abusive contenuta nell’ordinanza n. 3/2017, provvedimento immediatamente lesivo e come tale doverosamente impugnabile nel termine di legge, e che costituisce il presupposto dell’atto oggi in esame. La qualificazione della natura abusiva delle opere risale, infatti, all’originaria ordinanza rimasta inoppugnata, e non è quindi contestabile in occasione dell’impugnazione dell’odierno ordine di demolizione.

Ne consegue che il ricorso, aderendo alla eccezione al riguardo sollevata dal Comune di Canal San Bovo, deve essere dichiarato inammissibile.

III) Ciò posto va, peraltro, osservato che il gravame risulta in ogni caso inammissibile anche sotto l’ulteriore profilo, parimenti eccepito dall’amministrazione comunale, della mancata indicazione dei motivi specifici su cui si fonda. Ancorché formalmente elencati nella parte finale, detti motivi non recano specificazione e argomentazione circa la loro traduzione in termini di concreta censura del contenuto del provvedimento impugnato. L’ampia dissertazione iniziale in merito alla violazione dei principi costituzionali a tutela della proprietà e dell’attività agricola è del tutto disancorata dalla considerazione, in termini di prospettazione di illegittimità, delle questioni attinenti alla normativa urbanistica, edilizia e paesaggistica di riferimento, che costituiscono la base giustificativa del provvedimento impugnato. Il ricorso risulta, quindi, inammissibile anche sotto il profilo in esame.

La particolarità in fatto della fattispecie esaminata giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

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