TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2015-04-27, n. 201506058

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2015-04-27, n. 201506058
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201506058
Data del deposito : 27 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 14205/2014 REG.RIC.

N. 06058/2015 REG.PROV.COLL.

N. 14205/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14205/14, proposto dall’avv. P S, da essa stessa rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Cesi, presso lo studio dell’avv. D R,

contro

il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Roma, sez. “equa riparazione”, R.G. n. 4954/08, depositato il 10 febbraio 2012.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 22 aprile 2015 il Consigliere Giulia Ferrari;
uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:


FATTO

1. Con ricorso notificato in data 4 novembre 2014, e depositato il successivo 19 novembre, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Roma, sez. “equa riparazione”, R.G. n. 4954/08, depositato il 10 febbraio 2012, nella parte in cui ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio a favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario.

Il decreto, munito di formula esecutiva, è stato notificato all’Amministrazione resistente ed è passato in giudicato.

Per il recupero di tali ultime somme parte ricorrente ha proposto il ricorso per l’esecuzione del giudicato, non avendo il Ministero della giustizia dato esecuzione al decreto della Corte di Appello. Ha altresì chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese accessorie affrontate e della penalità di mora, nonché la nomina di un Commissario ad acta che subentri all’Amministrazione in caso di suo perdurante inadempimento.

2. Il Ministero della giustizia non si è costituito in giudizio.

3. Alla camera di consiglio del 22 aprile 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Come esposto in narrativa parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Roma, sez. “equa riparazione”, n. 4954/08, depositato il 10 febbraio 2012, per la parte in cui condanna il Ministero della giustizia al pagamento in suo favore in quanto dichiaratosi antistatario, delle spese di giudizio, con accessori di legge.

Va preliminarmente ricordato che ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c, il ricorso per l’ottemperanza innanzi al giudice amministrativo è esperibile anche nei confronti dei decreti non opposti di condanna all’equa riparazione previsti dall’art. 3, l. 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto), avendo essi natura decisoria su diritti soggettivi e idoneità ad assumere valore ed efficacia di giudicato (Trga Trento 9 luglio 2014, n. 279;
Tar Molise 14 maggio 2014, n. 303;
Tar Lecce, sez. III, 20 gennaio 2014, n. 200;
id., sez. I, 10 gennaio 2014, n. 82), e quindi anche per il capo degli stessi decreti che condanna alle spese e agli onorari del giudizio.

Visti gli atti di causa, il ricorso deve essere accolto, non avendo il Ministero della giustizia, al quale il ricorso è stato regolarmente notificato, smentito l’assunto di parte ricorrente in ordine alla mancata esecuzione del giudicato formatosi sul predetto decreto della Corte di appello di Roma. Ne consegue l’obbligo del predetto Ministero di pagare a parte ricorrente le spese di giudizio, con accessori di legge.

Deve parimenti essere accolta la richiesta di condanna alla penalità di mora, di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Questa infatti, come chiarito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25 giugno 2014, è comminabile anche quando l’esecuzione del giudicato consiste nel pagamento di una somma di denaro atteso che l’istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento (Cons. St., sez. III, 16 settembre 2014, n. 4711;
Tar Lazio, sez. III quater, 22 dicembre 2014, n. 13071).

Tale istituto trova altresì applicazione nel caso di decreto di condanna all’equa riparazione previsto dall’art. 3, l. n. 89 del 2001 (Tar Lazio, sez. I, 30 dicembre 2014, n. 13176).

Ciò chiarito, la Sezione ritiene che la quantificazione della suindicata penalità possa essere in via generale effettuata prendendo a fondamento il parametro, individuato dalla CEDU, dell’“interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali”;
detta misura – e, quindi, il tasso sopra individuato, da applicare sulla sorte capitale dovuta a titolo indennitario – dovrà essere indi corrisposta a titolo di sanzione a carico dell’amministrazione, a far tempo dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione e fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, fino alla data di insediamento del commissario ad acta, come di seguito individuato.

Quanto alle ulteriori spese di cui parte ricorrente chiede la rifusione (rilascio del titolo esecutivo, notifica della sentenza e certificazione di avvenuto passaggio in giudicato), va ricordato che nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti ed onorari successivi alla formazione del giudicato sono dovute solo se e in quanto abbiano titolo nello stesso provvedimento giudiziale (Tar Napoli, sez. IV, 18 dicembre 2014, n. 6796;
Tar Catania, sez. IV, 4 dicembre 2014, n. 3188).

In questi termini deve essere accolto tale capo di domanda, sempre che anche tale somma sia stata anticipata dall’avvocato antistatario, dovendosi naturalmente escludere una doppia dazione.

In considerazione di quanto chiarito, il Collegio deve affermare l’obbligo del Ministero della giustizia di dare esecuzione al decreto della Corte di Appello di Roma entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, previa decurtazione degli importi eventualmente già corrisposti.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza alla scadenza del termine assegnato si nomina sin d’ora il responsabile dell’Ufficio X della Direzione centrale dei servizi del tesoro del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze – che ha una conoscenza diretta della gestione del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze -, Commissario ad acta per l’adozione degli atti di esecuzione necessari, da compiersi entro giorni 30 (trenta) dalla scadenza del termine in precedenza fissato. A detto Commissario l’Amministrazione dovrà tempestivamente comunicare l’avvenuto adempimento. Tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della legge Pinto, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero dell’economia e delle finanze

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in considerazione dell’esigua attività difensiva svolta, nel dispositivo.

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