TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2020-07-24, n. 202003335
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Testo completo
Pubblicato il 24/07/2020
N. 03335/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00829/2017 REG.RIC.
N. 00557/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 557 del 2017, proposto da
A D R e F B, rappresentati e difesi dall’Avv. A D M e dall’Avv. P K M, domicilio pec come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto presso quest’ultima, in Napoli, al viale Gramsci n. 10;
contro
Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. E D, domicilio pec come da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domicilio pec come da Registri di Giustizia; domicilio fisico ex lege presso la sede di questa, in Napoli alla via A. Diaz n. 11;
nei confronti
P E, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Lipani, domicilio pec come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Napoli, alla Pzza Carità n. 32;
sul ricorso numero di registro generale 829 del 2017, proposto da
A D R e F B, rappresentati e difesi dall’Avv. A D M e dall’Avv. P K M, domicilio pec come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto presso quest’ultima, in Napoli, al viale Gramsci n. 10;
contro
Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. E D, domicilio pec come da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domicilio pec come da Registri di Giustizia; domicilio fisico ex lege presso la sede di questa, in Napoli, alla via A. Diaz n. 11;
nei confronti
P E, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Lipani, domicilio pec come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in Napoli alla Pzza Carità n. 32;
Per l’annullamento
quanto al ricorso n. 557 del 2017:
a) del Permesso di Costruire in Sanatoria n. 40/16 rilasciato al sig. P E dal Comune di Vico Equense, Servizio Urbanistica, in data 10 novembre 2016, pubblicato all’albo pretorio;
b) della nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio prot. 2213 del 22 gennaio 2015 recante parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica relativamente alle istanze di condono ex l. 47/85 prot. 18992/86 e 26115/86, inoltrate dal dante causa del sig. P E, sig. P G;
c) del parere della Commissione Locale per il Paesaggio presso il Comune di Vico Equense n. 36/3 del 9.12.2014 e n. 36/2 del 9.12.2014;
d) dell’Autorizzazione Paesaggistica in Sanatoria n. 22 del 16.2.2015; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
quanto al ricorso n. 829 del 2017:
dell’Ordinanza n. 358 del 19 dicembre 2016 mediante la quale il Comune di Vico Equense, Servizio Urbanistica, ha disposto la revoca dell’ordinanza di demolizione n. 473 del 14 novembre 2013 con la quale erano stati sanzionati alcuni degli abusi realizzati dal sig. P E presso l’immobile di sua proprietà in località Marina d’Aequa, spiaggia de ‘Il Pezzolo’;
b) di ogni altro atto preordinato, conseguenziale o, comunque, connesso con quelli che precedono tra cui: 1) il permesso n. 87 del 12 ottobre 2016 a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica Arch. C A, rilasciato al sig. P per la sanatoria di un abuso realizzato sul demanio, provvedimento mai conosciuto dai ricorrenti sino all’atto dell’adozione del provvedimento di revoca sub lett. a), 2) il parere reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Napoli e Caserta prot. 1406 del 22 gennaio 2015; 3) il Decreto n. 69 del 23 aprile 2015 recante Autorizzazione Paesaggistica in sanatoria ai sensi dell’art. 146 D. Lgs. 42/2004.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enrico P e del Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, nonché del Comune di Vico Equense, in entrambi i ricorsi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 3 giugno 2020 il dott. Guglielmo Passarelli di Napoli in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché dall’art. 4 del d.l. n. 28/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 557 dell’anno 2017, i ricorrenti impugnano i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle loro doglianze, premettono:
- di essere proprietari e titolari di diritti reali su un fondo, con entrostante fabbricato di origine colonica, in Vico Equense, località Marina d’Equa, alla via Torretta n. 5, identificati, tra l’altro, in catasto al foglio 7, p.lle 470 e 1645, 1644, 1647, 258, 472;
- che detti cespiti confinano con la proprietà del sig. P E, costituita da una abitazione su più livelli, posta proprio a ridosso dei resti di un’antica villa romana, di notevole pregio archeologico, con circostante area esterna, odiernamente cementificata e pavimentata in trasformazione dell’originario orto che circondava la casa; il tutto prospiciente l’arenile della spiaggia de “Il Pezzolo”, a pochi metri dal mare, in un contesto paesaggistico di assoluta rilevanza, quale quello del tratto costiero sottostante l’antica cattedrale di origine gotica della SS. Annunziata in Vico Equense;
- che la proprietà P, nel corso degli anni, è stata oggetto di una lunga serie di opere abusive che hanno prodotto l’effetto finale di alterare sensibilmente i caratteri del fabbricato e dell’area esterna pertinenziale;
- che, in particolare, è stata realizzata sine titulo una stanza di 16 mq con annesso ulteriore volume destinato a wc; e che, nell’area esterna del fabbricato (nell’originario orto), mediante sbancamento del fondo, è stata ricavata una grossa piscina;
- che solo tali abusi, essendo gli unici esistenti nel settembre 1986, avevano formato oggetto di istanza di condono ex lege 47/85 (prot. 18982 del 30.9.1986);
- che, nelle more della scadenza dei termini per la presentazione della domanda di condono, e dunque in violazione dei termini stabiliti dalla l. 47/85, venivano realizzati ulteriori abusi ex novo , che avevano formato oggetto di una anomala istanza di condono edilizio, “suppletiva”, prot. 26115 del 24.12.1986;
- che, in particolare, per come si evince dalla relazione tecnica acclusa a tale ultima pratica, il sig. P, nell’area di pertinenza della villa, aveva realizzato un locale interrato, costituito da tre ambienti, per complessivi 205 mc originari;
- che le opere in parola, siccome esistenti alla data di presentazione delle domande di condono edilizio, sono state altresì stravolte ed alterate da ulteriori interventi edili abusivi;
- che, infatti: a) sono stati attuati incrementi di superficie e volume ed in particolare sono stati realizzati due nuovi volumi in corrispondenza della piscina ed una scala in muratura che consente l’accesso alla parte superiore di detti manufatti; b) sempre sulla piscina è stato realizzato un vistoso manufatto in calcestruzzo destinato a sostenere lo scivolo per la piscina; c) sono state, poi, realizzate ingenti opere di pavimentazione dell’area esterna della villa, con realizzazione di vialetti ed aiuole ornamentali, che, in difetto di titolo edilizio e paesaggistico, hanno completamente cancellato l’orto che circondava ancora nel 1986 detto immobile; d) all’interno dell’abitazione, in alterazione delle consistenze oggetto di condono edilizio, mediante demolizione di un tratto murario, è stato realizzato un nuovo locale wc con incremento della superficie utile; e) al prospetto lato mare è stato realizzato un locale bagno in muratura, la cui copertura è stata trasformata di recente in terrazzo calpestabile; f) i locali interrati oggetto di condono edilizio (istanza del 24.12.1986) sono stati ulteriormente ampliati e ne è stata trasformata la destinazione d’uso, da locali di sgombero ad aree ad uso abitativo e residenziale;
- di aver, pertanto, chiesto, con nota prot. 13012 del 28 maggio 2014, il rigetto delle istanze di condono edilizio intestate al sig. P;
- che, tuttavia, con gli atti impugnati, le istanze di condono erano state accolte.
Instano quindi per l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese processuali.
Si è costituita l’Amministrazione per resistere al ricorso, con memorie il cui contenuto sarà più specificamente indicato oltre; si è costituita anche la parte controinteressata, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
Con ricorso iscritto al n. 829 dell’anno 2017, i ricorrenti impugnano parimenti i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle loro doglianze, premettono:
- di essere proprietari e titolari di diritti reali su un fondo, con entrostante fabbricato di origine colonica, in Vico Equense, località Marina d’Equa, alla via Torretta n. 5, identificati, tra l’altro, in catasto al foglio 7, p.lle 470 e 1645, 1644, 1647, 258, 472;
- che detti cespiti confinano con la proprietà del sig. P E costituita da una abitazione su più livelli, posta proprio a ridosso dei resti di un’antica villa romana, di notevole pregio archeologico, con circostante area esterna, odiernamente cementificata