TAR Bari, sez. II, ordinanza cautelare 2010-09-09, n. 201000634

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, ordinanza cautelare 2010-09-09, n. 201000634
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201000634
Data del deposito : 9 settembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01108/2010 REG.RIC.

N. 00634/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 01108/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2010, proposto da:


M B, rappresentato e difeso dall'avv. N Z, con domicilio eletto presso Vincenzo Guerra in Bari, corso Cavour, 97;


contro

il Ministero della Giustizia, la Commissione centrale esami di avvocato presso il Ministero della Giustizia, la Sottocommissione esami di avvocato presso la Corte d’Appello di Bari e la Sottocommissione esami di avvocato presso la Corte d’Appello di Torino, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento contenuto nel verbale d’adunanza n. 194 del 17.05.2010 della Prima Sottocommissione degli Esami di Avvocato sessione 2009 presso la Corte d’appello di Torino, che ha proceduto alla revisione della correzione delle prove scritte sostenute dai candidati presso la Corte d’Appello di Bari, nella parte in cui, dopo l’assegnazione di un voto pari a 30/50 all’elaborato contrassegnato dal n. 147/A (parere di diritto civile) redatto dal ricorrente, ha disposto l’annullamento dell’intera prova scritta con la seguente motivazione: “La Commissione accerta i seguenti vizi di plagio: l’elaborato di diritto civile presenta ampi stralci tratti da: “Parere n. 25 di diritto civile” – Edizione Simone pag. 92 e da “Parere di diritto civile” edizione Simone Pocket pag. 137 e segg. Dispone pertanto l’annullamento degli elaborati”;;

- del provvedimento per effetto del quale il ricorrente non è stato ammesso a sostenere la prova orale, pervenuto a conoscenza dello stesso in seguito alla pubblicazione dei risultati operati dalla sottocommissione presso la Corte d’Appello di Bari;

- di ogni altro atto antecedente e conseguenziale;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione centrale esami di avvocato presso il Ministero della Giustizia, della Sottocommissione esami di avvocato presso la Corte d’Appello di Bari e della Sottocommissione esami di avvocato presso la Corte d’Appello di Torino;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2010 il Presidente Dott. A U e uditi per le parti i difensori avv. Raffaele Pio Zuffrano, su delega dell'avv. N.Zingrillo e avv. dello Stato F.Manzari;


Considerato che sussistono i presupposti per l’accoglimento della misura cautelare, ai soli fini dell’ammissione con riserva del candidato alla prova orale della procedura, atteso anche il danno grave e irreparabile conseguente comunque alla esclusione da tale prova;

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