TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-04-04, n. 201800221

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-04-04, n. 201800221
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201800221
Data del deposito : 4 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2018

N. 00221/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00004/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4 del 1999, proposto da
C M, B G, T E, rappresentati e difesi dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio avv. F Z in Ancona, via Leopardi, 2;

contro

Comune di Pesaro, rappresentato e difeso dagli avvocati M M, M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio avv. A G in Ancona, corso Mazzini, 156;

Direttore del Settore Urbanistica, Ambiente e Servizi del comune di Pesaro;

per l'annullamento

della determinazione prot. 17463 del 29/10/1998 recante rilascio della concessione in sanatoria n. 793/C, nella parte in cui determina il conguaglio dell’oblazione e del contributo concessorio nella misura, rispettivamente, di £. 41.585.358 e £. 69.890.137.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pesaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2018 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. In data 20/3/1951 il comune di Pesaro rilasciava, al signor Beretta Bruno, la licenza n. 129 per la “costruzione di un complesso di fabbricati ad uso deposito e commercio di legnami con annessa palazzina ed uffici”.

Le parti riferiscono che tale complesso includeva alcune tettoie che furono poi oggetto dell’autorizzazione n. 387 rilasciata in data 30/5/1991 per lavori di manutenzione straordinaria della copertura;
autorizzazione che recava la seguente prescrizione “esclusione della vetrata in quando trattasi di tettoia aperta”.

Nell’anno 1995 l’allora proprietà inoltrò istanza di condono edilizio per la “chiusura di tettoie già autorizzate con pannelli di traslucido e metallo”, specificando che la superficie (non residenziale) interessata dall’abuso era di mq. 308.

La documentazione a corredo dell’istanza di condono contemplava anche la perizia giurata redatta dal tecnico di parte, geom. Maurizio Camangi, in data 14/10/1998. Nella stessa, per ciò che assume rilevanza in questa sede, si legge quanto segue:

“Le opere eseguite abusivamente consistevano unicamente nel tamponamento con pannelli di traslucido e metallo del fronte prospiciente lo scoperto privato delle tettoie ivi ubicate e urbanisticamente già regolarizzate con autorizzazione n. 387 del 30.05.91.

La superficie coperta al netto delle murature delle tettoie sopraccitate è di mq. 572 pari ad un volume di mc. 3015”.

Il comune, sulla scorta di tali elementi, rideterminava la misura dell’oblazione e del contributo concessorio chiedendo, con il provvedimento qui impugnato, il pagamento della differenza (£. 41.585.358 per oblazione;
£. 69.890.137 per contributo).

Il calcolo eseguito dall’amministrazione si basava sui seguenti presupposti:

- destinazione dei locali oggetto di condono, da considerarsi commerciale anziché industriale (con conseguente applicazione di un coefficiente oblativo superiore rispetto a quello considerato dagli istanti nel conteggio di autoliquidazione);

- maggiore superficie interessata dall’abuso, pari a mq. 572 anziché mq. 308.

Si è costituito il comune di Pesaro per resistere al gravame.

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