TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-10-01, n. 202417007

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-10-01, n. 202417007
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202417007
Data del deposito : 1 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/10/2024

N. 17007/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08213/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8213 del 2021, proposto dalla società Happy Shop S.n.c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato M O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del suo Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- della Determinazione Dirigenziale numero repertorio CA/1726/2021 del 27 luglio 2021, numero protocollo CA/127177/2021 del 27 luglio 2021, emessa dal Municipio Roma 1 e notificata in data 30 luglio 2021 con la quale è stata disposta la cessazione dell’attività di vicinato nei confronti della HAPPY SHOP s.r.l. limitatamente alla vendita di prodotti non tutelati (locale sito in Roma, via della Traspontina n. 11/13) e di tutti gli atti presupposti e conseguenti anche se qui non espressamente menzionati

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2024 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con atto pubblico del 10 gennaio 2020, l’odierna ricorrente ha acquistato dalla società Ognisport s.r.l. l’azienda - sita in un locale in Roma, via della Traspontina n.17/19 - esercente l’attività di commercio al dettaglio di articoli sportivi e per il tempo libero, accessori, vestiario a calzature.



2. Successivamente, in data 3 maggio 2021, la ricorrente ha presentato una S.C.I.A. di variazione sede per trasferimento della suddetta attività dal negozio sito in via della Traspontina n.17/19 al negozio sito in via della Traspontina n.11/13 (all’interno del quale già si svolgeva attività di vendita al dettaglio di libri, articoli religiosi e souvenir).



3. Per effetto del suddetto trasferimento di sede, pertanto, l’attività commerciale originariamente svolta presso il negozio sito in via della Traspontina n. 17/19 è stata interamente trasferita nel negozio sito in via Traspontina n. 11/13 (con la conseguenza che in quest’ultimo negozio è venuta a svolgersi – oltre all’attività ivi inizialmente prestata – anche l’attività di commercio al dettaglio di articoli sportivi e per il tempo libero, accessori, vestiario a calzature, inizialmente prestata all’interno del negozio di via Traspontina n. 17/19).



4. Successivamente, a seguito di sopralluogo effettuato nel suindicato locale in data 21 maggio 2021, la Polizia Locale di Roma Capitale ha accertato quanto segue: “ la società, intestataria di SCIA prot. CA/2021/72781 per esercizio di vicinato prodotti non alimentari svolta all’interno dell’area del sito UNESCO, ove è vietata l’apertura, anche tramite trasferimento, di attività commerciali ed artigianali diverse da quelle tutelate, così come definite ed elencate all’art. 8 c. 1 della D.A.C. 49/2019, di fatto effettuava la vendita di souvenir, accessori di telefonia, abbigliamento, calzature ed occhiali da sole, non rientranti tra quelle elencate all’articolo 8 c. 1 D.A.C. 49/2019 ”.



5. Per tale abuso l’odierna ricorrente è stata poi sanzionata con il verbale di accertamento di violazione n. 81180091880 del 21 maggio 2021 (trasmesso in data 5 giugno 2021).



6. Con successiva nota del 1° luglio 2021, l’ufficio competente di Roma Capitale ha comunicato all’odierna ricorrente l’avvio del procedimento - ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 - di cessazione di attività di vicinato non alimentare, limitatamente alla vendita di prodotti non tutelati all’interno di un’area ricompresa in un sito Unesco;
ciò in quanto i souvenir e gli accessori di telefonia non rientrano tra le attività “tutelate” indicate dall’art. 8 co. 1 della D.A.C. 49/2019, mentre abbigliamento, calzature ed occhiali da sole rientrano tra le attività “tutelate” elencate dall’art. 8 co. 1 della D.A.C. 49/2019 soltanto qualora posseggano determinati requisiti (assenti nel caso di specie), e cioè qualora si tratti di prodotti di alta moda o “pret à porter” di marchi a diffusione nazionale ed internazionale.



7. All’esito del procedimento amministrativo, con determinazione dirigenziale notificata in data 30 luglio 2021, l’Amministrazione capitolina ha ingiunto alla ricorrente (e a chiunque altro eserciti la stessa attività nel locale sito in via Traspontina n. 11/13) la cessazione dell’attività di vicinato non alimentare, limitatamente alla vendita di prodotti non “tutelati”.



8. Con l’odierno ricorso, pertanto, la ricorrente insta per l’annullamento della summenzionata determinazione dirigenziale di cessazione attività. Il ricorso è affidato a plurimi motivi.



8.1. Con il 1° motivo di ricorso, la ricorrente lamenta “ violazione di legge, eccesso di potere per erronea ed omessa istruttoria e travisamento dei fatti ”, in quanto l’Amministrazione capitolina avrebbe colpevolmente ignorato che “ oggetto della S.C.I.A. prot. CA/2021/7281 era ed è unicamente il trasferimento dello spazio di vendita di articoli tutelati dal locale di via della Traspontina n.17/19 al locale di via della Traspontina n.11/13 ”, rilevando altresì che “ gli articoli già venduti nel locale di via della Traspontina n.11/13 non essendo oggetto di trasferimento, non potevano certamente essere oggetto di alcun provvedimento amministrativo o sanzionatorio, mentre quelli trasferiti da via della Traspontina n.17/19 erano tutti tutelati e quindi non passibili di alcun divieto ”.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi