TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-09-06, n. 202402513
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Testo completo
Pubblicato il 06/09/2024
N. 02513/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00193/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 193 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato B M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo Caltanissetta, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura-U.T.G. di Caltanissetta sull'istanza presentata dal ricorrente;
nonché per la condanna
all’adozione, entro un termine non superiore a trenta giorni, del provvedimento espresso richiesto dal ricorrente (restituzione della patente di guida già conseguita e revocata con decreto prefettizio n. -OMISSIS- Area III U.O.2^ del 06.06.2011), nominando un Commissario ad acta per l'ipotesi in cui l'inerzia della Prefettura-U.T.G. di Caltanissetta si protragga ulteriormente oltre l'assegnando termine, ponendone i conseguenti costi interamente a carico dell'Amministrazione resistente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo Caltanissetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2024 la dott.ssa Giulia La Malfa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto del 17 maggio 2011, il Prefetto di Caltanissetta ha disposto, ai sensi dell’art. 120, comma 2, del codice della strada, la revoca della patente di guida precedentemente rilasciata a -OMISSIS-in ragione della perdita dei requisiti morali conseguente all’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
Decorsi tre anni dalla revoca, con successiva istanza del 14 dicembre 2022, il ricorrente ha chiesto alla Prefettura di Caltanissetta la restituzione del titolo di guida alla luce della pronuncia d’incostituzionalità dell’art. 120 del codice della strada di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2018, 24 del 2020 e 99 del 2020.
Non avendo ricevuto riscontro, con l’atto introduttivo del giudizio, ha proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento della Prefettura, chiedendo la condanna al rilascio di un provvedimento espresso di rinnovo e restituzione della patente di guida e la nomina, per l'ipotesi di perdurante silenzio, di un Commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
Si è costituita in giudizio la Prefettura, eccependo in via preliminare la tardività del ricorso e il difetto di giurisdizione e deducendo nel merito l’infondatezza del ricorso, considerato che il soggetto cui compete il rilascio di un nuovo titolo non è la Prefettura, bensì il Dipartimento per i trasporti e con le modalità ex artt. 116 e 121 D. Lgs. 285/1992.
Alla camera di consiglio del 25 giugno 2024 la causa è stata posta in decisione.
Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Prefettura.
L’eccezione è infondata, atteso che la controversia attiene al legittimo esercizio del potere autoritativo dell’amministrazione diretto a tutelare in via primaria l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale, di per sé incidente su posizioni di interesse legittimo, ( cfr . Consiglio di Stato, Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 8762).
È, del pari, infondata l’eccezione di tardività, atteso che a fronte di un’istanza inviata a mezzo pec il 14 dicembre 2022 il ricorso è stato notificato il 2 febbraio 2024, quindi entro il termine di un anno, comprensivo della sospensione feriale, decorrente dalla formazione del silenzio del 13 gennaio 2023, spirato solamente il 13 febbraio 2024.
Nel merito, il ricorso è fondato nei sensi di seguito illustrati.
Ai sensi dell’art. 120, comma 3, del Codice della Strada il destinatario del provvedimento di revoca “ non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni ”. L’art. 130, comma 2 dispone inoltre che “ Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l’interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata ”.
Sulla base di tali disposizioni, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di escludere la possibilità giuridica di una materiale “restituzione” del documento di guida, se intesa come reviviscenza del titolo abilitativo definitivamente revocato e dunque eliminato dal mondo giuridico, dovendo invece intendersi consentito il conseguimento di un nuovo titolo all’esito di un necessario rinnovato procedimento.
E’ stato affermato, infatti, che “ una volta venuto meno il documento di guida, l’interessato non ha titolo alla restituzione della patente a suo tempo legittimamente revocata (in quanto l’abilitazione una volta revocata non ha più effetti e non può essere ‘ripristinata’ con la mera riconsegna del documento), ma può ottenere il rilascio di un nuovo documento di guida, che è tenuto a chiedere all’Autorità competente, sottoponendosi al relativo iter procedimentale ” (Cons. Stato, III, 16 giugno 2016, n.2679).
Nondimeno, dal decorso il triennio previsto dal comma 3 dell'articolo 120 del codice della strada, non discende automaticamente il diritto al rilascio di un nuovo titolo di guida, ma è riconosciuto alla Prefettura il potere, che dopo le pronunce della Corte Costituzionale invocate dal ricorrente non è più vincolato bensì discrezionale, di esprimersi sull’esistenza delle condizioni per il conseguimento della patente, come reso evidente dall’uso al terzo comma del verbo concessivo “può” (Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2022, n. 8439).
Pertanto, sebbene il ricorrente non possa ottenere la restituzione del titolo abilitativo già revocato, la Prefettura è tenuta a determinarsi sull’esistenza dei presupposti per il rilascio del nulla osta per ottenere il titolo abilitativo alla guida.
Per le ragioni illustrate, poiché non risulta che la Prefettura si sia determinata con provvedimento sull’ istanza di parte ricorrente, sostanzialmente tesa ad ottenere nuovamente il titolo di guida, il ricorso deve essere accolto, nei sensi indicati in motivazione, con conseguente declaratoria dell’obbligo della Prefettura resistente di concludere, con provvedimento espresso, il procedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente sentenza.
Considerato che l’inerzia dell’amministrazione può essere ricondotta alle obiettive difficoltà di ricostruire il complesso quadro normativo che disciplina la materia, va riservata all’ipotesi della eventuale persistente inottemperanza la nomina, ad istanza della parte interessata, di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’amministrazione inadempiente.
L’esito complessivo della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.