TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-09-06, n. 202402513

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-09-06, n. 202402513
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202402513
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 02513/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00193/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 193 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato B M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo Caltanissetta, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;



per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura-U.T.G. di Caltanissetta sull'istanza presentata dal ricorrente;

nonché per la condanna

all’adozione, entro un termine non superiore a trenta giorni, del provvedimento espresso richiesto dal ricorrente (restituzione della patente di guida già conseguita e revocata con decreto prefettizio n. -OMISSIS- Area III U.O.2^ del 06.06.2011), nominando un Commissario ad acta per l'ipotesi in cui l'inerzia della Prefettura-U.T.G. di Caltanissetta si protragga ulteriormente oltre l'assegnando termine, ponendone i conseguenti costi interamente a carico dell'Amministrazione resistente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo Caltanissetta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2024 la dott.ssa Giulia La Malfa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con decreto del 17 maggio 2011, il Prefetto di Caltanissetta ha disposto, ai sensi dell’art. 120, comma 2, del codice della strada, la revoca della patente di guida precedentemente rilasciata a -OMISSIS-in ragione della perdita dei requisiti morali conseguente all’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Decorsi tre anni dalla revoca, con successiva istanza del 14 dicembre 2022, il ricorrente ha chiesto alla Prefettura di Caltanissetta la restituzione del titolo di guida alla luce della pronuncia d’incostituzionalità dell’art. 120 del codice della strada di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2018, 24 del 2020 e 99 del 2020.

Non avendo ricevuto riscontro, con l’atto introduttivo del giudizio, ha proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento della Prefettura, chiedendo la condanna al rilascio di un provvedimento

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi