TAR Roma, sez. 3Q, decreto cautelare 2012-02-29, n. 201200753
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00753/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01467/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1467 del 2012, proposto da:
Doc G S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. C M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Balduina 114;
contro
AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
nei confronti di
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione del 7 febbraio 2012, avente ad oggetto il ripiano dello sfondamento del tetto del 13% della spesa farmaceutica territoriale relativa all’anno 2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta contestualmente al ricorso dalla Società ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Atteso che sussistono i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza previsti dalla disposizione suindicata, tenuto conto delle evidenziate conseguenze derivanti dal provvedimento impugnato ed in ragione del fatto che il calendario delle udienze della Sezione non consente il tempestivo esame della domanda cautelare contenuta nel ricorso;
Considerato che, al fine di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, è necessario sospendere provvisoriamente il provvedimento impugnato fino alla pronuncia collegiale sulla domanda di sospensiva;
Ritenuto che ciò, pur tutelando le ragioni della parte ricorrente, non pregiudichi in modo significativo gli interessi delle controparti intimate, trattandosi di misura interinale i cui effetti verranno meno con la decisione che il Collegio assumerà nella Camera di Consiglio del 28 marzo 2012;