TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-07-04, n. 202200624
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Testo completo
Pubblicato il 04/07/2022
N. 00624/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01103/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2017, proposto da
M T, rappresentato e difeso dall’avvocato M M, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95 Rgt Fanteria n. 9;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri, non costituiti in giudizio;
nei confronti
C C, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del decreto M-D GMIL REG2017 0456901 del 09.08.2017 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – nella parte in cui (artt 3 e ss), in attuazione dell’art. 2252 co. 2 C.O.M. (Codice Ordinamento Militare), come modificato dall’art. 30, co. 1 lett i) DLgs n. 95/2017 (avente ad oggetto la revisione dello stato giuridico e della progressione in carriera delle Forze di Polizia), è stata disposta l’assegnazione al ricorrente, quale Maresciallo Capo c.d. anziano (con più di anni 8 nel grado), incluso nelle aliquote di avanzamento al 31.12.2016 e non promosso, il grado di Maresciallo Maggiore, con inserimento nel nuovo regime prescritto dalla legge di riforma;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale che in attuazione dell’anzidetta legge di riforma che abbia determinato il nuovo regime dei Marescialli capo c.d. anziani, previa rimessione alla Corte Costituzionale della verifica di costituzionalità delle disposizioni legislative di cui al Dlgs n. 95/2017 che di tale provvedimento integrano il presupposto normativo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 24 maggio 2022 il dott. A E B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, già “ispettore” dell’Arma dei Carabinieri con il grado di Maresciallo Capo c.d. “anziano” (ossia con una permanenza all’interno di tale livello gerarchico superiore al periodo minimo di anni 8 previsto per accedere alle procedure di valutazione per la progressione al grado successivo) ha impugnato il decreto con cui è stato iscritto nel grado di Maresciallo Maggiore in applicazione della revisione dei ruoli delle Forze di polizia disposta dal d.lgs. n. 95 del 2017.
2. Né il Ministero della difesa, né il soggetto individuato quale controinteressato si sono costituiti in giudizio, nonostante il ricorso sia stato loro regolarmente notificato.
3. All’udienza del 24.05.2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. In via preliminare, occorre osservare che l’art. 8, co. 1, lett. a), n. 1, della legge n. 124 del 2015 (c.d. “legge Madia) ha delegato il Governo a disporre, tra l’altro, «la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di