TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-11-19, n. 202101686
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Testo completo
Pubblicato il 19/11/2021
N. 01686/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01496/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1496 del 2015, proposto da
D V, rappresentato e difeso dall'avvocato N P, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Putignani n. 208;
contro
Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M B e D D, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi D'Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23;
nei confronti
A B, M C L, S C, L V, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto a firma del Sindaco del Comune di Foggia n. 66 del 6.8.2015, conosciuto in pari data, avente ad oggetto Revoca degli assessori G D R, D V e Gabriella Grilli;
- di tutti gli atti al predetto comunque connessi, sia presupposti che consequenziali, ancorché non conosciuti, comunque lesivi, ivi compresi:
- il telegramma e la pec, entrambi del 6.8.2015, di comunicazione del provvedimento di revoca;
- l’eventuale nota di comunicazione del su citato decreto al Consiglio comunale, allo stato non conosciuta;
- l’eventuale provvedimento del Consiglio comunale di valutazione di merito della revoca disposta dal Sindaco, allo stato non conosciuto;
- il decreto a firma del Sindaco del Comune di Foggia n. 67 del 6.8.2015, successivamente conosciuto, avente ad oggetto “Nomina di S C, Claudia Lioia e A B ad assessori comunali e rimodulazione delle deleghe assessorili e gli eventuali ulteriori provvedimenti di nomina di nuovi assessori”;
-in via del tutto subordinata per l’annullamento, previa sospensiva- del decreto del Sindaco del Comune di Foggia n. 29 del 26.6.2015, con cui il ricorrente è stato nominato assessore del Comune di Foggia, con delega in materia di Bilancio Politiche Fiscali Controllo di Gestione, ai fini della reintegrazione del ricorrente stesso nella carica di consigliere comunale di Foggia;
- di tutti gli atti al predetto comunque connessi, sia presupposti che conseguenziali, ancorché non conosciuti, comunque lesivi, ivi compresa la deliberazione del Consiglio comunale di Foggia n. 133 del 3.7.2015 di convalida del sig. L V come consigliere comunale per effetto della cessazione del ricorrente dalla medesima carica;
per il risarcimento del danno subito dal ricorrente per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati, e in particolare per il risarcimento in forma specifica, ai fini della reintegrazione nell’incarico di assessore del Comune di Foggia, nonché per il risarcimento del danno morale legato alla lesione dell’immagine del ricorrente e di quello patrimoniale a titolo di mancato incasso dell’indennità di assessore per il periodo di tempo in cui il ricorrente non ha svolto il relativo incarico e per la condanna del Comune di Foggia, in persona del Sindaco p.t, e/o il Sindaco p.t del Comune di Foggia a reintegrare il ricorrente nell’incarico di assessore e al pagamento, in favore di quest’ultimo, di quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non, nella misura che risulterà in corso di causa o a determinarsi in via equitativa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Vista l’istanza del 25 gennaio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2021 la dott.ssa G S e rilevato che nessuno è comparso per le parti;
Considerato
-che, con il gravame in epigrafe, parte ricorrente ha impugnato la revoca dell’incarico di Assessore;
-che, nelle more, il mandato elettorale si è concluso;
-che, in ragione di questo, parte ricorrente stessa ha dichiarato con la predetta istanza il sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo la compensazione delle spese;
-che il Comune resistente non si oppone alla compensazione;