TAR Milano, sez. II, sentenza 2019-05-14, n. 201901074
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Pubblicato il 14/05/2019
N. 01074/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01332/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1332 del 2012, proposto da
Società Immobiliare San Giovanni Angelo e Gallo Giovanna e C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti M S, C S e M M, con domicilio eletto presso lo studio dei primi due, in Milano, via Hoepli n. 3;
contro
Comune di Lainate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. G G, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Monforte n. 21;
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. A V F, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Vincenzo Monti n. 56;
nei confronti
Condominio Villoresi - Lainate, non costituito in giudizio;
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
per l’annullamento:
- del provvedimento del Comune di Lainate prot. n. 10132/Tit.6/Cl.63/CCT di data 5.04.2012, notificato alla ricorrente il 24.04.2012, con il quale è stato revocato il permesso di costruire in sanatoria n. 115/2004 rilasciato alla ricorrente in data 22.01.2010 in relazione all’esecuzione di una recinzione perimetrale su area di proprietà in prossimità del canale terziario Villoresi;
- di ogni altro atto a esso preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, e in particolare la nota del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi di data 7.02.2012, prot. n. 855, conosciuta dalla ricorrente in data 1°.03.2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lainate e del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi;
Visti tutti gli atti e i documento di della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 10 aprile 2019 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società Immobiliare San Giovanni di Gallo Angelo e Gallo Giovanna e C. S.a.s. (nel prosieguo, breviter, società Immobiliare San Giovanni S.a.s.) espone:
- di avere a suo tempo acquistato un compendio immobiliare in Comune di Lainate, in fregio al canale derivatore Villoresi, di avervi realizzato, previa ristrutturazione dell’esistente, un condominio e di aver venduto le singole unità immobiliari che lo compongono, a eccezione di un porzione del cortile interno rimasta in sua proprietà;
- di aver presentato domanda di condono edilizio ex L. n. 326/2003 e L.R. Lombardia n. 31/2004 relativamente alla recinzione del complesso condominiale nel lato che corre lungo il predetto canale derivatore di Rho;
- di aver ottenuto il richiesto titolo edilizio in sanatoria, il quale, tuttavia, è stato successivamente ritirato in autotutela dal Comune di Lainate;
- di essersi il Comune determinato alla revoca del già rilasciato permesso di costruire in sanatoria in ragione della posizione contraria assunta dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, secondo il quale la recinzione non poteva essere sanata, perché il manufatto, ancorché antecedente alla propria delibera n. 125 del 31.05.2007 con la quale sono state introdotte le fasce di rispetto del canale Villoresi e del reticoli idrico derivato, non era mai stato autorizzato.
2. La società ricorrente ha, pertanto impugnato, chiedendone l’annullamento, gli atti tutti in epigrafe indicati, contenenti la revoca in autotutela del permesso di costruire in sanatoria da parte del Comune e il parere negativo da parte del Consorzio.
Quattro sono i motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente, e precisamente:
1) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. n. 241/90 s.m.i. Per difetto dei presupposti. Violazione del principio di autotutela per carenza dei presupposti e carenza di motivazione. Contraddittorietà. Illogicità”, per non indicare il provvedimento di revoca l’interesse pubblico, diverso dal mero ripristino della legalità violata, che intende perseguire, e per non tenere conto del legittimo affidamento della ricorrente in ordine alla legittimità del permesso di costruire in sanatoria, in relazione, peraltro, a un manufatto dal minimo ingombro, che non incide sulle esigenze idrauliche, specie considerato che il canale è in larga parte tombinato, e che è andato a sostituire la recinzione preesistente;
2) “Violazione e falsa applicazione del Capo VII (artt.93-101) del R.D. 25-7-1904, n. 523, e del Titolo VI, Capo I (artt. 132-140), del R.D. 8-5-1904, n. 368. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti”, per non avere il Consorzio di Bonifica considerato che in base alla disciplina vigente al 31.05.2007, ovverosia il R.D. n. 523/1904 e il R.D. n. 368/1904 la realizzazione di una recinzione non richiedeva il previo rilascio di specifica autorizzazione;
3) “Violazione dell'art. 58 e 95 del R.D. 25-7-1904, n. 523. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria e carenza di motivazione”, perché il parere negativo del Consorzio non considera che la recinzione di cui si discute non necessitava comunque di essere autorizzata, posto che è una semplice opera eseguita a tutela della proprietà privata, che non altera in alcun modo il regime dell’alveo del canale e che non crea impedimento allo stesso, come sarebbe emerso se fosse stata svolta un’adeguata istruttoria;
4) “Violazione dell’art. 26 della D.G.R. Lombardia 6 aprile 2011 - n. ix/1542 sotto il profilo dell’incompetenza. Illegittimità derivata”, potendo il Consorzio al più applicare una sanzione pecuniaria, ma non anche ordinare la rimozione del manufatto abusivo, che resta di competenza della Regione.