TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2011-02-15, n. 201100136
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Testo completo
N. 00136/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00250/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 250 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da IR AL Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Drigo, con domicilio eletto presso DR OS in Cagliari, via G. Deledda N.74;
contro
A.S.L. n° 8, con sede in Cagliari, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Segneri, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Cagliari, via Sonnino n° 84;
A.S.L. n° 7, con sede in Carbonia, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante, non costituita in giudizio;
AS.L. n° 6, con sede in Sanluri, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante, non costituita in giudizio;
Azienda Ospedaliera «Brotzu», con sede in Cagliari, in persona del direttore generale e legale rappresentante, non costituita in giudizio;
Azienda Ospedaliera Universitaria, con sede in Cagliari, in persona del direttore generale e legale rappresentante, non costituita in giudizio;
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del suo Presidente, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Ledda e Floriana Isola, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Regione Sardegna in Cagliari, viale Trento n. 69;
nei confronti di
SE LA Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Mannoni, Ugo De Luca e Antonio Romei, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Cagliari, via Alghero n. 19;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo:
1) del bando, disciplinare e degli allegati ad esso, relativi alla gara in modalità telematica per la fornitura di specialità medicinali, generici ed emoderivati per le Aziende dell'unione d'acquisto della macroarea territoriale sud della Regione Sardegna, nella parte relativa ai lotti nn. 143,144, 145, 146 (epoetine), nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non cogniti;
con i motivi aggiunti, depositati il 15 novembre 2010:
2) della deliberazione del Commissario Straordinario della A.S.L. n. 8 di Cagliari, recante aggiudicazione del lotto n. 143, della gara di cui al punto 1), a favore della SE LA S.p.A.;
nonché per
il risarcimento del danno da illegittima aggiudicazione del lotto n. 143 alla controinteressata, in forma specifica o, in subordine, per equivalente ai sensi dell’art. 124 del c.p.a. .
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della A.S.L. n. 8, della Regione Sardegna e di SE LA Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2010 il dott. Giorgio Manca e uditi l’avv. Drigo per la ricorrente, l’avv. Segneri per la A.S.L. n. 8, gli avvocati Ledda e Isola per la Regione e l’avv. De Luca per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Con il ricorso in epigrafe, consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 30 e 31 marzo 2010 e depositato il 1 aprile 2010, IR AL ha impugnato il bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. del 13 febbraio 2010, nonchè il disciplinare e gli altri atti della lex specialis della gara telematica per la fornitura di medicinali, generici ed emoderivati, indetta dalla A.S.L. n. 8 di Cagliari, quale capofila di alcune aziende sanitarie della Regione Sardegna, nella parte in cui suddivide in singoli lotti la fornitura di epoetine, separando in lotti diversi (aventi per oggetto l’OE alfa originator e alfa biosimilare) che invece dovrebbero essere equiparati in quanto avrebbero la medesima valenza terapeutica. La società ricorrente commercializza in AL il farmaco RI , farmaco biosimilare con denominazione farmaceutica di OE ZE .
2. - Con i motivi di ricorso si deduce quanto segue:
a) eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta, difetto di istruttoria, sviamento, violazione degli artt. 4, 6 e 7 della legge n. 401 del 2001, dell’art. 48 della legge n. 326 del 2003, dell’art. 5 della legge n. 222 del 2007 e del decreto legge n. 39 del 2009, per la illogicità della decisione di non porre le epoetine alfa ( originator e biosimilari) in confronto concorrenziale anche con l’OE beta e la darbOE;
b) violazione di legge per violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 219/06 e del generale principio di comparabilità tra originator e biosimilare; violazione del principio di concorrenzialità delle gare pubbliche e di par condicio dei concorrenti; violazione dell’art. 82 e dell’art. 29 d.lgs. n. 163/06; eccesso di potere per sviamento; per la illegittimità della scelta della stazione appaltante di suddividere la fornitura di epoetine alfa in due lotti, uno assolutamente predominante in termini di fabbisogni (oltre il 99%), riservato all’originator prodotto da SE LA e un altro, per quantitativi del tutto irrisori (meno dell’1%), relativo alle epoetine alfa biosimilari;
c) in via subordinata rispetto ai motivi 1 e 2: violazione del principio di par condicio dei concorrenti e di parità di trattamento; eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità manifesta, per avere posto in concorrenza soltanto le epoetine alfa biosimilari, seppure prodotte da diverse aziende farmaceutiche ed in parte dissimili, in contraddizione, quindi, con la scelta di riservare ciascun lotto ad un unico farmaco.
3. - Nella memoria in data 20 ottobre 2010, IR AL ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul primo motivo del ricorso originario, nella parte in cui esso è riferito alla OE beta e alla darbOE e non intende pertanto estendere l’impugnazione