TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-05-31, n. 202400488

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-05-31, n. 202400488
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400488
Data del deposito : 31 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2024

N. 00488/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00110/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 110 del 2023, proposto da V s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P F ed E R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M P e R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia - Dipartimento di Brescia, non costituita in giudizio;

nei confronti

Comune di Odolo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell’atto dirigenziale n° 3078/2022 del 28 ottobre 2022, notificato in data 15 novembre 2022, con il quale il Direttore del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile della Provincia di Brescia diffida con ordinanza motivata all'attuazione delle procedure previste per la bonifica di siti contaminati art. 244, comma 2, del D.lgs. 152/2006 per il supero delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) accertati nei sedimenti del Rio V in un tratto tra i Comuni di Preseglie (BS) e Odolo (BS).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso notificato in data 16 gennaio 2023, la ricorrente, V s.c.a.r.l. (d’ora in poi solo V), ha impugnato il provvedimento n° 3078/2022 del 28 ottobre 2022, notificato in data 15 novembre 2022, con il quale la Provincia di Brescia ha diffidato con ordinanza motivata all'attuazione delle procedure previste per la bonifica di siti contaminati ex art. 244, comma 2, del D.lgs. 152/2006 per il supero delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) accertati nei sedimenti del Rio V in un tratto tra i Comuni di Preseglie (BS) e Odolo (BS).



2. La V è una società consortile che gestisce in tale Comune un impianto di smaltimento di rifiuti inerti, provenienti esclusivamente dalle acciaierie condotte dalle imprese consorziate.



3. Originariamente esisteva un’altra discarica, gestita dal Comune, autorizzata nel 1984 e ampliata nel 1991. Nel 2000 una porzione di tale discarica, dismessa e oggetto di recupero ambientale, fu stralciata, mentre la porzione rimanente restò in funzione fino all’esaurimento degli spazi autorizzati.



4. Con atto dirigenziale n. 1422 del 23 maggio 2005 il Comune fu autorizzato dalla Provincia di Brescia ad ampliare la discarica esistente per il conferimento delle scorie prodotte dalle acciaierie e, poco dopo, con atto n. 2339 del 3 agosto 2005, l’autorizzazione fu volturata alla V, che avviò l’allestimento del nuovo bacino di discarica in ampliamento, posto al di sopra della discarica cessata.



5. L’autorizzazione fu rinnovata con atto n. 4144/2010, e poi modificata con atto n. 5930/2016 sostituendo l’allegato relativo allo scarico delle acque reflue, con la prescrizione che le acque di subalveo della discarica (provenienti da circolazione idrica subsuperficiale della valle del Rio V) venissero inviate tutte all’impianto di depurazione esistente, come da progetto della società.



6. Nel sito sono presenti quattro tipologie di liquidi: a) il percolato della discarica attiva, costituito dalle acque meteoriche e di scorrimento che attraversano la discarica;
b) le acque di subalveo, di cui si è detto poco sopra;
c) il percolato della discarica cessata;
d) le acque di scorrimento superficiale, che non entrano in contatto con il rifiuto delle discariche, perché vengono intercettate sui lati e a monte della discarica tramite canalette laterali, e vengono recapitate direttamente nell'alveo del Rio V, senza trattamento, a valle della discarica. Il percolato della discarica attiva, come da autorizzazione n. 1422 del 2005, è raccolto e convogliato in un impianto di depurazione chimico-fisico e poi scaricato nel torrente Vrenda. Nel medesimo impianto viene recapitato anche il percolato della discarica cessata, raccolto da una tubazione idraulicamente separata;
tuttavia, in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi o di precipitazioni di lunga durata, si attivavano un primo sfioro che recapitava nel Rio V, tramite apposita condotta, la portata eccedente alla capacità di trattamento dell’impianto, e un secondo sfioro, mediante una valvola di deviazione dall'ingresso all'impianto di depurazione, che scaricava anch’esso le acque in eccesso nel Rio V in un altro punto. In corrispondenza dei due punti di scarico, il Rio V risultava frequentemente interessato dalla presenza di un copioso deposito bianco di carbonato di calcio, assimilabile ai percolati delle discariche di scorie di acciaieria, come più volte nel corso degli anni segnalato da associazioni ambientaliste e Guardie Ecologiche Volontarie.



7. I fatti oggetto del presente ricorso ripercorrono le vicende riportate nella sentenza di questo T.A.R. n. 335/2024, pubblicata il 24 aprile 2024, che ha rigettato altro ricorso (R.G. 525/2022) proposto dalla ricorrente a cui è connesso l’odierno ricorso. Come noto i fatti risalgono al 2021, quando

ARPA

Dipartimento di Brescia, su richiesta della Provincia di Brescia n. 17345/2021 di “ effettuare prelievi e analisi dei sedimenti presenti nel Rio V a valle della discarica e prelievi e analisi acqua da falda dai tre piezometri di monitoraggio della discarica ”, effettuava due sopralluoghi in sito nelle date del 26 maggio e del 21 giugno, e procedeva all’esame della gestione dei percolati di discarica e delle acque scolanti dal sito della discarica.



8. ARPA rilevava che “ il percolato delle discariche cessate è dotato di uno sfioro. In occasione di piogge intense il livello nella tubazione in cemento si innalza fino a sfiorare in apposita condotta che lo recapita nel Rio V, a monte della confluenza delle acque del punto 4 [cioè le Acque di scorrimento superficiale, di cui si è detto sopra al paragrafo 6, lett. d] è inoltre possibile lo sfioro delle acque per attivazione di una valvola di deviazione dall'ingresso all'impianto di depurazione. Questo secondo sfioro scarica in altro punto qualche metro più a valle ma sempre a monte della confluenza delle acque del punto 4. Entrambi gli scarichi si sono certamente attivati, come testimoniato nei punti di recapito dalla presenza del tipico deposito bianco di carbonato di calcio, che si rileva nei siti di scorrimento del percolato da discariche di scorie di acciaierie ”.

Inoltre, in esito alle verifiche documentali condotte, ARPA rilevava che lo scarico dello sfioro del percolato della discarica cessata nel Rio V era privo di autorizzazione e che tale scarico era l’origine dello stato di contaminazione dei sedimenti.



9. Gli esiti del controllo effettuato da ARPA, trasmessi alla Provincia di Brescia con note prot. 123918 del 2 agosto 2021 e prot. n. 138291 del 3 settembre 2021, evidenziavano, infatti:

- il superamento, nei sedimenti, delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste per le aree verdi dalla Tab. 1 dell’All. 5 al Titolo V, Parte Quarta, del D. Lgs. 152/06 per i parametri piombo, cadmio e zinco in uno dei due campioni prelevati e del solo zinco nell’altro campione (prelevato più a valle);

- l’assenza di superamenti, nelle acque sotterranee, delle CSC previste dalla Tab. 2 dell’All. 5 al Titolo V, Parte Quarta, del D. Lgs. 152/06.

10. A seguito della relazione finale del controllo di ARPA sulla gestione dei percolati e sullo stato del Rio V a valle del corpo di discarica, con nota del 6 ottobre 2021, la Provincia di Brescia comunicava alla società ricorrente l’avvio del procedimento amministrativo per l’assunzione delle relative determinazioni (non meglio precisate) da parte della Provincia stessa.

11. Successivamente, con nota del 18 ottobre 2021 la V presentava osservazioni alla Provincia rappresentando che l’assetto dell’impianto, come verificato da ARPA, consentiva il trattamento della quasi totalità delle acque delle discariche cessate, e che solo a seguito di precipitazioni particolarmente intense tali acque tornavano a scorrere, per motivi di sicurezza idraulica, nell’alveo del Rio. Per tale motivo, V, nell’ambito degli interventi – a suo dire - compensativi posti a suo carico, interveniva con una pulizia annuale dell’alveo in ottemperanza alle indicazioni della Provincia.

12. La società contestava inoltre quanto affermato da ARPA circa la mancata autorizzazione dello scarico, rappresentando come le modalità di gestione delle acque delle discariche cessate, per le quali avrebbe dovuto rilevare esclusivamente la disciplina ambientale vigente al momento della fine dei conferimenti, risultassero disciplinate in plurimi atti ufficiali e comunque come tale sfioro non necessitasse di alcuna autorizzazione, non configurandosi uno scarico rilevante ai sensi e per gli effetti della Parte III del D.lgs. 152/2006, poiché le acque provengono dalle discariche cessate, e non da cicli industriali (intesi in senso stretto) ovvero da impianti all’uopo realizzati per trattare i reflui raccolti nei pozzi per il percolato.

13. Con nota del 19 ottobre 2021 ARPA inviava una nuova relazione rivista in sostituzione di quella del settembre 2021, allegando ad essa un parere della propria direzione affari istituzionali e legali sulla natura giuridica del percolato delle discariche cessate.

14. Anche la Provincia aveva nel frattempo approfondito il tema della qualificazione giuridica del percolato delle discariche e delle norme applicabili ad esso e al suo trattamento in loco: infatti, ritenendo che ARPA con la relazione del settembre 2021 avesse adottato un’interpretazione differente da quella assunta dalla Regione in una precedente nota, aveva chiesto un chiarimento alla Regione in data 28 settembre 2021, ottenendo riscontro con nota della Regione del 26 ottobre 2021.

15. In esito a tale corrispondenza la Provincia di Brescia integrava la comunicazione di avvio del procedimento con nota del 15 dicembre 2021 qualificando il procedimento quale procedimento di diffida ex art. 208 comma 13 lettera a) del D. Lgs. 152/2006.

16. Con il citato ricorso R.G. N. 525/2022 la società ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 48836 del 16 marzo 2022, con il quale la Provincia di Brescia ha emesso nei suoi confronti una diffida ai sensi dell’articolo 208, comma 13, lettera a), del D. Lgs 152/2006, per la gestione della discarica di rifiuti ubicata nel territorio del Comune di Odolo (BS).

17. Successivamente, in data 28 ottobre 2022 la Provincia di Brescia adottava, ai sensi dell’art. 244, comma 2, D. Lgs. 152/2006, l’impugnata ordinanza motivata con la quale la Provincia ha diffidato all'attuazione delle procedure previste per la bonifica di siti contaminati per il supero delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) accertati nei sedimenti del Rio V in un tratto tra i Comuni di Preseglie (BS) e Odolo (BS).

18. Si è costituita in giudizio la Provincia di Brescia per resistere al ricorso depositando memorie ed eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per acquiescenza, dal momento che la società ricorrente, dopo aver impugnato il provvedimento ha presentato al comune di Odolo il progetto di regimazione idraulica, che è stato approvato con le deliberazioni del settembre 2023, con la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l’avvio dei lavori di realizzazione delle opere ingegneristiche necessarie.

19. All’udienza pubblica dell’8 maggio 2024 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

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