TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-06-07, n. 202403612
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Testo completo
Pubblicato il 07/06/2024
N. 03612/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05807/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5807 del 2022, proposto da Pan. Imp. s.a.s. di Panico Angela, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. T P, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, via Sedile di Porto n. 9, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. A C, dell’Avvocatura Comunale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è legalmente domiciliata, in Napoli, via Diaz, n. 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
“della disposizione Prot. G.0046212/2022 del 27.9.2022, notificata in data 28.9.2022 alla PAN. IMP. sa.s. ed emessa dal Dirigente del IV Settore del Comune di San Giorgio a Cremano (Na) Dott. Raffaele Peluso e dal Responsabile del Procedimento Ing. Carlo Sarno avente ad oggetto il diniego del permesso di costruire all’esito di istanza della ricorrente finalizzata ad un intervento di progetto di restauro inerente il padiglione destro della ex Villa Signorini ubicata in San Giorgio a Cremano, al Corso San Giovanni a Teduccio n. 1020, nonché per l’annullamento di ogni altro atto ad esso preordinato, consequenziale, presupposto o in qualunque modo ad essa connesso;”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio a Cremano e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2024 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Pan. Imp. s.a.s. di Panico Angela, già PANDEM sas e in seguito PAN.IMP. s.a.s. di Panico Giuseppe, proprietaria dal 1978 dell’intero complesso della ex Villa Signorini, ubicata in San Giorgio a Cremano al Corso San Giovanni a Teduccio n. 1020, ha chiesto l’annullamento della disposizione Prot. G.0046212/2022 del 27 settembre 2022, notificata in data 28 settembre 2022, con cui il Comune di San Giorgio a Cremano (Na) ha disposto il diniego della richiesta di permesso di costruire presentata in data 19 aprile 2022, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, finalizzata ad un intervento di restauro e consolidamento strutturale del suddetto immobile storico.
A sostegno del gravame sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli con mero atto di stile.
Si è altresì costituito in giudizio il Comune di San Giorgio a Cremano che ha dedotto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto pertanto il rigetto.
Alla camera di consiglio del 10 gennaio 2023 il difensore di parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare e ha chiesto la fissazione del merito a breve; le controparti non si sono opposte e la Presidente ha disposto, quindi, la cancellazione della causa dal ruolo camerale e ha fissato per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 10 ottobre 2023.
Parte ricorrente ha prodotto una memoria per l’udienza di discussione e parte resistente una memoria di replica.
All’udienza pubblica del 12 marzo 2024 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
A sostegno del gravame con il primo e secondo motivo di ricorso, che si ritiene di analizzare congiuntamente per ragioni di connessione logica riconducibili alla natura delle argomentazioni spese dalla parte ricorrente, sono state dedotte le seguenti censure: 1. Errore sui presupposti, travisamento dei fatti. Parte ricorrente lamenta che il Comune intimato avrebbe erroneamente considerato lo sbancamento di cui al progetto quale attività prodromica alla ristrutturazione e non come attività necessaria al ripristino dell’originaria di terreno; in particolare sostiene che non avrebbe considerato che l’area sulla quale intervenire, presentando una attuale quota perimetrale diversa dall’originaria in seguito ai movimenti di terra eseguiti in loco, finalizzati ad accogliere nel post sisma gli sfollati, necessitasse di uno sbancamento solo ed esclusivamente al fine di ripristinare il piano originario. Da ciò si dedurrebbe che, pur volendo apportare un mero intervento conservativo, occorre riportare l’attuale quota perimetrale a quella originaria riducendo il volume del terreno antistante l’edificio. Rappresenta inoltre che, al fine di dimostrare l’attuale alterazione della quota perimetrale, depositava, tra l’altro, in sede di chiarimenti: a) Nota del Comune di Napoli del 14 luglio 1982 n. 175591, indirizzata illo tempore anche all’odierna resistente, con la quale l’Ente comunica di aver predisposto l’inizio dei lavori per l’installazione di unità prefabbricate; b) n. 2 segnalazioni, di cui una proveniente dalla Soprintendenza (Nota n. 473 del 5 novembre 1981) e l’altra dalla Protezione Civile (telegramma del 10 giugno 1982) a mezzo delle quali si faceva chiaro ed esplicito riferimento alle gravi manomissioni, asportazioni ed abbattimenti all’interno della Villa; c) sopralluogo effettuato dalla Soprintendenza presso la ex villa Signorini a mezzo del quale si relaziona (nota n. 11696 del 24 giugno 1982) una situazione di stallo imputando all’odierna resistente la causa dell’avvenuto “massacro del parco”. Detta nota veniva trasmessa sia al Comune di Napoli che al Comune di San Giorgio a Cremano che riconduce tale situazione agli interventi posti in essere dal Comune di Napoli durante l’occupazione d’urgenza disposta dal Commissario Straordinario (nota n. 13592 del 3 agosto 1982) con ciò denotando non solo una chiara consapevolezza circa le alterazioni verificatesi in loco ma anche la provenienza delle stesse.
Ad ulteriore sostegno di quanto asserito sostiene di aver ulteriormente documentato, attraverso gli elaborati prodotti, che la quota originaria del piano di fondazione è evidenziata dalle mura di contenimento ancora presenti perimetralmente ed evidenti anche attraverso le depositate foto aeree.
2. Violazione dell’art 3 lett. c) d.P.R. n. 380/2001, falsa applicazione dell’art 3 lett. d) d.P.R. n. 380/2001.
Ad avviso di parte ricorrente l’errore sui presupposti e il travisamento dei fatti avrebbe comportato un erroneo inquadramento del permesso di