TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-03-22, n. 202301805

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-03-22, n. 202301805
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202301805
Data del deposito : 22 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/03/2023

N. 01805/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04170/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4170 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F G D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Meridionale - Napoli, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;



Ricorso per l'annullamento della determinazione del 12.07.2019 notificata il 31.07.2019 a firma del comandante interregionale C.A. I G


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Meridionale - Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. F D L nell’udienza di smaltimento del giorno 16 marzo 2023, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. Il nominato ricorrente, premettendo di essere inquadrato come militare, ha proposto ricorso per ottenere l’annullamento della determinazione datata il 12/07/2019 a firma del comandante interregionale con la quale gli è stata irrogata la sospensione precauzionale dall’impiego a titolo discrezionale a decorrere dal 13.07.2019, disposta a fronte della pendenza di procedimento penale a suo carico.

Si è costituita l’amministrazione intimata, eccependo l’improcedibilità del ricorso e deducendone nel merito l’infondatezza.

All’esito dell’udienza pubblica di smaltimento del giorno 16 marzo 2023, tenuta da remoto, il Collegio ha riservato la decisione in camera di consiglio.

2. Preliminarmente, l’amministrazione resistente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso. In particolare, l’amministrazione ha affermato che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di sospensione precauzionale dall’impiego, eccependo le medesime ragioni già fatte valere dinanzi al Tar Campania, sede Napoli, nel giudizio recante r.g. n. -OMISSIS- e definito con sentenza di rigetto n. -OMISSIS- del 2021, avente ad oggetto il provvedimento di rimozione definitiva dal proprio ruolo. Secondo l’amministrazione l’adozione del provvedimento di rimozione definitiva fa automaticamente venir meno l’interesse al ricorso in oggetto che verte sulla sospensione provvisoria e cautelare, in quanto il provvedimento di sospensione dall’incarico precede quello di rimozione dal quale è poi successivamente superato e sostituito e che, a differenza della sospensione cautelare, è un provvedimento conclusivo e definitivo del rapporto di lavoro.

Il Collegio, pur ritenendo fondata l’eccezione di improcedibilità, ne prescinde, in quanto nel merito il ricorso è infondato.

3. Con il primo motivo parte ricorrente ha lamentato che il provvedimento impugnato, pur avendo funzione cautelare, sia stato emesso senza il presupposto di un effettivo pericolo.

Il motivo è tuttavia infondato. L’amministrazione, nella comparazione degli interessi, ha congruamente motivato in ordine alla prevalente esigenza di far fronte all’impossibilità della permanenza in servizio del ricorrente a cagione della gravità del reato, della consistenza degli elementi di accusa e del disdoro arrecato al Corpo. Dalla permanenza in servizio della parte ricorrente, sia pur in via momentanea e provvisoria, sarebbe derivato un pericolo di pregiudizio per l’amministrazione, in quanto parte ricorrente, per i fatti ascritti, non era più nelle condizioni di esercitare con pienezza d’autorità le proprie funzioni, anche in incarichi non operativi, con pregiudizio per la serenità e professionalità dell’ambiente di lavoro. Infatti alla parte ricorrente era addebitata una condotta di abusiva sottrazione agli impegni di lavoro, potendo ciò incidere negativamente sul rapporto con gli altri colleghi quotidianamente impegnati con professionalità allo svolgimento delle proprie mansioni. Occorre infatti evidenziare che la sospensione del militare dal servizio è stata

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