TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-03-28, n. 202400337

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-03-28, n. 202400337
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202400337
Data del deposito : 28 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2024

N. 00337/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00658/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 658 del 2008, proposto da
A F, E F, A C, G E e T quali eredi di G M, T Pergolini, M M, S C, L M, rappresentati e difesi dagli avvocati C C e G G, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. G G, in Ancona, viale della Vittoria, 2;



contro

Comune di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune, in Ancona, piazza XXIV Maggio, 1;



per l'annullamento

della comunicazione della determina del dirigente del Servizio Gestione Edilizia del Comune di Ancona, prot. 62559 dell’1.7.2008, notificata in data 3.7.2008, di diniego della domanda (prot. 65587) di realizzazione del cancello in località Portonovo;

della comunicazione della determina del dirigente del Servizio Gestione Edilizia del Comune di Ancona, prot. 62546 dell’1.7.2008 di diniego della domanda (prot. 65547) di realizzazione del cancello in località Portonovo;

di ogni altro atto, presupposto, consequenziale o comunque connesso agli stessi quali, ad esempio la comunicazione di avviso di diniego prot. 105693 del 14.1.2008, il parere contrario della Commissione edilizia comunale (CEC) datato 27.5.2008, la comunicazione di avviso di diniego prot. 54441 datata 05.06.2008; la comunicazione di avviso di diniego prot. 105714 del 14.11.2007; il parere contrario della CEC datato 27.5.2008; la comunicazione di avviso di diniego prot. 54449 del 05.06.2008.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ancona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Gli odierni ricorrenti sono comproprietari:

- di un fabbricato di civile abitazione sito in Ancona, località Portonovo n. 169 (identificato al Catasto al foglio 150, mapp. 187);

- di una stradina di terra (identificata al Catasto al foglio 150, p.lle 275-276-277), che collega la strada pubblica con il fabbricato degli stessi e, a monte, con l’area denominata “del Contadino”;

- della porzione di fondo, distinto al Catasto al foglio 150, p.lla 274, confinante a monte con l’area “del Contadino”,

e con il presente ricorso impugnano i provvedimenti con cui il Comune di Ancona ha respinto la domanda tesa ad ottenere l’autorizzazione ad installare due cancelli a chiusura della stradina di cui sopra.

2. In punto di fatto i ricorrenti, in sintesi, espongono quanto segue.

I fondi e la stradina di proprietà dei ricorrenti, nonostante le segnaletiche di divieto di accesso, sono letteralmente invasi da passanti che abusivamente - e a qualunque ora del giorno e della notte - penetrano sui fondi medesimi a scopo di transito e non infrequentemente sostano per ore (con schiamazzi, urla, etc.), anche a bordo di motorini e autoveicoli, davanti agli ingressi delle abitazioni.

Tutto ciò rende assai difficoltoso l’ingresso e l’uscita dalle abitazioni e dai parcheggi privati e il transito nella stradina di proprietà e rende anche insicura la permanenza nelle abitazioni. Trattandosi però di fondi privati, del tutto inutili sono state le reiterate richieste di intervento della forza pubblica.

Pertanto, con due istanze depositate il 10 luglio 2007 i ricorrenti hanno chiesto al Comune di Ancona il rilascio di altrettanti permessi di costruire due cancelli posizionati all’interno della stradina di proprietà privata (uno ubicato a valle e uno ubicato a monte), e ciò allo scopo di interdire l'accesso ai non aventi diritto sui fondi medesimi.

I due interventi consistono nella messa in opera di due cancelli ortogonali all’asse della stradina privata; i cancelli hanno altezza di metri 1,50 e larghezza di 5 metri e presentano una leggerissima intelaiatura, verniciata in verde con sottili barre verticali di sostegno intervallate da ampi spazi vuoti con completa permeabilità alla vista; la struttura dei cancelli, inoltre, è rialzata da terra di almeno 25 cm al fine di consentire il passaggio della fauna selvatica.

Il montaggio dei cancelli avrebbe richiesto, al massimo, una giornata di lavoro, dovendosi solo realizzare i plinti su cui collocare i pali di sostegno della struttura verticale.

Il responsabile del procedimento del Servizio Gestione Edilizia del Comune di Ancona, dopo la presentazione delle due istanze, ha richiesto il parere alla Commissione Edilizia Comunale, la quale, nella seduta del 25 ottobre 2007, esprimeva parere contrario rilevando l’asserita difformità dell’intervento rispetto alle disposizioni dell’art. 152 delle N.T.A. della variante del Piano del Parco del Conero, che vieta la realizzazione di “nuove recinzioni” nelle proprietà private.

In base a tale parere l’ufficio comunicava il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10- bis della L. n. 241/1990, assegnando ai richiedenti il termine di dieci giorni per la presentazione di memorie e documenti.

Con la memoria presentata il 19 novembre 2007 gli odierni ricorrenti contestavano la motivazione del preavviso di diniego, osservando che l’art. 152 delle N.T.A. del Piano del Parco vieta solo la realizzazione di nuove recinzioni (se non con siepi di specie autoctone), ma nella specie non si è in presenza della realizzazione di una nuova recinzione - visto che la recinzione della proprietà privata esiste già da oltre 60 anni - ma dell’installazione di un cancello, il quale verrebbe solo a completare la recinzione già esistente.

Tale intervento non può quindi essere qualificato come “nuova recinzione” ai sensi e per gli effetti dell’art. 152, il quale riguarda evidentemente solo gli interventi che consistono nel circondare un fondo con un recinto in precedenza non esistente.

A seguito

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