TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-12-14, n. 202303784
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Pubblicato il 14/12/2023
N. 03784/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00842/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 842 del 2019, proposto da
---O---, rappresentato e difeso dall'Avvocato G D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno nonché Ufficio Territoriale del Governo Enna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni prot. n. 6180/A1/P.A. del 20.02.2019, notificato in data 30.03.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2023 il dott. F E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 26 maggio 2019 e depositato il 26 maggio 2019, parte ricorrente ha adito l'intestata Sezione chiedendo l'annullamento del provvedimento indicato in epigrafe.
Ha allegato, in punto di fatto, di essere stato destinatario in data 30 marzo 2019 del provvedimento impugnato con il quale il Prefetto di Enna disponeva nei suoi confronti il divieto di detenzione di armi e munizioni ai sensi dell'art. ---O--- T.U.L.P.S.
A fondamento della valutazione sfavorevole compiuta dal Prefetto in ordine alla permanenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa in materia di armi, risultava valorizzata la nota prot. ---O---/4-2-2018 del 29 gennaio 2018 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna nella parte in cui “ha proposto nei suoi confronti - a cui carico figurano diversi pregiudizi penali - l’adozione del provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni a seguito del provvedimento n. ---O---/17 R.G. G.I.P. di misura coercitiva degli arresti domiciliari e sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Catania in data 27.11.2017 poiché indagato dei reati di cui agli artt. 223 e 216 co. 1 della Legge Fallimentare”.
A seguito della suddetta proposta, la Prefettura di Enna comunicava l’avvio del procedimento di divieto di detenzione armi e munizioni ex artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990.
In data 12 marzo 2018 presentava memoria difensiva con la quale faceva presente che:
- con l’ordinanza n.---O---/2017 R.G. del 12 dicembre 2017 la misura degli arresti domiciliari era stata sostituita con il meno afflittivo obbligo di presentazione alla P.G., nonché la revoca di quest’ultima misura cautelare personale intervenuta in data 01.03.2018 su istanza del difensore e su parere positivo del P.M;
- per i reati di cui agli artt. 223 e 216, comma 1, Legge fallimentare era illegittimo il provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni poiché risultava quale mero indagato;
- nessun nesso logico - giuridico era possibile intravedere tra il reato di bancarotta e il giudizio di inaffidabilità in ordine alla detenzione di armi;
- per quanto concerneva i non meglio specificati “pregiudizi penali”, in assenza di qualsivoglia specificazione, faceva presente che sussisteva una condanna per mancato versamento di I.V.A. il cui reato, in considerazione dell’importo non versato, era stato depenalizzato a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 8, d.lgs. 24/09/2015 n. 158 il quale aveva modificato l’art. 10 ter, D.lgs. n. 74/2000.
In data 30 marzo 2019, veniva notificato al ricorrente il gravato provvedimento inibitorio.
Sempre in punto di fatto, il ricorrente allegava che con il gravato provvedimento venivano segnalati “ulteriori” pregiudizi penali rispetto a quelli di natura fallimentare comunicati ai sensi dell’art. 7-8 l. n. 241/1990.
Avverso il citato provvedimento inibitorio, parte ricorrente proponeva, in punto di diritto, previa richiesta di sospensione cautelare, le seguenti censure:
1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 comma 1, lett b) l. n. 241/1990. eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione” atteso che l’Amministrazione non aveva motivato in ordine alle controdeduzioni presentate dall’odierno ricorrente, in spregio dell’art. 10, co.1, lett. b), L. n. 241/1990;
2) “Violazione dell’art. 8 l. n. 241/1990. violazione del principio della partecipazione procedimentale e del diritto al giusto procedimento” atteso che l’Amministrazione aveva indicato nel provvedimento di diniego impugnato “diversi pregiudizi penali” non presenti, invece, nella comunicazione di avvio del procedimento, privandolo della possibilità di fornire su tali “diversi pregiudizi penali” chiarimenti in fatto e in diritto idonei a dimostrare la loro irrilevanza;
3) “Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e carenza di istruttoria. errata applicazione dell’art. ---O--- TULPS” atteso che l’Amministrazione resistente si era limitata a fornire un elenco di episodi senza motivare minimamente in ordine alla loro rilevanza circa l’inaffidabilità nella detenzione delle armi.
2. Ritualmente costituitosi, il Ministero dell’Interno – Prefettura di Enna, ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
3. In data 9 ottobre 2023, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c. p. a. con il quale ribadiva quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, sottolineando, in particolare, “che il provvedimento impugnato è stato adottato tenendo conto, sic et simpliciter, di un automatismo secondo il quale, a prescindere dalla tipologia di reati, chi è indagato o condannato è comunque inaffidabile a portare e detenere armi”.
4. In data 26 ottobre 2023, il Ministero dell’Interno – Prefettura di Enna depositava memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso.
5. Alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2023, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO