TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-09-26, n. 202205941
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Pubblicato il 26/09/2022
N. 05941/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00855/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 855 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-O-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno – UTG di Napoli, in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Diaz, n. 11;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell'informativa ostativa antimafia prot. Interno n. -O-a firma del Prefetto di Napoli recante informazione della sussistenza, allo stato, di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 29/3/2021:
- informativa ostativa antimafia a firma del Prefetto di Napoli recante informazione della sussistenza, allo stato, di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi;
- di tutti gli atti presupposti, inclusi quelli istruttori delle Autorità di PS posti a fondamento della interdittiva, non conosciuti e, tra essi, il verbali GIA del -O-, le informative delle FF OO e la “documentazione in possesso degli organi di polizia” menzionate dal Prefetto, non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - UTG di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 il dott. -O- De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 24 febbraio 2021 e depositato il successivo 2 marzo, la -O- ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’informativa ostativa antimafia (prot. Interno n. -O-) del -O-.
La ricorrente premette che l’architetto -O-è amministratore unico della società (nonché detentore dell’intero capitale sociale) e che già nel 2007 la società è stata colpita da un’informazione interdittiva, poi annullata da questo TAR con sentenza confermata in appello. La medesima -O- è stata poi destinataria di un’ulteriore informazione interdittiva adottata nel 2018 (prot. n. -O-) avverso la quale proponeva ricorso poi respinto da questo Tribunale con sentenza n. 2654/2019 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 303/2021.
Secondo quanto ulteriormente rappresentato, la ricorrente nelle more del giudizio ha posto in essere iniziative volte a limitare i rischi di condizionamento mafioso sulla società, adottando un codice etico e una rigida disciplina in materia di contratti e assunzioni, incaricando un avvocato del compito di vigilare sull’osservanza delle predette regole;unitamente a tali misure, la ricorrente ha anche spostato la sede legale della società, precedentemente istituita presso uno studio commercialista presso il quale avevano la propria sede anche altre società del medesimo gruppo familiare anch’esse colpite da informazione interdittiva.
La ricorrente ha quindi proposto un’istanza di aggiornamento, evidenziando anche l’autonomia tra loro delle società degli altri familiari dell’architetto -O-;sennonché con l’atto gravato in questa sede, la Prefettura ha respinto l’istanza di aggiornamento ed ha adottato una nuova informazione interdittiva.
Avverso tale nuovo provvedimento, la società ricorrente ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, contestandone le seguenti censure.
I – Violazione di legge (art. 10 bis l. 241/1990 in relazione art. 3 dpcm 18.04.2013) – violazione del contraddittorio procedimentale – violazione del giusto procedimento - eccesso di potere (difetto del presupposto – erroneità – arbitrarietà – sviamento);
II - Violazione di legge (artt. 84, 91 d.lgs 159/2011;3, 7 l. 241/1990;2727-2729) – Eccesso di potere (difetto di istruttoria – difetto di motivazione – del Presupposto – illogicità manifesta – arbitrarietà - sviamento) - difetto di attualità - violazione del giudicato (sent. 9115/2007 del tar adito e 321/2021 consiglio di stato);
III - Violazione di legge (artt. 84, 91 d.lgs 159/2011;3, 7 l. 241/1990;2727-2729) – eccesso di potere (difetto di istruttoria – difetto di motivazione – del presupposto – illogicità manifesta – arbitrarietà - sviamento) - difetto del requisito dell’attualità (sent. 57/20 Corte costituzionale). Parte ricorrente ha poi proposto istanza istruttoria per l’acquisizione di tutti gli atti del procedimento, accolta con decreto presidenziale n. 338/2021.
Si è costituito il Ministero dell’Interno che ha depositato gli atti dell’istruttoria.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 29 marzo 2021, la società ricorrente, traendo spunto dalla documentazione depositata dalla Prefettura di Caserta, ha integrato e sviluppato le censure già proposte insistendo per l’annullamento della gravata informazione interdittiva.
Con ordinanza n. 816/2021 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente ritenendo che “nella comparazione tra gli opposti interessi propria di questa fase cautelare, deve ritenersi prevalente quello pubblico ad evitare l’infiltrazione mafiosa nell’economia legale”.
Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
Giova in punto di fatto riferire degli accertamenti prefettizi che hanno condotto all’impugnata informazione interdittiva.
La società -O-è amministrata dall’architetto -O-, nato a -O-, esercente attività di impresa nel settore dell’edilizia.
Da visura camerale risulta che la società -O-ha un capitale sociale pari ad €. 70.000,00, detenuto, per intero (100% di quote), da -O-nato a -O-, il quale riveste, anche, la carica di amministratore unico
In esito all’istanza di aggiornamento trasmessa dall’amministratore il 19.9.2019, e successivamente integrata l’8.04.2020, è stata trasmessa alla Prefettura, da parte del citato amministratore unico, -O-e consequenziale richiesta di iscrizione della predetta società nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52, Legge n. 190/2012 (cd white list).
Secondo quanto risulta dagli accertamenti camerali svolti dall’intimata Prefettura, l’architetto -O-è amministratore unico della ricorrente anche della F.lli -O- s.r.l. nonché amministratore unico e socio unico della -O-.
La richiesta di aggiornamento delle precedenti informazioni interdittive si è fondata sulle seguenti considerazioni della ricorrente come riportate nel provvedimento interdittivo impugnato.
<<...una scrupolosa riorganizzazione dell’attività delle società cui è amministratore e socio unico al fine di scongiurare qualsiasi rischio di contaminazione da parte della criminalità organizzata... in particolare il gruppo: si è munito di un codice etico e di una rigida disciplina dei flussi finanziari, delle assunzioni e degli approvvigionamenti che rendono impossibile l’instaurazione di qualsiasi rapporto negoziale in condizioni suscettibili di esporre le società istanti a condizionamenti ...
> la nomina dell’Avv. -O-, del foro di -O-, nell’incarico di ... vigilare sul rigoroso rispetto delle richiamate procedure con pieni poteri ed autonomia nonché facoltà ispettive e di accesso agli atti... il garante ha anche il compito di redigere report mensili dell’attività svolta da trasmettere periodicamente all’UTG segnalando contestualmente ogni situazione sospetta comunque suscettibili di rilievo ai fini Antimafia;
> l’estromissione di-O-dalle compagini societarie ove era presente e l’interruzione di ogni rapporto professionale;
> il trasferimento della sede legale di tutte le società da -O-a -O-;
> lo scioglimento della società -O-. ;
>- di non essere mai stato segnalato per associazione camorristica e quella riferita all’anno 1996 menzionata nell’informativa concerneva associazione a delinquere semplice e, comunque, rimasta priva di esito;
>- di non aver riportato condanne per violazione delle norme per l’attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti di imballaggi e che i due procedimenti penali che lo hanno interessato per abbandono di rifiuti del ciclo di lavorazione aziendale sul piazzale e per violazione delle normative in materia di emissioni di polveri in atmosfera ... sono stati definiti con oblazione e non hanno alcuna significatività ai fini antimafia...
>- di aver denunciato nel corso degli anni tutti i reiterati furti di carburante... a riprova dell’inesistenza di contaminazioni con la criminalità organizzata...
>- di non avere con i fratelli e con i cugini né comunanza di interessi né un’unica cabina di regia del gruppo aziendale e che gli stessi sono completamente estranei alla loro gestione;
>- che le aziende sono ben strutturate essendo gestite dall’architetto -O-senza alcuna comunanza di interessi con il resto della componente familiare del sig.-O-menzionato nelle informative (ovvero fratelli e cugini);
Pertanto si conclude che è pacifico affermare che ci siano i presupposti per una nuova considerazione delle vicende concernenti le società del ricorrente al fine dell’esclusione di qualsiasi tipo di pericolo di contaminazione mafiosa>>.
L’istanza di aggiornamento è stata respinta dalla Prefettura che ha confermato l’interdittiva antimafia, rilevando plurime cointeressenze societarie afferenti al gruppo imprenditoriale riferibili a soggetti collegati al contesto familiare dei -O-, e segnatamente con: la società -O-proprietaria del 33,33% del capitale sociale della società -O-con sede legale in-O-– quota acquistata il 13/7/2017 dalla società -O--O- s.r.l. con sede legale in -O-insieme alle società -O-proprietaria del 33,34% del capitale sociale mentre il restante 33,33% è di proprietà della S-O-. Amministratore unico della predetta società-O- è -O-, nato a -O-e residente a -O-).
I dati forniti rilevano, prosegue la gravata informazione interdittiva, che il capitale sociale della predetta società hanno una stretta correlazione con le società -O--O- s.r.l. e società -O-a carico delle quali già in occasione dell’esecuzione di accessi antimafia svolti nel 2004 ai sensi degli art. 1 e 1 bis del D.L. 629/82, sono emersi nel tempo i seguenti elementi di controindicazione antimafia, rilevati nell’informazione interdittiva:
<< la -O-. nei confronti della quale emergeva che “ -O-, nato a -O- e residente in -O-, architetto, coniugato con -O-, socio e amministratore unico della -O-, figura in due informative di reato, la prima, redatta dal G.I.CO. della Guardia di Finanza di Napoli in data 24.10.94 per reati finanziari e la seconda, redatta dallo stesso G.I.C.O. in data 13.05.96, per il reato p. e p. dall’art.416 bis c.p. e per falsi in genere;-O- -O-, nato a -O-, socio della -O- fino al 2.03.98, figura in una informativa di reato, redatta dal Nucleo pt della Guardia di Finanza di Salerno in data 13.09.94, per violazione alle norme sull’IVA dovuta. In data 18.11.97 è stato arrestato in seguito all’informativa redatta dal G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Napoli, per il reato p. e p. dall’art.416 bis c.p. e per falsi in genere. In data 19.05.2000 è stato proposto, dalla Procura della Repubblica di S.M.C. Vetere, per la Sorveglianza Speciale di PS con l’obbligo di soggiorno nel comune di Napoli;-O-, nato ad -O-, socio della -O- fino al 2.03.98, in data 13.05.96 è stato arrestato in seguito all’informativa redatta dal G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Napoli, per il reato p. e p. dall’art.416 bis c.p. e per falsi in genere. In data 18.11.97 è stato arrestato ai sensi dell’art.285 c.p.p. ed in seguito all’informativa redatta dal G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Napoli, per il reato p. e p. dall’art.416 bis c.p. e per falsi in genere. Infine con l’informativa nr-O-della Stazione CC di Marianella (NA) al predetto è stato fatto divieto di dimora nel comune di Napoli;-O-, nato a -O-, coniugato con -O-e residente, dal 2.03.87, nel comune di -O-. Lo stesso, presente al momento dell’accesso nei locali della società, dichiarava di essere costruttore edile e cliente della stessa. L’-O-risulta essere germano di: -O-, nato a -O-ed ivi residente al -O-”, coniugato con -O-, pluripregiudicato ed affiliato al clan dei “-O-” egemone nella provincia di Caserta. In particolare il predetto è risultato essere prestanome di -O- la cui vicinanza è data dalla circostanza, verificatasi il 7 febbraio 1996, dell’arresto dello -O-, latitante, che veniva catturato mentre tentava la fuga dall’abitazione di -O-;all’interno della stessa venivano bloccati -O- e -O-. Si segnala in ultimo che in data 20.02.97 il Tribunale di S.M.C. Vetere - Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione – ordinava il sequestro dei beni del più volte citato -O-;-O-, nato a -O-ed ivi residente alla -O-, coniugato con -O-, pluripregiudicato ed indicato dai collaboratori di giustizia affiliato al clan dei “-O-” e particolarmente legato a -O-. In data 23.04.98 il Tribunale di S.M.C.Vetere - Sezione 3^ penale Misure di Prevenzione – con il decreto nr.-O-ordinava il sequestro dei beni in capo ai coniugi -O-. Per i fatti emersi a carico della società F.lli -O- veniva emessa informativa antimafia interdittiva la quale è stata oggetto annullamento da parte del TAR Campania con sentenza n. 9115/07 del 5.7.2007 in quanto lo stesso TAR eccepiva che nel provvedimento interdittivo non si era tenuto conto dell’assoluzione in sede penale di -O- Il Giudice del TAR con la sentenza in parola riteneva inoltre che la presenza di -O-(fratello di due esponenti di primo piano del clan dei -O-) nel sito della cava dei -O-“per quanto inquietante non può ritenersi significativa in assenza di altri elementi indiziari”. Sul punto si richiama quanto già evidenziato dal GIA con il verbale GIA del 29 e 30 settembre 2009 in merito a detta sentenza assolutoria a favore di -O-ed in particolare che gli elementi di contiguità allora emersi, alla luce del contenuto della o.c.c.c. n. -O-R.G.G.I.P. del 8.6.2006, presentano un immutato valore indiziante della loro vicinanza ai sodalizi in questione. Infatti in quest’ultimo atto giudiziario vengono riportati ulteriori condotte emerse, tra l’altro, da intercettazioni avvenute in data successiva all’assoluzione cui fa cenno il TAR Campania, che rivelano la contiguità del -O-( classe 54) con soggetti di primo piano del clan -O-e del clan dei -O- segnatamente con -O-, “abilissima imprenditrice ritenuta al soldo dell’organizzazione criminale de quo ( successivamente deceduta in agguato di stampo camorristico).” Detti ulteriori elementi risultano confermare il permanere nel tempo del quadro delle relazioni e dei comportamenti assunti con riferimento alla società -O- Peraltro sono emersi collegamenti della società -O- con la società -O-, gravata da una recente interdittiva antimafia per i collegamenti storici con ambienti della criminalità organizzata e in considerazione anche della recente vicenda emersa in data 23.3.2020 del subappalto ricevuto dalla stessa -O- dalla società -O-. con sede in -O- – p.i. -O-, all’epoca gestita da -O-. Quest’ultimo è stato raggiunto dall’O.C.C.C. n.-O-, eseguita in data 9.6.2020 in quanto accusato del delitto di cui all'art. 416 bis comma I, II, III, IV, V, VI e VIII c.p., per avere preso parte unitamente a -O-ad una associazione di tipo mafioso denominata "clan-O-", promossa, diretta e organizzata, da -O-detto o' minorenne che, operando sull'intera area dei comuni di -O-, si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per la realizzazione dei seguenti scopi...(.)... titolare di imprese operanti nei settori edile/immobiliare condotte in società occulta con -O-, ....partecipavano alla sistematica suddivisione dei lavori edili e delle speculazioni sul territorio di Sant'Antimo e zone limitrofe, ricevendo 1 'illecita assegnazione di appalti pubblici banditi dall'U T C. del comune di Sant'Antimo, generando così ingenti ed illeciti profitti per se stessi e gli altri affiliati al clan, consentendo 1 'infiltrazione nelreconomia legale attraverso il reimpiego dei proventi delle attività illecite esercitate, contribuendo così ad accrescere il prestigio e l'egemonia del clan-O-..." Le FF.O. hanno, inoltre evidenziato, che all'indirizzo in -O-(NA), strada -O-, ove ha sede la citata società -O-, risulta avere un'unità locale (deposito/ufficio) la società -O-., gravata da una interdittiva antimafia ;la -O-., il cui amministratore è il predetto -O- -O-, di proprietà delle società -O-, tutte destinatarie di provvedimenti ostativi. Inoltre, da accertamenti effettuati in loco il 23.11.2020 in -O-, è stato appurato che lungo la -O- poco distante dalla via di accesso al sito di estrazione delle suddette società -O-, vi è una strada (senza nome) che di fatto porta al medesimo sito, ove è stata rilevata la presenza di due insegne riportanti le scritte "-O-" e "-O-", entrambe gravate da interdittive antimafia >>.
L’informazione interdittiva prosegue indicando i mezzi che avevano fatto ingresso nella cava e le società intestatarie: -O- e -O-l., precisando che:
<< la citata -O-nei confronti della quale dalle attività di accesso antimafia a suo tempo svolte emergevano dati che, pur se nell'attualità non appaiono avere una diretta colleganza con l' imprenditore -O- -O- , attuale amministratore e socio della stessa ditta, tuttavia assumono significatività ai fini antimafia in quanto consentono di tracciare una linea di continuità di rapporti colleganza tra imprenditori e la criminalità organizzata nella gestione di settori notoriamente ritenuti appetibili ai sodalizi criminali, come quello del calcestruzzo. In particolare, emerge una linea di continuità, che si è che si è trasposta tra imprenditori che nel tempo sono risultati contigui ad organizzazioni criminali come il clan-O-. Consorterie criminali queste che nel tempo si sono alleate nella spartizione di affari illeciti. In particolare in occasione dell'accesso antimafia svolto nell'anno 2004 emergevano i seguenti qualificanti elementi: "-O-, fu -O-, nato a -O-ed ivi residente alla-O- industriale, coniugato con -O-, socio costitutore della -O-S.r.l., figura nel monitoraggio svolto sul conto della società -O-, già -O-., aggiudicataria di numerosi appalti per lavori afferenti la realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocità sulla tratta Roma-Napoli. Detto elaborato, classificato "RISERVATO" e realizzato dal -O- costituito a Roma presso la Direzione della D.I.A., è stato già trasmesso a Codesta Prefettura con la nota nr.-O-datata 5.02.1998. Il -O-, noto imprenditore del nolano nel campo dei conglomerati cementizi e bituminosi, ha aderito al-O-. attraverso la -O-, con sede in-O-e con impianto in -O-località -O-. Nel 1988 ha rivestito la carica di consigliere nella "-O-" con sede a -O-, unitamente a personaggi dello spessore di -O- nato a -O-¬presidente, -O-, nato ad-O-- vice presidente, -O-, nato a -O-- consigliere. La sua attività di imprenditore veniva espletata anche attraverso altre società nella maggior parte dedite alla produzione di calcestruzzo;infatti è rappresentante della -O-(consorziata nella -O- della -O-, con sede -O-, della -O-, con sede in -O-, della ditta individuale omonima con sede in-O-che ha come attività trasporto merci conto terzi. Nell'ambito del procedimento penale -O-R.G. P.M. ¬stralcio nr. -O-, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli ha emesso nei suoi confronti l'ordinanza di custodia cautelare nr. -O-R.M.C. per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P.P., per aver partecipato, contribuendo al pari di altri imprenditori (-O-, + altri), ognuno per proprio conto all'acquisizione ed al consolidamento del controllo egemonico del territorio da parte dell'associazione mafiosa promossa e diretta da -O-. Dalla lettura dell'atto istruttorio emerge che il -O- ha svolto il ruolo di imprenditore di riferimento e di uomo di fiducia di -O- per il settore del calcestruzzo, soprattutto in relazione alle vicende del -O-. Inoltre, sul suo conto è emerso che la Procura della Repubblica di Napoli, in data 5.10.1995 ha formulato nei suoi confronti una proposta per il soggiorno obbligato disponendo contestualmente indagini ed accertamenti patrimoniali;in data 20.09.1994 il Nucleo Operativo Carabinieri di Napoli lo ha sottoposto a rilievi segnaletici, tratto in arresto e scarcerato in data 29.02.1996 per associazione mafiosa;-O-, nato a -O-, socio della -O-unitamente al fratello -O-figura anch'egli nel procedimento penale -O-R.G. P.M. - stralcio nr. -O-, con il quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli ha emesso nei suoi confronti l'ordinanza di custodia cautelare nr. -O-R.M.C. per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P.P., per aver partecipato, contribuendo al pari di altri imprenditori (-O-, + altri), ognuno per proprio conto all'acquisizione ed al consolidamento del controllo egemonico del territorio da parte dell'associazione mafiosa promossa e diretta da -O-;-O-, nato a -O-ed ivi residente alla -O- commercialista della società in argomento nonché presente presso la sede al momento dell'accesso. Questi riveste diverse cariche sociali e figura in organi di controllo, leggasi collegio sindacale, di molte società riconducibili a personaggi della criminalità organizzata. Per meglio delineare la figura dell'-O- si riporta il contenuto della scheda personale redatta sul suo conto da ufficiali di p.g. di questo Centro DIA nell'ambito delle indagini relative all'operazione c.d. "-O-: Liquidatore del Consorzio-O-. Presidente del collegio sindacale del -O-. Liquidatore della -O--O-nella cui platea sociale si sono avvicendati il -O- -O-, -O-, -O-, rispettivamente indicati nelle schede nr. 152, 172, 143, 106 e -O-, nato a -O-. Amministratore unico della s.r.l. -O- con sede in -O-. Consigliere del consiglio di amministrazione della S.p.A. -O- con sede in -O-. In quest'ultima società il consiglio di amministrazione risulta composto da -O- nato a -O-nato a -O-nato a -O- nato a -O-nato -O-e -O-, sopra generalizzato. L'-O-, commercialista puteolano, ricopre di frequente, incarichi di fiducia in molte imprese legali del clan -O-: ad esempio si riporta alla composizione societaria della-O- Altrettanto avviene nella -O-, società finanziaria in cui sono presenti tra gli altri -O-, marito di-O- di -O-e l'-O- ricopre il ruolo di componente del collegio sindacale, così come nel -O-... >>.
Alla luce degli elementi sopra riportati devono essere valutate le censure proposte da parte ricorrente con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.
I) Con il primo motivo del ricorso introduttivo, parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10bis della l. n.241/1990 atteso che il rigetto dell’istanza di iscrizione nella White list non è stata preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi di cui alla predetta norma.
La censura è infondata.
Il diniego di iscrizione nell’elenco dei fornitori e la conseguente interdittiva sono stati adottati allorquando non erano ancora entrate in vigore le modifiche al d. lgs. 159 del 2011, introdotte dal d. l. n. 152 del 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 233 del 2021, in tema di contraddittorio procedimentale. Queste ultime peraltro fanno riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento, di cui all’art. 7 L. n. 241/1990, e non al preavviso di rigetto, di cui all’art. 10-bis L. n. 241/1990 (da ultimo questa Sezione, 29 agosto 2022, n. 5523).
La giurisprudenza ha evidenziato che l’iscrizione nell’elenco “è disciplinata dagli stessi principi che regolano l'interdittiva antimafia, in quanto si tratta di misure volte alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione”, le cui disposizioni “formano un corpo normativo unico con quelle dettate dal codice antimafia”.
Ne discende che la violazione delle garanzie partecipative non inficia l’impugnato diniego e l’informazione antimafia (retta ratione temporis dalle disposizioni previgenti alla riforma introdotta con il menzionato d.l. 152 del 2021), essendo stato costantemente ritenuto che: “la comunicazione di avvio del procedimento, prevista dall'art. 7 L. n. 241 del 1990 e del preavviso di rigetto, di cui all'art. 10-bis della stessa legge, sono adempimenti non necessari in materia di certificazione antimafia, in cui il contraddittorio procedimentale ha natura meramente eventuale, ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 159 del 2011” (Cons. Stato, sez. III, 20 aprile 2021 n. 3182, con ulteriori richiami).
In disparte le novità legislative, riguardo al caso in esame, giova richiamare gli indirizzi di consolidata giurisprudenza circa la natura specifica del potere del Prefetto in materia di prevenzione antimafia la quale giustifica per l’esigenza di tutelare prontamente l’ordine pubblico, a salvaguardia del regolare svolgimento delle attività economico imprenditoriali con possibile reiterazione dei comportamenti sanzionati. (cfr. Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2020, n. 820).
Le disposizioni di cui agli artt. 7 s. e 10 bis legge 241/1990, pur costituendo principi generali dell'ordinamento, sono tuttavia derogabili allorché il legislatore ritenga che l'eccentricità della materia consigli una differente articolazione delle fasi procedimentali.
Ciò è avvenuto in materia di informative, ai sensi dell’art. 88, comma 4, D. lgs 159 del 2011, il quale prevede una differente modalità di comunicazione dei provvedimenti antimafia;si tratta di partecipare agli interessati le decisioni positive o negative dopo che queste siano state assunte, evitando che le fasi procedimentali precedenti siano influenzate dalla capacità pervasiva che il fenomeno mafioso sa assumere in determinate circostanze e in precisi contesti (cfr. TAR Genova, sez. I, 4 novembre 2016, n. 1085).
D’altronde, l’assenza di una necessaria interlocuzione procedimentale in materia di informative antimafia non costituisce un vulnus al principio di buona amministrazione, perché, come la stessa Corte UE ha affermato, il diritto al contraddittorio procedimentale e al rispetto dei diritti della difesa non è una prerogativa assoluta, ma può soggiacere a restrizioni, a condizione che “queste rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti” (sentenza della Corte di Giustizia UE, 9 novembre 2017, in C-298/16, § 35 e giurisprudenza ivi citata).
Con riguardo alla normativa italiana in materia antimafia, la stessa Corte UE, benché ad altri fini, relativi alla compatibilità della disciplina italiana del subappalto con il diritto eurounitario, ha chiarito che “il contrasto al fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici costituisce un obiettivo legittimo che può giustificare una restrizione alle regole fondamentali e ai principi generali del TFUE che si applicano nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici” (Corte di -Giustizia UE, 26 settembre 2019, in C-63/18, § 37).
La delicatezza della ponderazione intesa a contrastare in via preventiva la minaccia insidiosa ed esiziale delle organizzazioni mafiose, richiesta all’autorità amministrativa, può comportare una eliminazione del contraddittorio procedimentale, che del resto non è un valore assoluto, come ha pure chiarito la Corte di Giustizia UE nella sua giurisprudenza (ma v. pure Corte cost.: sent. n. 309 del 1990 e sent. n. 71 del 2015), o slegato dal doveroso contemperamento di esso con interessi di pari se non superiore rango costituzionale, né un bene in sé, o un fine supremo e ad ogni costo irrinunciabile, ma è un principio strumentale al buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e, in ultima analisi, al principio di legalità sostanziale (art. 3, comma secondo, Cost.), vero e più profondo fondamento del moderno diritto amministrativo (Cons. Stato, sez. III, 9 febbraio 2017, n. 565).
II) Con i motivi secondo e terzo, come integrati ed ampliati con il ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente lamenta in primo luogo che le uniche concrete circostanze ascritte all’architetto -O- siano risalenti al 1994 e al 1996 e riguardano reati finanziari e la fattispecie di cui all’art. 416 c.p., in entrambi i casi conclusesi senza l’adozione di alcun provvedimento giurisdizionale afflittivo.
Gli stessi fratelli dell’architetto -O- sarebbero stati assolti dai reati loro ascritti con formula piena;mentre la proposta di applicazione di una misura di sicurezza, pure menzionata nel provvedimento impugnato, non risulta avere avuto seguito e non è specificato a che titolo sarebbe stata adottata.
La presenza del sig. -O-presso la -O--O- risulta essere elemento irrilevante e comunque dequotato dalla stessa sentenza n. 9115/2007 con cui questo Tribunale annullò la prima informazione interdittiva;a ciò si aggiunge, prosegue parte ricorrente, che con la sentenza n. 301/2021 (che ha confermato la reiezione del ricorso avverso la seconda informazione interdittiva antimafia) il Consiglio di Stato aveva espressamente escluso ogni collegamento tra l’architetto -O- e le aziende del fratello-O-.
Circa i collegamenti ravvisati dalla Prefettura con la -O-l., anch’essa colpita da informazione interdittiva, la ricorrente deduce che la Prefettura avrebbe ignorato la risoluzione del contratto di affitto di azienda in base al quale la -O-l. occupava un sito produttivo di proprietà della -O--O-.
Con riguardo ai collegamenti con la -O- sarebbe la stessa Prefettura ad ammettere che essi sarebbero solo indiretti e non terrebbe conto che l’informazione interdittiva che ha attinto tale società è stata annullata.
Quanto, poi, alla circostanza che alcuni dipendenti siano risultati contrindicati, sarebbe rilevante il fatto che essi siano stati prontamente allontanati e che i casi sarebbero stati pochissimi, senza contare l’adozione di un codice di autoregolamentazione da parte della società.
Infine parte ricorrente evidenzia che i fratelli dell’architetto -O-sarebbero completamente estranei alla società e che il risalente arresto dei fratelli è stato poi seguito da una sentenza di assoluzione piena degli stessi.
La ricorrente lamenta poi la violazione del principio di attualità, in quanto l’informazione interdittiva valorizzerebbe elementi oramai risalenti, cristallizzando così valutazioni pregresse ampiamente superate che non terrebbero conto delle sopravvenienze.
In particolare, la società attrice evidenzia che i collegamenti con -O- non sussisterebbero più per l’avvenuta risoluzione del contratto di affitto di azienda e i pretesi collegamenti con -O-si ridurrebbero ad un normale rapporto di fornitura, mentre le quote detenute dall’architetto -O- nella società -O- sarebbero state dismesse dal 2021.
La realtà, conclude la ricorrente, è che la Prefettura proseguirebbe a porre a fondamento dei propri rilievi ostativi vicende risalenti ad oltre 25 anni fa e che valorizzerebbe elementi di collegamento non più attuali e sconfessati dalle pronunce del 2006 e 2007 oltre che da quella del Consiglio di Stato con la sentenza n. 303/2021.
Le censure non possono essere condivise per le ragioni di seguito illustrate.
Giova prendere le mosse proprio dalla giurisprudenza, anche quella citata dalla ricorrente, alla cui stregua “l'informativa antimafia (e gli atti sulla stessa fondati, quali il diniego di iscrizione nella white list) costituisce il prodotto di una valutazione tecnico-discrezionale dell'autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, e segnatamene al rischio che dalla stessa possa derivare condizionamento delle scelte e degli indirizzi dell'impresa. Essa deve basarsi sua una serie di elementi fattuali, taluni dei quali tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011: i cosiddetti delitti spia), altri, a condotta libera, lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell'autorità amministrativa, che "può" desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 91, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali "unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata" (ex plurimis Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758 e Cons. St., sez. III, 3 aprile 2019, n. 2211).
La Prefettura nel caso di specie ha desunto tale agevolazione da una congerie di elementi che riguardano collegamenti familiari, societari e assunzioni di dipendenti sottoposti a pregiudizio antimafia alcuni dei quali effettivamente risalenti, ma altri riconducibili a vicende molto più vicine nel tempo, come espressamente affermato nell’articolata informazione interdittiva qui impugnata.
A tal riguardo, è opinione conforme in giurisprudenza che: “gli stessi elementi, pur se apparentemente risalenti nel tempo, assumono rilievo ai fini antimafia: l'interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall'analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione
dell'attività di impresa” (Consiglio di Stato sez. III 16 maggio 2017 n. 2327 Consiglio di Stato sez. III 5 maggio 2017 n. 2085;Consiglio di Stato Sez. III n. 05784/2018).
Ora, dall’attività istruttoria richiamata erano emerse alcune cointeressenze societarie, in particolare il capitale della società -O- (proprietaria del 33%del capitale sociale della -O-) aveva una stretta correlazione con le società -O--O- srl e la società -O-, nei riguardi delle quali, in virtù di accessi antimafia realizzati nell’ anno 2004 emergevano una serie di indizi rilevanti ai fini antimafia, su cui si è ampiamente da conto sopra e sulla base dei quali venivano emesse le precedenti interdittive.
Come rilevato dalla giurisprudenza della Sezione secondo cui: “ L'interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall'analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'attività di impresa. Del resto, il mero decorso del tempo è in sé un elemento neutro, che non smentisce da solo la persistenza di legami, vincoli e sodalizi e, comunque, non dimostra da solo l'interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziari. Peraltro, occorre considerare che l'infiltrazione mafiosa, per la natura stessa delle organizzazioni criminali dalla quale promana e per la durevolezza dei legami che essi instaurano con il mondo imprenditoriale, ha una stabilità di contenuti e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il più lungo tempo e di occupare il più lungo spazio disponibile ” (TAR Campania, sez. I, 5/11/2020, n.5033).
Peraltro, nel caso di specie, i predetti episodi, come visto, seppur risalenti nel tempo e complessivamente caratterizzati da intrinseco valore sintomatico e indiziario, si fondono con sopravvenienze successive quali i legami con la -O- e l’assunzione di dipendenti controindicati che, lungi dal fornire un quadro complessivo di emancipazione dell’azienda dai condizionamenti criminali, continuano a deporre per la loro persistenza.
In particolare rileva la recente vicenda emersa in data 23.3.2020 del subappalto ricevuto dalla stessa -O- dalla società -O-all’epoca gestita da -O-, il quale è stato sottoposto ad O.C.C.C. n.-O-, eseguita in data 9.6.2020 per il delitto di cui all'art. 416 bis;in quanto parte insieme a -O- -O- di una associazione di tipo mafioso denominata "clan -O-”. Più precisamente le FF.OO.: << hanno, inoltre, evidenziato che all’indirizzo -O-(NA), strada Provinciale-O- ove ha sede la citata società -O--O- srl, risulta avere un’unita locale (deposito/ufficio) la società -O- srl[…] Inoltre, da ccertamenti effettuati in loco il 23.11.2020 in -O-, è stato appurato che lungo la Strada -O-, poco distante dalla via di accesso al sito di estrazione delle suddette società -O-, -O-, vi è una strada (senza nome) che di fatto porta al medesimo sito, ove è stata rilevata la presenza di due insegne riportanti le scritte “-O-” e “-O-”, entrambe gravate da interdittiva antimafia >>.
Tale coincidenza di sede deriva da un contratto di affitto di azienda che dimostra la sussistenza, negata dalla ricorrente, di intensi collegamenti con la -O- che non sono elisi dalla successiva risoluzione di tale rapporto contrattuale, presumibilmente disposta nel 2020 per impedire l’adozione della gravata informazione interdittiva.
Inoltre, come rilevato dalla convenuta Prefettura, tra i motivi posti a fondamento dell’interdittiva gravante sulla società -O-, di cui -O- -O- (nipote dell’architetto -O- -O-) è amministratore e socio unico, ha assunto particolare rilevanza il contesto familiare in cui risulta inserito -O- -O-: In particolare si fa rifermento ai collegamenti con -O- -O- e -O- -O-, che non sono ascrivibili ad un semplice legame di parentela, ma tendono a strutturarsi in un meccanismo caratterizzato da plurime e intersecate cointeressenze economiche, stratificatesi nel corso degli anni.
La vicenda relativa alla -O- consente di tracciare una linea di continuità dei rapporti tra imprenditori e criminalità organizzata nella gestione di settori notoriamente ritenuti appetibili ai sodalizi criminali, come quello del calcestruzzo.
Ed ancora, la misura interdittiva oggetto di contestazione si è fondata anche su altre due vicende giudiziarie, che hanno interessato l’odierna società ricorrente: una per emissione di polveri
e l'altra per abbandono di scarti di lavorazione sul piazzale aziendale, conclusesi con condanna in sede penale.
Si tratta di precedenti che non possono essere considerati isolatamente, ma che in una visione di insieme propria della materia antimafia, concorrono a manifestare la sussistenza di rischi di infiltrazione, componendo un quadro indiziario assolutamente significativo (cfr. Consiglio di Stato sent. n. 303/2021).
Di non minore rilievo sono le vicende, come si accennava, inerenti alcuni dipendenti, che nel periodo 2016/2017, lavoravano società riconducibili al “gruppo imprenditoriale -O-” e per i quali sono emersi indici di collegamento con soggetti vicini al mondo della criminalità organizzata, aggiungendosi così al quadro degli elementi comprovanti il possibile condizionamento mafioso sulla ricorrente.
A tal riguardo, non appare in alcun modo rilevante la circostanza cui fa riferimento la ricorrente, secondo cui i suddetti dipendenti sono stati allontanati e non hanno al tempo svolto
attività dirigenziali, in quanto “il condizionamento mafioso, che porta all'interdittiva della società, può derivare dalla presenza di soggetti che non svolgono ruoli apicali, ma che figurino come dei dipendenti, entrati a far patte dell'impresa senza alcun criterio selettivo e filtri preventivi.
Il condizionamento mafioso si può desumere anche dalla presenza di un solo dipendente "infiltrato", che l'associazione criminale utilizza per controllare o guidare dall'esterno l'impresa nonché dall'assunzione o dalla presenza di lavoratori con precedenti legati alla criminalità organizzata, nonostante non emergano specifici riscontri oggettivi sull'influenza nelle scelte dell'impresa. Le imprese possono effettuare liberamente le assunzioni quando non intendono avere rapporto con le pubbliche amministrazioni: se invece vogliono avere tali rapporti devono vigilare affinché nella loro organizzazione non vi siano dipendenti legati al mondo della criminalità”. (Cons. Stato sez. III, 14/09/2018, n.5410).
D’altro canto non è sufficiente l’allontanamento dei dipendenti per eliminare la prognosi di condizionamento, atteso che la loro presenza costituisce solo il sintomo palpabile e percepibile di un’infiltrazione criminale che può risiedere nei gangli decisionali ed estrinsecarsi in molteplici scelte che la società incisa può adottare. Ed infatti, la giurisprudenza ha evidenziato che “l’allontanamento di dipendenti dalla società, nell'imminenza e per effetto dell'informativa interdittiva antimafia, in quanto azione necessitata, non ha di per sé alcun effetto di rimuovere
il presupposto dell'infiltrazione mafiosa o del pericolo di contaminazione” (Consiglio di Stato sez. III, 19/09/2019, n.4707).
Più in generale con riguardo alle misure di self-cleaning, la giurisprudenza ha evidenziato che: <<alcune operazioni societarie possono disvelare un'attitudine elusiva della normativa antimafia;sempre più spesso infatti le associazioni a delinquere di stampo mafioso fanno ricorso a tecniche volte a paralizzare il potere prefettizio di adottare misure cautelari ed il continuo mutamento dell'asset societario rappresenta proprio un efficace strumento utilizzato in tal senso: di fronte al "pericolo" dell'imminente informazione antimafia di cui abbiano avuto in quale modo notizia o sentore (ovvero, come nel caso di specie, di fronte all'avvenuta adozione dell'interdittiva) reagiscono mutando sede legale, assetti societari, intestazioni di quote e di azioni, cariche sociali, soggetti prestanome, cercando comunque di controllare i soggetti economici che fungono da schermo, anche grazie alla distinta e rinnovata personalità giuridica, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni>>(TAR Campania, Salerno, sez. I, 23/11/2020, n.1742
Peraltro, nel caso di specie, l’adozione di un codice etico e l’individuazione di un professionista incaricato di vigilare sulla sua osservanza non costituiscono elementi decisivi a fronte di un assetto proprietario e gestionale che è rimasto il medesimo negli anni e che vede nell’architetto -O- l’elemento di riferimento e di continuità nella proprietà e nella gestione aziendale.
Infine, non assumono rilievo decisivo gli intervenuti proscioglimenti in alcuni procedimenti penali a carico dell’architetto -O- e dei suoi fratelli, atteso che le risultanze dei giudizi penali non hanno, come noto, refluenza diretta sui procedimenti antimafia, atteso che secondo la consolidata giurisprudenza, “gli elementi posti a base dell'informativa possono anche essere non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti né di processi penali o addirittura essere già stati oggetto del giudizio penale con esito di proscioglimento o di assoluzione (Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2020, n. 4372). Questo perché, secondo la giurisprudenza, l’accertamento della permeabilità mafiosa, ai fini dell'interdittiva antimafia, prescinde dagli esiti del giudizio penale, eventualmente instaurato, non essendovi alcun rapporto di pregiudizialità, condizionalità o ancillarità tra il giudizio penale e quello amministrativo, rapporto che, se vi fosse, farebbe venir meno l'indubbio valore aggiunto che il diritto della prevenzione assume, seppure sotto l'attento sindacato del giudice amministrativo, quanto agli elementi sintomatici dell'infiltrazione mafiosa che non costituisce un fatto di reato, ma un evento di pericolo rilevante a fini preventivi” (Cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 11 giugno 2019, n. 3904)” (da ultimo questa Sezione, sentenza 29 agosto 2022, n. 5523).
In definitiva tutte le censure proposte si appalesano infondate con la conseguenza che il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
In considerazione della peculiarità della vicenda e della rilevanza degli interessi fatti valere, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.