TAR Brescia, sez. I, sentenza 2015-03-25, n. 201500460

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2015-03-25, n. 201500460
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201500460
Data del deposito : 25 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00756/2013 REG.RIC.

N. 00460/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00756/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 756 del 2013, proposto da:
M O, rappresentato e difeso dall'avv. C G, con domicilio eletto presso Mara Biaggio in Brescia, Via Zima 1/A;

contro

Distretto A.S.L. dell'Isola Bergamasca -Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo, rappresentato e difeso dall'avv. G O, con domicilio eletto presso G O in Brescia, Via Ferramola, 14;

per l'annullamento

della comunicazione prot. u74494/i.17 di non autorizzazione al contributo per cure climatiche e soggiorno terapeutico, nonchè di ogni altro atto connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Distretto A.S.L. dell'Isola Bergamasca -Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2015 il dott. A D Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. M O, premesso in fatto che: nell'anno 1983 era Maresciallo Capo dell'Esercito Italiano impiegato presso il Comando Battaglione Logistico "Legnano", in missione presso il Contingente Italiano in Libano nel Campo di Beyrut;
che in data 15/4/1983 veniva ricoverato nel relativo Ospedale di Campo per "sindrome lombalgica";
che la Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare di Brescia con verbale MLIAB n. 215 del 26/04/1995 e n. 974 del 19/12/1997 confermava la patologia e la sua dipendenza da causa di servizio;
che in seguito la commissione medica ospedaliera 1 dell'Ospedale Militare di Milano in data 10/07/2001, con verbale MLIB- n° 243 confermava la dipendenza da cause di servizio delle infermità individuate in "degenerazione artrosica ed ernie discali multiple" e "artrosi cervicale";
che il proprio medico di fiducia, dr. Giuseppe Manzoni della A.S.L. di Bergamo gli prescrive annualmente un ciclo di cure termali quale rimedio scientificarnente riconosciuto ad alleviare il sintomo di dolore causato dall'artrosi e ad aumentare la funzionalità dei movimenti;
che l'indicazione della diagnosi e la prescrizione della cura è stata rilasciata in data 28/01/2013 su apposita ricetta del medico curante, il quale, ha indicato il codice IS42, che si riferisce a quella particolare categoria di esenzione cui sono destinati gli "invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8°" per "prestazioni correlate alla patologia invalidante", come da Tabella della Regione Lombardia riguardante le esenzioni per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza specialistica ambulatoriale;
che il ricorrente, ha presentato in data 29/3/2013 (il termine ultimo era il 30 aprile) richiesta di contributo per le prestazioni sanitarie erogabili agli aventi diritto ai sensi dell'art. 57 della legge 833/78 al Distretto Isola Bergamasca dell'A.S.L. di Bergamo, territorialmente competente per i residenti nel Comune di Presezzo (doc. 3);
che, in particolare, ha richiesto il contributo per "soggiorno terapeutico" da effettuarsi presso località marina e senza la presenza di un accompagnatore;
che ha allegato alla domanda, debitamente compilata e sottoscritta, la predetta certificazione del medico curante nonché la copia dell'estratto del verbale degli Ospedali Militari attestante lo stato di invalidità per cause di servizio;
che ciònonostante, il ricorrente ha ricevuto in data 3/06/2013 comunicazione di diniego all'erogazione del contributo con la motivazione che "non si ravvisa l 'effettiva esigenza delle prestazioni richieste in relazione alla patologia invalidante".

Avverso tale determinazione negativa vengono dedotte le seguenti censure:

i) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione;

ii) eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, difetto e incompletezza dell'istruttoria

iii) eccesso di potere per disparità di trattamento e mancato rispetto della prassi amministrativa

Si è costituita in giudizio l’ASL intimata che contro deduce su tutti i motivi di ricorso e ne chiede la reiezione con vittoria di spese.

Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni:

Sul primo motivo

Il ricorrente assume che la motivazione del diniego impugnato è insufficiente, generica e illogica.

Tale censura è, tuttavia, infondata, poiché, come sostiene l’amministrazione resistente, ad essere inidoneo rispetto alla richiesta di contributo del sig. O è, in realtà, proprio il certificato medico allegato alla domanda.

In tale certificato si legge, infatti, unicamente, che il medico prescrive al paziente una "fango balneo terapia" (doc. n. 3 del ricorrente), e non dunque il "soggiomo terapeutico" da effettuare in località marina, di cui si alla richiesta in oggetto.

Si tratta, infatti, di due terapie ben diverse. Dal certificato del medico curante, risulta invero prescritta la semplice frequentazione di uno stabilimento termale, presso il quale effettuare una terapia mediante fanghi e immersione in acque termali, prestazioni che l'ASL dichiara di fornire gratuitamente (una volta all'anno) agli assistiti e che - aspetto di particolare rilievo - possono svolgersi all'interno del suo territorio.

Al riguardo, come attestato dal Direttore del Distretto Isola Bergamasca dell'ASL (doc. n. 10), viene fatto rilevare che nella Provincia di Bergamo vi sono, tra le altre, le terme di Rescore Balneario, che distano circa 26 Km dal Comune di residenza del ricorrente, che offrono la fangoterapia con indicazione specifica per le seguenti patologie "artrosi, reumatismi extra-articolari discopatie e esiti da interventi da ernia discale";
presso lo stabilimento di cui si tratta è possibile, inoltre, fruire pure di bagni termali con immersione del paziente in una vasca contenente acqua sulfurea calda.

E’ parimenti disponibile, inoltre, il centro di S. Omobono Imagna, il più vicino alla residenza del ricorrente (a Km. 18), mentre altri centri termali sono disponibili nella Regione, tra cui Sirmione (BS), a 95 km circa dalla residenza del sig. O, Angola Terme (BS), Darfo Boario Terme (BS), Salice Tenne Godiasco (BS) e Bormio Terme (SO).

Ne consegue, non essendo tali affermazioni contrastate o smentite, che il ricorrente non può esigere una prestazione sanitaria che prevede la rifusione delle spese di un soggiorno al mare (in località distante non meno di 400 kilometri dalla residenza del ricorrente, in quanto non prescrittagli specificamente dal medico curante, che invece indica per il paziente cure disponibili in giornata e con oneri assai più contenuti, per la struttura sanitaria pubblica, del soggiorno balneare preteso dal ricorrente, con spese di vitto e alloggio, per un intero ciclo termale (usualmente dodici giorni).

Non sussiste, pertanto, il denunciato vizio di contraddittorietà tra quanto prescritto dal medico curante e il diniego dell'ASL, posto che a fronte della incongruenza tra l'istanza del ricorrente e la certificazione ivi allegata, la motivazione addotta dall’'ufficio risulta in realtà più che sufficiente e comunque comprensibile laddove chiarisce che "non si ravvisa l’effettiva esigenza delle prestazioni richieste in relazione alla patologia invalidante".

Sul secondo motivo

Quanto esposto nel motivo che precede vale anche per il rigetto del secondo motivo del ricorso. Infatti non sussiste alcuna erronea valutazione in ordine alle terapie necessarie al sig. O, posto che il contenuto del certificato rilasciato dal medico curante non è contestato con il diniego impugnato. Infatti non è la patologia addotta e le sue complicazioni ad essere negata o contestata dall’ASL, quanto la terapia che prevede il soggiorno balneo marino piuttosto che una più idonea e meno costosa terapia termale fruibile, come già evidenziato, nell’ambito delle strutture termali regionali e a ridotta distanza dalla residenza del ricorrente.

Sui terzo motivo

Infondato è, infine, anche il motivo di pretesa disparità di trattamento tra il ricorrente ed altri casi analoghi. L’ASL, invero, ha documentato di non aver mai disposto rimborsi di soggiorni al mare in forza di certificati di contenuto analogo a quello prodotto dal ricorrente, al contrario di quanto disposto in casi di certificata e riconosciuta necessità di soggiorno marino, (doc.ti da 5 a 9).

In ogni caso quand’anche fosse stato autorizzata una prestazione analoga o identica in passato l’ASL non è affatto tenuta a erogare prestazioni che eccedono le necessità del paziente o che comportano un esborso maggiore rispetto a quello che l’amministrazione sanitaria può sostenere nelle proprie strutture.

Il ricorso va quindi respinto.

Le spese di causa possono essere nondimeno compensate perché, pur se la motivazione del rigetto della domanda è, come sopra chiarito, sufficiente, il ricorso, verosimilmente, avrebbe potuto essere evitato se l’ASL avesse specificato le prestazioni alternative erogabili al ricorrente senza limitarsi al mero rigetto, pur se giustificato, della domanda.

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