TAR Roma, sez. 1T, ordinanza cautelare 2021-11-09, n. 202106189

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, ordinanza cautelare 2021-11-09, n. 202106189
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202106189
Data del deposito : 9 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/11/2021

N. 04924/2021 REG.RIC.

N. 06189/2021 REG.PROV.CAU.

N. 04924/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4924 del 2021, proposto da


Comune di Piaggine, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;


contro

Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Felitto, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del Decreto del 23 febbraio 2021, adottato dal Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriale del Ministero dell’Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nelle parti in cui (a) ha escluso la

richiesta del Comune di Piaggine (Sa), che era stata presentata in data 14.9.2020, dalla procedura di attribuzione per l’anno 2021 del contributo ex art. 1, comma 139 e segg., della L. n. 145/2018 (Allegato 1, nr. Ordine 7387) e (b) non ha inserito la predetta richiesta di contributo del Comune di Piaggine fra quelle “ ammissibili ” (Allegato 2) e dei “ Comuni beneficiari del contributo ” (Allegato 3);


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2021 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che all’esame sommario proprio della presente fase cautelare il ricorso non si presenta assistito dal requisito del fumus boni iuris ;

rilevato, infatti, che dalla normativa relativa alla concessione dei finanziamenti e dalla documentazione allegata al ricorso emerge in maniera non equivoca l’incompletezza della documentazione allegata dall’Ente ricorrente alla richiesta del contributo;

rilevato, in particolare, che ai sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale datato 05.08.2020 e dell’art. 1 commi 140 e 142, della legge 30 dicembre 2018, n.145, non risultano ammissibili le richieste di contributo sprovviste dei documenti contabili di cui all’art.1, comma 1, lettera b) ed e), e all’art.3 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato;

ritenuto che l’omessa allegazione della “scheda patrimoniale” non può ritenersi ininfluente, alla luce della disposizione di cui all’art. 11 comma 1 lettera b del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che include nello schema di rendiconto della gestione, tra gli altri, anche i distinti prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico;

rilevato, inoltre, che la necessità di allegare tutta la documentazione necessaria, ivi compresi i documenti di cui sopra, è stata ulteriormente ribadita nel Comunicato pubblicato in data 6 agosto 2020;

ritenuto pertanto, che la richiesta di concessione delle misure cautelari debba essere respinta;

ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare in ragione della peculiarità della questione trattata;

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