TAR Roma, sez. III, sentenza 2012-11-23, n. 201209709
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Testo completo
N. 09709/2012 REG.PROV.COLL.
N. 05404/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 5404 del 2012, proposto da C.N.S. consorzio nazionale servizi soc. coop., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato S S D, presso il cui studio in Roma, via Bocca di Leone n. 78, è elettivamente domiciliata;
contro
Consip s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato A C, presso il cui studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2, è elettivamente domiciliata;
nei confronti di
R G s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria del R.T.I. costituito con Consorzio Stabile Romeo facility services 2010, e Consorzio Stabile Romeo facility services 2010, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaele Ferola, Bianca Luisa Napolitano e Fabrizio Leozappa, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato Ferola in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione
del provvedimento di aggiudicazione definitiva al R.T.I. costituito dalla R G s.p.a. e dal Consorzio stabile Romeo facility services 2010 della gara per l’affidamento dei servizi di facility management per immobili, adibiti prevalentemente a uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni – lotto n. 2, della nota Consip prot. n. 15552/2012 del 24 maggio 2012, dei verbali di gara e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e /o consequenziale nonché per la declaratoria di inefficacia della convenzione, ove stipulata, e per la condanna al subentro della ricorrente nell’aggiudicazione e, ove stipulata, della convenzione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip Spa e di Soc R G Spa e di Consorzio Stabile Romeo Facility Service 2010;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2012 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che la competenza a giudicare sul ricorso in questione spetta al T.A.R. Lombardia in quanto il lotto n. 2 ha ad oggetto immobili in uso a pubbliche amministrazioni insistenti sul territorio della regione Lombardia e la competenza in materia di controversie aventi a oggetto procedure di gara si determina in relazione al luogo di produzione degli effetti diretti cui è preordinato l'atto finale della procedura, ossia all'ambito territoriale di esplicazione dell'attività dell'impresa aggiudicataria conseguente all'emanazione dell'atto di aggiudicazione e alla stipula contrattuale, e dunque al luogo di esecuzione del contratto, indipendentemente dalla sede della stazione appaltante, dal luogo di svolgimento delle operazioni di gara e/o dalla sede dei partecipanti alla gara (cfr. Consiglio di Stato 11 luglio 2012, n. 4105, Consiglio di Stato, sez. IV, 4 dicembre 2009, n. 7649);
Ritenuto in particolare che i citati precedenti, benché riferiti a gare per l’affidamento di lavori, possono applicarsi senz’altro anche alla materia dei servizi esprimendo un principio che prescinde dal tipo di contratto cui è preordinata la gara e che sia irrilevante ai fini che interessano la circostanza che il regolamento di gara sia unico per tutti i 12 lotti da aggiudicare, dando questi ultimi luogo a 12 gare distinte e a distinte aggiudicazioni;
Ritenuto, infine, in relazione a quanto dedotto alla pubblica udienza dalle parti, che la circostanza che a mezzo del ricorso incidentale sia impugnato un “chiarimento” non può radicare la competenza del T.A.R. Lazio dato che l’articolo 42 c.p.a. prevede che la cognizione del ricorso incidentale spetta al tribunale amministrativo competente per il ricorso principale salvo che esso introduca una controversia rientrante in una delle ipotesi di competenza territoriale inderogabile del T.A.R. Lazio previste dall’articolo 14 (che rinvia all’articolo 135), fattispecie che non ricorre nel caso all’esame;