TAR Torino, sez. II, sentenza 2019-06-05, n. 201900654
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Testo completo
Pubblicato il 05/06/2019
N. 00654/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00577/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 577 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Azienda Agricola Tartara Alberto e Carolina S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G G, G R, M C e A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Fiore in Torino, corso De Gasperi n. 21;
contro
Arpea - Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliata ex lege in Torino, via Arsenale, 21;
nei confronti
Nuova Immobiliare Serbaro s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di recupero di somme indebitamente corrisposte, notificato via PEC il 18 aprile 2018 e di tutti gli atti anteriori, conseguenti o comunque connessi con i provvedimenti impugnati, con particolare riferimento alla circolare AGEA ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e a tutte le ulteriori circolari che impongano la dimostrazione della disponibilità giuridica dei terreni in conduzione;
nonché, con motivi aggiunti depositati in data 13 settembre 2018, per l’annullamento
- del provvedimento di recupero di chiusura di somme indebitamente corrisposte, notificato via PEC il 2 luglio 2018 e di tutti gli atti anteriori, conseguenti o comunque connessi con i provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Arpea - Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura e dell’Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2019 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso principale l’azienda Agricola Tartara Alberto e Carolina S.S. ha impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (Arpea) ha disposto il recupero di somme indebitamente corrisposte a titolo di contributi previsti dalla disciplina comunitaria per il sostegno ai redditi degli agricoltori, per gli anni dal 2007 al 2013, notificato via PEC il 18 aprile 2018, la circolare AGEA ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e le ulteriori circolari che impongano la dimostrazione della disponibilità giuridica dei terreni in conduzione, articolando le seguenti doglianze:
1) violazione degli artt. 1571, 1575, 1585, 1586, 1617 c.c.;violazione degli art. 51 e 73 del Reg. CE 21.4.2004, n. 796;violazione degli artt. 58 e 81 Reg. CE 30 novembre 2009 n. 1122;violazione per eccesso di potere per difetto dei presupposti e per difetto di motivazione;
2) violazione dell’art. 6 della L.R. 2 dicembre 2009 n. 29;violazione degli art. 51 e 73 del Reg. CE 21.4.2004, n. 796;violazione degli artt. 56 e ss e 81 Reg. CE 30 novembre 2009 n. 1122;violazione dell’art. 9 del D.M. del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 20 marzo 2015;violazione per eccesso di potere per difetto di istruttoria, dei presupposti e di motivazione;
3) violazione dell'art. 44 Reg. CE 29.09.2003 n. 1782 e artt. 34 e 35 Reg. CE 19.1.2009, n. 73;violazione del D.M. 5.8.2004, art. 7;violazione del D.M. 28.3.2008, art. unico;violazione D.M. 11.2.2009, art. 1;violazione D.M. 9.12.2009, art. 3;violazione dell'art. 51 Reg. CE 21.4.2004, n. 796;violazione dell'art. 58 Reg. CE 30 novembre 2009 n. 1122;eccesso di potere per difetto di istruttoria;eccesso di carenza per difetto dei presupposti e carenza di motivazione;
4) violazione dell’art. 5 del regolamento CE 18 dicembre 1995 n. 2988;eccesso di potere per difetto dei presupposti di applicazione degli artt. 51 e 73 del Reg. CE 21 aprile 2004, n. 796 e degli artt. 58 e 80 del Reg. CE 30 novembre 2009 n. 1122;eccesso di potere per difetto di motivazione;
5) eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria sotto altro profilo.
2. Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato il provvedimento, notificato via PEC il 2 luglio 2018, con cui l’Arpea ha comunicato una seconda chiusura del procedimento di recupero, riducendo di circa 2.000 euro le somme richieste e confermando, per il resto, il precedente provvedimento, per i motivi già dedotti avverso il primo provvedimento di recupero.
3. Si è sono costituite in giudizio l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (Arpea) e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), chiedendo il rigetto nel merito del ricorso, quest’ultima con memoria di mero stile.
4. All’udienza del 17 aprile 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Quanto al ricorso principale, occorre, preliminarmente, dare atto della rinuncia, da parte della ricorrente, all’impugnazione delle circolari Agea, privando così di rilievo la questione della possibile incompetenza di questo Tribunale a decidere la controversia.
6. Nella restante parte, il ricorso principale è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse poiché il provvedimento con esso impugnato è stato sostituito dal nuovo atto, impugnato con i motivi aggiunti.
7. L’Arpea ha contestato alla ricorrente di avere inserito, nelle domande volte ad ottenere il contributo previsto dalla disciplina comunitaria per il sostegno ai redditi degli agricoltori, sin dall’anno 2007, terreni - situati nei Comuni di Montacuto e Fabbrica Curone - che non le sono stati concessi dai proprietari ma anzi con la loro opposizione espressa.
8. Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento affermando l’irrilevanza di tale opposizione, avendo la disponibilità dei terreni oggetto dei contributi richiesti, come sarebbe comprovato da contratti di affitto agrario, stipulati per iscritto con i consorzi di miglioramento fondiario della zona.
8.1 A suo avviso, non rileverebbe che i terreni contestati e condotti in locazione siano gravati da uso civico o che terzi pretendano di avere diritti su di essi: stante la natura personale della locazione, la stipulazione di tale contratto non presupporrebbe che il locatore sia proprietario della cosa locata, essendo sufficiente che questi ne abbia la semplice disponibilità. Di conseguenza il contratto stipulato rimarrebbe efficace fino a quando i terzi che pretendono diritti sulla cosa locata non ne ottengano il riconoscimento da parte dell’autorità giudiziaria.
8.2 Né, quanto ai terreni gravati da usi civici, verrebbe in rilievo l’art. 823 c.c.: questa norma non opererebbe nei rapporti tra privati, regolati dalle norme proprie del rapporto instaurato e quindi, nel caso della locazione, dalle norme su tale tipologia contrattuale.
8.3 Inoltre, l’opposizione alla conduzione sarebbe una dichiarazione diretta esclusivamente all’Arpea e non nei confronti del conduttore;l’intervento del proprietario avrebbe effetti sulla locazione ex nunc ma non ex tunc;i contratti stipulati dalla ricorrente sono ormai scaduti e dunque nemmeno i proprietari potrebbero ormai influire sugli stessi.
9. La censura è infondata.
9.1 L’Arpea ha dato applicazione all’art. 9 del decreto ministeriale n. 83954 del 20 marzo 2015, ai sensi del quale:
“ 1. Al fine di favorire la transizione alle nuove norme di gestione del fascicolo aziendale, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162, per i controlli avviati nel corso dell’annualità 2013 e finalizzati ad individuare indebite richieste od erogazioni di premi a superficie conseguenti ad occupazioni abusive od illegittime di terreni, si osservano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Per i terreni di proprietà dei soggetti privati o pubblici dichiarati nelle domande di aiuto presentate nelle annualità 2006 - 2013, l'assenza di opposizioni da parte dei proprietari o, nel caso di soggetti privati, dei loro eredi consente all'agricoltore che li dichiara nelle domande di aiuto di ottenere gli aiuti erogati dagli Organismi pagatori riconosciuti, senza che ciò valga a costituire legittima conduzione di tali terreni. A tal fine gli Organismi pagatori competenti comunicano ai soggetti privati o agli enti pubblici proprietari, anche mediante l'utilizzo delle registrazioni catastali, gli identificativi dei terreni e del periodo di riferimento della conduzione dichiarata, invitandoli ad esprimere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la propria eventuale opposizione. Decorso tale termine senza che siano pervenute opposizioni, gli aiuti sopra indicati sono considerati legittimamente richiesti e/o erogati.
3. Qualora almeno uno degli aventi diritto manifesti espressamente l'assenza di opposizione, dichiarando di agire in nome e per conto anche degli altri aventi diritto, il procedimento di cui al comma 2 si intende concluso.
4. Qualora almeno uno degli aventi diritto abbia gia' espresso formalmente il proprio dissenso nell'ambito delle verifiche condotte da Organismi di controllo, non si fa luogo all'applicazione della procedura di cui ai commi precedenti. Del pari non si fa luogo all'applicazione di tale procedura ove i controlli di cui al comma 1 abbiano gia' accertato l'assenza di indebite richieste od erogazioni di premi a superficie. La mancata opposizione nei termini da parte degli aventi diritto non vale comunque al fine della costituzione di diritti di godimento sui terreni oggetto della comunicazione.
5. Ove nell'ambito dei controlli di cui al comma 1 si accertino irregolarità sui titoli di conduzione che conseguono ad occupazioni abusive o illegittime, alle domande di aiuto di cui trattasi si applicano le disposizioni previste dalla normativa europea in caso di dichiarazione eccessiva di superficie. Tali fattispecie non integrano invece le condizioni per l'applicazione degli articoli regolamentari relativi alla creazione di condizioni artificiose per l'ottenimento degli aiuti. […] ”.
9.2 Questa disposizione subordina chiaramente la possibilità, per l’agricoltore, di ottenere gli aiuti all'assenza di opposizioni da parte dei proprietari dei terreni dichiarati nelle domande di aiuto (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 1389/2019;n. 162/2019;sez. I, parere 13 marzo 2019).
9.3 La tesi della ricorrente secondo cui l’opposizione dei proprietari, in assenza di azione giudiziaria, sarebbe irrilevante – mentre sarebbe sufficiente la disponibilità dei terreni - si pone in netto contrasto con la lettera dell’art. 9 che, invece, attribuisce all’opposizione dei proprietari un rilievo ostativo.
9.4 Questa disposizione non è oggetto di alcuna contestazione nel ricorso (anzi, con il secondo motivo di ricorso ne viene dedotto un profilo di violazione).
9.5 Essa è, comunque, conforme ai principi affermati dalla Corte di Giustizia, con la sentenza Sez. II, 24/06/2010, C-375/08 (riportati anche nel provvedimento impugnato), allorché è stata chiamata ad esprimersi sull’interpretazione della normativa comunitaria in materia di domande di aiuti per animale, e in particolare del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine.
9.6 In particolare, la Corte ha ritenuto che, in materia di aiuti e di modalità di applicazione del SIGC (sistema integrato di gestione e controllo), gli Stati membri dispongano di un margine di discrezionalità per quanto riguarda i documenti giustificativi e le prove che si possono pretendere dal richiedente in merito alle superfici foraggere oggetto della sua domanda di aiuti. Tenuto conto di tale discrezionalità, gli Stati membri sono legittimati ad introdurre precisazioni quanto alle prove da fornire a sostegno di una domanda di aiuti facendo riferimento, in particolare, alle prassi abituali sul loro territorio nel settore dell’agricoltura relative al godimento e all’utilizzazione delle superfici foraggere nonché ai titoli da produrre a proposito di tale utilizzazione.
La Corte ha quindi statuito che, anche se la normativa comunitaria ed in particolare il regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, non subordina l’ammissibilità di una domanda di premi speciali ai bovini maschi e di pagamento per l’estensivizzazione alla produzione di un titolo giuridico valido che giustifichi il diritto del richiedente di utilizzare le superfici foraggere oggetto di tale domanda di aiuti, “tuttavia, la normativa comunitaria non osta a che gli Stati membri impongano nella loro normativa nazionale l’obbligo di produrre un titolo siffatto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria e i principi generali del diritto comunitario, in particolare il principio di proporzionalità” e ha concluso che “una normativa come quella applicabile alla fattispecie, la quale, come risulta dal punto 56 della presente sentenza, è diretta segnatamente a impedire che gli allevatori possano abusivamente sfruttare terreni altrui al fine di eludere la normativa comunitaria relativa a detti regimi, cerca di rispettare tali obiettivi. L’obbligo imposto da siffatta normativa quanto alla produzione di un titolo giuridico valido sembra conforme al principio di proporzionalità”.
9.7 Analogamente, nel caso di specie, l’art. 9 del D.M., che “si accontenta” di attribuire rilievo ostativo all’opposizione dei proprietari – al fine di “individuare indebite richieste od erogazioni di premi a superficie conseguenti ad occupazioni abusive od illegittime di terreni” - è da ritenersi pienamente rispettoso del principio di proporzionalità.
9.8 Ciò consente di affermare la piena legittimità del recupero degli aiuti corrisposti alla ricorrente per i terreni per i quali è stata espressa opposizione da parte dei proprietari dei terreni, in quanto indebitamente percepiti, così come previsto dal decreto ministeriale citato.
10. Con il secondo motivo viene dedotto il vizio di incompetenza dei sindaci di Fabbrica Curone e Montacuto a esprimere la propria opposizione, rilevante ai fini della disponibilità giuridica dei terreni oggetto di uso civico, poiché le funzioni amministrative in materia di usi civici nel caso di comuni aderenti ad unioni o Comunità Montane spettano esclusivamente a questi ultimi enti pubblici, così come previsto dall’art. 6, comma 2, della L.R. 2 dicembre 2009 n. 29: l’opposizione avrebbe, pertanto, dovuto essere manifestata dalla Comunità Montana Terre del Giarolo o dall’Unione Montana Terre Alte (subentrata alla Comunità Montana) di cui i Comuni di Fabbrica Curone e Montacuto fanno parte.
11. La censura è infondata in quanto l’opposizione in questione è una manifestazione di volontà che ben può provenire, oltre che dal soggetto incaricato di svolgere le funzioni amministrative in materia di usi civici, anche dall’ente che è il proprietario dei terreni, così come richiesto dall’art. 9 del D.M. 20 marzo 2015.
12. Il terzo motivo ha ad oggetto la violazione dell’art. 5 del regolamento CE 18 dicembre 1995 n. 2988 e il vizio di eccesso di potere per difetto dei presupposti di applicazione degli artt. 51 e 73 del Reg. CE 21 aprile 2004, n. 796 e degli artt. 58 e 80 del Reg. CE 30 novembre 2009 n. 1122.
In particolare, la ricorrente ha sostenuto che, ai fini dell’applicazione delle sanzioni comunitarie, sarebbe indispensabile quantomeno il requisito soggettivo della colpa che nel caso di specie non sussisterebbe in quanto la sig. T C, legale rappresentante dell’Azienda Agricola, avrebbe ragionevolmente confidato nell’efficacia e validità dei contratti di locazione.
13. La censura è infondata.
13.1 L’Arpea ha dato applicazione all’art. 51 del regolamento CE 796/2004 e all’art. 58 del regolamento CE 1122/2009, recante “Riduzioni ed esclusioni in caso di dichiarazione eccessiva”, disposizione che concerne il caso di dichiarazioni erronee non intenzionali (mentre in caso di dichiarazioni erronee intenzionali opera la previsione di cui all’art. 60 del regolamento).
13.2 L’art. 58 dispone che “ qualora, in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata ai fini di qualsiasi regime di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola e le sementi, di cui al titolo IV, capitolo 1, sezioni 2 e 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, sia superiore alla superficie determinata in conformità all’articolo 57 del presente regolamento, l’importo dell’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, cui è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari ma non superiore al 20 % della superficie determinata.
Se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi.
Se la differenza è superiore al 50 %, l’agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell’aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all’articolo 57 del presente regolamento. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell’articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90). Se l’importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, il saldo restante viene azzerato ”.
13.3 Questa norma prevede un meccanismo di riduzione del premio spettante in conseguenza di una dichiarazione eccessiva, senza richiedere che l’erroneità della dichiarazione sia dovuta a colpa.
13.4 Questo sistema sanzionatorio è conforme ai principi comunitari.
La Corte di Giustizia, a seguito di un’espressa richiesta di pronunciarsi riguardo alla natura delle sanzioni disposte da normative di politica agricola comune, ha, invero, concluso per il carattere non penale delle stesse e, quindi, per l’inapplicabilità del principio “nulla poena sine culpa” (sentenza 18 novembre 1987, causa 137/85, Maizena, avente ad oggetto la perdita di una cauzione, inflitta in maniera forfettaria e indipendentemente da qualsiasi colpa eventualmente imputabile all'operatore interessato;sentenza 27 ottobre 1992, causa C-240/90, Germania/Commissione, avente ad oggetto l'esclusione temporanea di un operatore economico dal beneficio di un regime di aiuti;sentenza 11 luglio 2002 Käserei Champignon Hofmeister GmbH &Co. KG