TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-05-21, n. 202401896

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-05-21, n. 202401896
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401896
Data del deposito : 21 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/05/2024

N. 01896/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00391/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 391 del 2022, proposto da M B, C C, S G, V M, M P, V R, C S e C S, rappresentati e difesi dall’avvocato F R, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;



contro

l’Università degli Studi Catania – Consiglio d’amministrazione – in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;



e con l'intervento di

ad adiuvandum :
dell’Unione sindacale dei professori e ricercatori universitari (U.S.P.U.R.), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato M Perna, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;



per l’annullamento

- della nota del 31/1/2002, prot. n. 37733, emessa dall’Università degli Studi di Catania – Area Risorse Umane – Settore carriera docenti con cui sono state rigettate le istanze presentate dagli odierni ricorrenti onde ottenere la rideterminazione del proprio trattamento stipendiale quali ricercatori a tempo determinato di tipo B (RTDB) dell’Università di Catania e per la corresponsione delle relative differenze retributive;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso, ivi compresi bandi, contratti e determine che hanno disciplinato il rapporto di lavoro intrattenuto tra i ricorrenti (quali RTDB) e l’Università di Catania, nella parte in cui hanno previsto un trattamento retributivo inferiore a quello oggi richiesto in giudizio;

e per la conseguente condanna

delle amministrazioni oggi evocate in giudizio alla rideterminazione – ora per allora – del trattamento retributivo spettante agli odierni ricorrenti per il periodo di servizio svolto quali RTDB, in conformità all’art. 24 comma 8 della l. n. 240 del 2010 e ai principi comunitari e interni applicabili in materia; nonché al pagamento delle relative differenze retributive;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 il dott. C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Gli odierni ricorrenti hanno disimpegnato, nell’arco temporale per ciascuno in epigrafe specificato, le mansioni di “ Ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. B) della legge n.240/2010 ” (RTDB) afferenti alla categoria di ricercatori universitari – cc.dd. senior – con cui le Università stipulano contratti di lavoro triennali non rinnovabili ma che hanno già alle spalle un primo periodo di ricerca svolto mediante i “contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni” di cui all’art. 24 comma 3 lett. A (cc.dd. RTDA) ovvero che abbiano usufruito “per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri” (vedasi l’art. 24, comma 3, lett. b. della l. n. 240 del 2010).

Per la suddetta categoria professionale degli RTDB, l’art. 24, comma, 8 della l. n. 240 del 2010 ha previsto un trattamento retributivo più alto sia rispetto ai Ricercatori a tempo indeterminato (d’ora in poi RTI) che con riferimento ai Ricercatori a tempo determinato di tipo A (d’ora in poi RTDA). Difatti, mentre per questi ultimi la disposizione prevede una retribuzione “ pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato ” (ossia al ricercatore a tempo indeterminato), per gli RTDB, invece, la norma medesima dispone espressamente che il trattamento assegnato alle altre due categorie di ricercatori (a t.i. e RTDA)

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