TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-08-02, n. 202301057

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-08-02, n. 202301057
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202301057
Data del deposito : 2 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/08/2023

N. 01057/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01450/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1450 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e Prefettura di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la condanna

al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in ragione dell’illegittimità del diniego di rinnovo dell'autorizzazione al porto di pistola a tassa ridotta di cui al decreto prefettizio n. 0038755 del 17 settembre 2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori avv. R M, per il ricorrente, e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro, per le Amministrazioni statali;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con decreto n. 0038755 del 17 settembre 2018, con il Prefetto di Foggia ha negato il rinnovo

dell'autorizzazione al porto di pistola a tassa ridotta, in favore del ricorrente, guardia particolare giurata, in quanto destinatario di una sentenza di patteggiamento per lesioni personali (articolo 223, comma secondo, del codice penale militare di pace) commesse il 6 aprile 1990.

Il diniego è stato impugnato dinanzi a questo Tribunale con ricorso iscritto al numero di ruolo generale -OMISSIS- del 2018, respinto con sentenza n. -OMISSIS- del 16 ottobre 2019: il giudice di primo grado, in buona sostanza, ha evidenziato che all’epoca dell’adozione del provvedimento gravato la riabilitazione di cui all’articolo 3, lettera e), del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 104 non era stata né concessa né richiesta al Tribunale di Sorveglianza.

Con sentenza n. -OMISSIS- del 22 giugno 2020, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato per difetto di motivazione il diniego, ritenendo che, seppur intervenuta la riabilitazione solo in data successiva al diniego e, segnatamente, il 9 aprile 2019, l’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto della risalenza nel tempo dell’unico reato commesso dal ricrrente.

Con il presente mezzo di tutela, il signor -OMISSIS- chiede la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno derivante dall’illegittimità del diniego e costituito dalla conseguente preclusione allo svolgimento dell’attività lavorativa di guardia giurata.

Previa costituzione in giudizio delle Amministrazioni costituite, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 7 febbraio 2023.

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