TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2017-02-06, n. 201701945

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2017-02-06, n. 201701945
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201701945
Data del deposito : 6 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2017

N. 01945/2017 REG.PROV.COLL.

N. 07743/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7743 del 2009, proposto da:
Spartà G O B, rappresentato e difeso dall’Avvocato R C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Alcide De Gasperi n. 35;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

- dell’atto emesso in data 12.03.2001 dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale del Personale - Servizio Sovrintendenti Assistenti ed Agenti Divisione l - Sezione Progressione Carriera - prot. n. 333-D/48185 rif. Nota n. 22733.1.2.10/1208 del 12.02.2001, a firma del direttore di divisione, notificato al ricorrente l’8.6.2009;

- dell’atto emesso in data 16.03.2009 dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale del Personale - Servizio Sovrintendenti Assistenti ed Agenti Divisione l - Sezione Progressione Carriera - prot. n. 333-D/48185 rif. Nota n. 00119/Pers./1.2.7/2009 dell’11.2.2009, a firma del direttore di divisione, notificato al ricorrente l’8.6.2009;

- di qualsiasi atto presupposto, consequenziale a quelli per indicati sopra e con gli stessi posto in rapporto di correlazione;

e per il conseguente risarcimento del danno cagionato all’avente diritto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2017, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

I - Il ricorrente è stato assunto nella Polizia di Stato con il ruolo di agente, a decorrere dal 17.9.1998.

I.

1 - In precedenza lo stesso aveva prestato servizio per dieci anni e due mesi presso il corpo militare dell’Aeronautica militare.

I.

2 - Col presente ricorso il Sig. Spartà impugna le note dell’Amministrazione del 2001 e del 2009, con cui è stato negato il riconoscimento dell’anzianità maturata presso la suddetta Amministrazione militare, dallo stesso richiesto con istanze del 12.2.2001 e dell’11.2.2009.

II - Questi ha dedotto i seguenti motivi di diritto:

1) Decorrenza del termine disposto dall’art. 21 della legge n. 1034/1971 – autonoma impugnabilità sia dell’atto datato 16.03.2009 sia di quello datato 12.03.2001: entrambe le note suindicate sono state notificate l’8.6.2009, per cui da tale data decorre il termine per proporre ricorso.

2) Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell’art. 47 della legge 1.4.1981, n.121, dell’art. 51 della legge 10.10.1986, n. 668, e dell’art.41 del d.P.R. 28.12.1970, n. 1077 - Illogicità, irrazionalità ed insufficienza della motivazione.

L’art. 47, 8° comma, della legge n. 121/1981, nel testo antecedente l’abrogazione intervenuta con l’art. 15, comma 1, lett. b), del d.lgs. 28.2.2001, n. 53, prevedeva che “il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma nella forza armata di provenienza è utile, per la metà e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nella Polizia di Stato” .

Tale disposizione si applicherebbe anche al ricorrente, in quanto egli è stato assunto prima che essa fosse abrogata.

L’art. 51 della legge n. 668/1986 stabiliva: “Per il computo dell’anzianità prevista nei decreti di attuazione della L. 1° aprile 1981, n. 121, ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche e della progressione in carriera, nonché ai fini della partecipazione ai concorsi di passaggio a carriera o a qualifica superiore, si applicano le disposizioni dell’articolo 41 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077” .

Il richiamo dell’art. 41 del d.P.R. n. 1077/1970 avrebbe consentito il riconoscimento per intero del servizio prestato nella forza armata di provenienza.

Conseguentemente il ricorrente avrebbe avuto il diritto a vedersi riconosciuto l’intero servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma nella Forza Armata di provenienza o, quanto meno, la metà e non oltre i tre anni.

L’Amministrazione, alla data di scadenza di ogni scrutinio utile alla promozione del ricorrente alla qualifica di agente scelto, avrebbe dovuto computargli anche il servizio prestato presso la Forza Armata di provenienza, con attribuzione della predetta qualifica ben prima dei cinque anni occorsi.

Secondo la prospettazione del ricorrente, gli anni di servizio prestati presso la Forza armata di provenienza si sommerebbero a quelli prestati nel Corpo della Polizia di Stato ai fini della promozione alla qualifica superiore e in tal caso non sarebbe riconosciuto unicamente il trattamento economico di anzianità, previsto invece per i colleghi che avessero effettivamente maturato detta anzianità.

Perciò lo stesso già alla data del 17.9.200, a distanza di due anni dalla data del suo arruolamento presso il Corpo della Polizia di Stato, avrebbe dovuto aggiungere i tre anni riconosciuti per il servizio prestato presso la Forza armata di provenienza.

3) Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. 28.2.2001, n. 53, e dell’art. 69 del d.lgs. 5.10.2000, n. 334, in merito all’avvenuta abrogazione dell’art. 47 della legge 1.4.1981, n. 121, dell’art. 51 della legge 10.10.1986, n. 668, e dell’art. 41 del d.P.R. 28.12.1970, n. 1077 - Illogicità, irrazionalità ed insufficienza della motivazione.

Gli atti ministeriali impugnati fondano il diniego alla concessione del beneficio invocato dal ricorrente sull’intervenuta abrogazione delle norme di riferimento, ad opera dell’art. 15 del d.lgs. n. 53/2001 e dell’art. 69 del d.lgs. n. 334/2000, ma il diritto dello stesso a vedersi riconosciuta l’anzianità in questione sarebbe maturato prima di tale abrogazione, al momento della sua assunzione presso la Polizia di Stato, avvenuta in data 17.9.1998.

Relativamente all’art. 51 della legge n. 668/1986 la norma abrogatrice s’inserisce nel d.lgs. n. 334/2000, concernente la riforma dell’ordinamento del personale direttivo e, perciò, avrebbe riflesso solo su tale categoria di appartenenti alla Polizia di Stato.

La mancata concessione del beneficio de quo avrebbe precluso al ricorrente di partecipare al concorso per la nomina a vice sovrintendente, bandito il 30.1.2003, ed in alcuni casi di ottenere il punteggio per la maggiore anzianità maturata nel ruolo di appartenenza, per cui lo stesso chiede il risarcimento dei danni.

IV - Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.

V - Nella pubblica udienza del 10.1.2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

VI - Preliminarmente deve precisarsi che la nota del 12.3.2001 risulta notificata in data 8.6.2009, in allegato a quella del 16.3.2009, per cui il ricorso è tempestivo, con riguardo ad entrambe le impugnazioni, ed è ammissibile.

VI.

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