TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-07-08, n. 202413734
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Testo completo
Pubblicato il 08/07/2024
N. 13734/2024 REG.PROV.COLL.
N. 07927/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7927 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati C Z B, M Z B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
A G, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) della nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio Funzionari, n. 333/FUN/I del 26.5.2021, di comunicazione alla ricorrente dell'esclusione dall'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di Vice Questore Aggiunto;
2) del parere sfavorevole alla promovibilità della ricorrente espresso dal Procuratore della Repubblica di -OMISSIS-, con nota prot. n. 503/2021 dell'11.2.2021;
3) della graduatoria relativa allo scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato con decorrenza 1° gennaio 2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato il 7 maggio 2021, nella parte in cui non include la ricorrente tra i commissari capo da inviare al corso di formazione dirigenziale per la promozione a vice questore aggiunto.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22/10/2021:
1) della nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio Funzionari, n. 333/FUN/I del 26.5.2021, di comunicazione alla ricorrente dell'esclusione dall'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di Vice Questore Aggiunto;
2) del parere sfavorevole alla promovibilità della ricorrente espresso dal Procuratore della Repubblica di -OMISSIS-, con nota prot. n. 503/2021 dell'11.2.2021;
3) della graduatoria relativa allo scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato con decorrenza 1° gennaio 2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato nella seduta del 7 maggio 2021, nella parte in cui non include la ricorrente tra i commissari capo da inviare al corso di formazione dirigenziale per la promozione a vice questore aggiunto;
4) del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza datato 22.7.2021 di mancato invio dell'odierna ricorrente al corso di formazione dirigenziale di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 334 del 2000;
5) del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, datato 3.8.2021, di approvazione della graduatoria di merito dei commissari capo ammessi al corso di formazione dirigenziale di cui all'art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 334 del 2000 per l'accesso alla qualifica di vice questore aggiunto con decorrenza 1.1.2021 e di promozione alla detta qualifica con decorrenza 1.1.2021, nella parte in cui non include la ricorrente;
6) del rapporto informativo per l'anno 2020 nella parte in cui ha illegittimamente ridotto di un punto il punteggio complessivo in conseguenza della riduzione della voce D4 - Qualità dei rapporti interpersonali all'interno dell'Amministrazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2024 il Cons. M C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con ricorso introduttivo la dott.ssa -OMISSIS-, Commissario Capo della Polizia di Stato, riferisce di essere stata assegnata in data 12.11.2018, in qualità di dirigente, presso la Sezione di Polizia Giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- e di essere stata apprezzata, durante il suo incarico, per l’efficacia e la solerzia nello svolgimento delle mansioni, ricevendo, dapprima, con nota prot. 1795/20 del 28.05.2020, una proposta di riconoscimento di premialità da parte del Procuratore della Repubblica di -OMISSIS-, dott. N. -OMISSIS- per l’attribuzione del massimo punteggio nel rapporto informativo e il conferimento di una ricompensa per lodevole comportamento, e in seguito anche dal Procuratore Generale della Repubblica di -OMISSIS- una lettera, in data 18.6.2020, di compiacimento per l’encomiabile comportamento per un intervento operato dalla stessa.
Espone che a distanza di pochi mesi, tuttavia, il Procuratore della Repubblica di -OMISSIS- ha proposto il suo trasferimento, con nota del 10.09.2020, adducendo il venir meno dei presupposti di fiducia, lealtà e correttezza alla base del rapporto tra il Procuratore della Repubblica e i componenti delle Sezioni di Polizia Giudiziaria. Gli elementi posti a fondamento di detta proposta si incentravano su questioni di ordine amministrativo, quali: la mancata consegna di un fotoriproduttore; disservizi a seguito della migrazione delle utenze telefoniche ad altro gestore; la mancata previa informazione circa questioni relative alla logistica e servizi dell’ufficio, e riguardo alla proposta di sanzionare disciplinarmente un assistente capo della Polizia di Stato, assegnato alla medesima sezione di P.G. La dott.ssa -OMISSIS- ha presentato le proprie osservazioni, con nota del 28.09.2020, specificando che, a fronte di diverse disfunzioni tecniche, non funzionali, aveva ritenuto opportuno non coinvolgere il Procuratore della Repubblica su questioni amministrative, considerate irrilevanti per l’attività di Polizia Giudiziaria. Ciononostante, ha dichiarato di non essersi opposta al proposto trasferimento, che è stato confermato dal Procuratore della Repubblica, con nota n.3869 del 13.11.2020, in replica alle osservazioni dell’interessata.
La dott.ssa -OMISSIS-, pertanto, è stata trasferita d’ufficio ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 28.7.1989, n. 271, alla Questura di -OMISSIS-, con decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane del 22.12.2020.
Con nota del 26.05.2021, n.333/FUN/I la Direzione Centrale del Personale ha comunicato all’interessata, ai sensi dell’art. 7 della l. n.241/1990, l’avvio del procedimento per l’esclusione dal corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica di Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, a causa del parere contrario all’avanzamento espresso dal (solo) Procuratore della Repubblica di -OMISSIS-, motivato con il rinvio espresso alla precedente proposta di trasferimento. Il Procuratore generale di -OMISSIS- e il Procuratore della Repubblica di -OMISSIS- avevano, invece, espresso parere favorevole.
La dott.ssa -OMISSIS-, dopo aver effettuato l’accesso agli atti, ha presentato le proprie osservazioni nei termini con nota del 4.06.2020, risultando però a quella data il procedimento già concluso. In dette osservazioni, la stessa ha sottolineato l’esorbitanza del parere, fondato su questioni puramente amministrative di poco rilievo, rispetto al perimetro del potere direttivo dell’autorità giudiziaria sugli ufficiali e agenti ex art. 55 c.p.p., che si esplicherebbe in relazione alle sole attività di P.G.; pertanto, la commissione di valutazione ministeriale non avrebbe dovuto tenerne conto. Oltretutto, detto parere sarebbe in contrasto con l’attestato di encomio redatto pochi mesi prima dallo stesso Procuratore della Repubblica e con i pareri favorevoli espressi dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di -OMISSIS- e quello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-; inoltre le osservazioni formulate dall’interessata sarebbero rimaste prive di riscontro, risultando avviato il corso di formazione in data 31.05.2021, senza la sua inclusione, e comunque dopo solo 4 giorni dalla comunicazione ex art. 7 della l.n.241 del 1990.
1.1. La dott.ssa -OMISSIS- avverso la suddetta nota ministeriale in data 26.5.2021 di comunicazione dell’esclusione dall’ammissione al corso di formazione e gli altri provvedimenti indicati in epigrafe ha proposto ricorso, con istanza cautelare, articolando i seguenti motivi di impugnazione:
1 ) Violazione degli artt. 7 e 8 l.241/90 - Nullità o annullabilità del procedimento di esclusione dal corso di formazione dirigenziale per omessa o tardiva comunicazione dell’avvio; impedita partecipazione al procedimento amministrativo e preclusione della concreta facoltà di presentare osservazioni – Omessa indicazione del termine per la definizione del procedimento (in realtà già concluso) : il Ministero avrebbe soltanto simulato di comunicare l’avvio del procedimento, in quanto, al momento dell’invio della comunicazione di esclusione dal corso di formazione dirigenziale la procedura sarebbe già conclusa e definita, e la graduatoria già approvata dei commissari capo da ammettere al corso. Ed infatti, il corso di formazione avrebbe avuto inizio dopo soli 4 giorni dalla comunicazione, e dunque ben prima dello spirare del termine per presentare osservazioni. Inoltre