TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-11-23, n. 202203307

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-11-23, n. 202203307
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202203307
Data del deposito : 23 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/11/2022

N. 03307/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01347/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1347 del 2022, proposto da V R, rappresentato e difeso dagli avvocati M M e L I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;

contro

- il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale sita in Palermo, piazza Marina n.39;
- l’Ufficio Centrale Elettorale per l’elezione del Presidente di Circoscrizione e del Consiglio Circoscrizionale del Comune di Palermo;
l’Assessorato della Funzione Pubblica e delle Autonomie locali della Regione Siciliana;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via V. Villareale n.6, sono per legge domiciliati;

nei confronti

- di D A, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Giovanni Scala e dall’avv. Enrica Cibella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Palermo, via Principe di Paternò n. 67;
(quanto al ricorso incidentale)
- di D C, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Bisulca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Houel n.5;

per l'annullamento

- del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale elettorale per le elezioni del Presidente di Circoscrizione e del Consiglio Circoscrizionale del Comune di Palermo, Circoscrizione VII, del 16 giugno 2022, chiuso in data 19 luglio 2022, e dei relativi allegati, nella parte in cui è stato illegittimamente attribuito il secondo seggio alla lista n. 4 "Forza Italia” e, conseguentemente, è stato proclamato eletto alla carica di consigliere della circoscrizione n. 7 del Comune di Palermo il sig. A D, secondo la specificazione di cui infra;

- dell'atto di proclamazione degli eletti dei consiglieri della circoscrizione VII del Comune di Palermo, di cui al verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Palermo, Circoscrizione VII, nella parte in cui il candidato A D, della lista n. 4 "Forza Italia”, risulta eletto;

- del prospetto dei quozienti per il riparto dei seggi tra le liste o gruppi di liste;

- e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso;

NONCHÉ PER LA CORREZIONE

- del risultato elettorale relativo alla consultazione elettorale di cui trattasi: per la sottrazione di n. 1 seggio alla lista n. 10 “Sicilia Futura”, illegittimamente attribuito alla lista n. 4 "Forza Italia", ed il conseguente annullamento della proclamazione alla carica di Consigliere della Circoscrizione VII del Comune di Palermo del sig. A D e conseguente attribuzione del seggio di che trattasi alla lista n. 10 “Sicilia Futura”;

E PER LA CONSEGUENTE PROCLAMAZIONE

- alla carica di consigliere della circoscrizione VII del Comune di Palermo – Elezioni comunali di Palermo del 2022 – del sig. R V, candidato nella lista n.10 “Sicilia Futura”, odierno ricorrente e primo dei non eletti della predetta lista.


Visti il ricorso depositato in data 8 agosto 2022 e i relativi allegati;

Visto il decreto presidenziale n. 1301 del 9 agosto 2022, e visto il relativo adempimento;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Centrale Elettorale per l’elezione del Presidente di Circoscrizione e del Consiglio Circoscrizionale del Comune di Palermo, e dell’Assessorato della Funzione Pubblica e delle Autonomie locali della Regione siciliana, con le relative deduzioni difensive;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di D A, e visto il ricorso incidentale depositato dal predetto;

Viste le memorie di costituzione di D C e del Comune di Palermo;

Viste le memorie depositate dal ricorrente principale e dal ricorrente incidentale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 130 cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza pubblica del 22 novembre 2022 il consigliere dottoressa M C, e uditi i difensori di parte ricorrente e dei controinteressati, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

A. – Con il ricorso introduttivo indicato in epigrafe, depositato in data 8 agosto 2022, il Sig. V R ha impugnato il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale elettorale per le elezioni del Presidente di Circoscrizione e del Consiglio Circoscrizionale del Comune di Palermo, Circoscrizione VII, del 16 giugno 2022, chiuso in data 19 luglio 2022 – e il relativo verbale di proclamazione degli eletti quali consiglieri della

VII

Circoscrizione – nella parte in cui è stato illegittimamente attribuito il secondo seggio alla lista n. 4 “Forza Italia” e, conseguentemente, è stato proclamato eletto alla carica di consigliere della stessa Circoscrizione il Sig. D A, odierno controinteressato.

Espone, al riguardo:

- di avere partecipato alla predetta consultazione elettorale quale candidato alla carica di consigliere della circoscrizione VII del Comune di Palermo nella lista n. 10 “Sicilia Futura”, collegata al candidato Presidente G F, raggiungendo un numero di preferenze pari a 497 voti e, all’interno della suddetta lista, la cifra individuale pari a 2101, così da risultare il primo della predetta lista;

- che, svoltesi le elezioni, dal verbale dell’Ufficio centrale risulta che è stato attribuito un seggio alla lista n. 2 “Partito Democratico”;
due seggi alla lista n. 4 “Forza Italia”;
un seggio alla lista n. 5 “Lista Civica Fiore Presidente”;
un seggio alla lista n. 7 “Movimento 5 stelle” e uno alla lista n. 9 “Lavoriamo per Palermo”;
due seggi alla lista n. 12 “Fratelli D’Italia”;
per contro, alla lista n.10 “Sicilia Futura” non è stato assegnato alcun seggio e, di conseguenza, l’odierno istante non è stato eletto seppure collocatosi primo nella lista suddetta collegata a G F, eletto Presidente della

VII

Circoscrizione.

Precisa, altresì, che a tale candidato era collegata anche la lista n. 4 “Forza Italia” nella quale si è candidato il controinteressato D A, che ha conseguito una cifra individuale pari a 3470 ed è quindi risultato il secondo nella graduatoria della predetta lista, preceduto da C F (cifra 3503), ottenendo il secondo seggio, assegnato a tale lista in base ad un grave errore nella formazione della graduatoria dei quozienti di lista più elevati.

Si duole di tale esito deducendo la censura di VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, commi 4, 5 e 7 e ART.

4-TER L.R. 35/1997 - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ E IRRAGIONEVOLEZZA
.

Sostiene il ricorrente che l’Ufficio Centrale avrebbe errato nella formazione della “graduatoria decrescente dei quozienti” riportata a pagina 42 del verbale dell’Ufficio Centrale, nella quale non è stato inserito il quoziente della lista Sicilia Futura pari a 15986, correttamente calcolato, come si evince dal prospetto dei quozienti allegati al verbale;
errore, che ha comportato l’illegittima assegnazione di un ulteriore seggio alla lista n. 4 Forza Italia, in luogo dell’attribuzione di n. 1 seggio a Sicilia Futura.

Ha, quindi, chiesto:

- l’annullamento del prospetto dei quozienti per il riparto dei seggi tra le liste o gruppi di liste, chiedendo, conseguentemente, la correzione del risultato elettorale;

- l’annullamento dell’assegnazione del secondo seggio alla lista n. 4 “Forza Italia”, e della proclamazione del Sig. D A alla carica di Consigliere della Circoscrizione VII del Comune di Palermo;

- la correzione del risultato elettorale, assegnando n. 1 seggio nella Circoscrizione VII del Comune di Palermo alla lista n. 10 “Sicilia Futura”;

- conseguentemente, la proclamazione dell’odierno istante alla carica di consigliere della Circoscrizione VII del Comune di Palermo;
con vittoria di spese da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

B. – Con decreto presidenziale n. 1301 del 9 agosto 2022 è stata fissata l’udienza di discussione, designato il relatore e ordinata la notifica del ricorso a tutti i soggetti interessati, nei termini perentori ivi indicati;
con conseguente deposito, da parte del ricorrente, di copia del ricorso, con pedissequo decreto presidenziale e relata delle notifiche effettuate;
e successivo deposito dell’avviso di ricevimento della notifica al controinteressato.

C. – Si sono costituiti in giudizio, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, l’Ufficio Centrale Elettorale per l’elezione del Presidente di Circoscrizione e del Consiglio Circoscrizionale del Comune di Palermo e l’Assessorato della Funzione Pubblica e delle Autonomie locali della Regione Siciliana, eccependo il difetto di legittimazione passiva.

D. – Si è costituito in giudizio anche il controinteressato D A, il quale ha dato atto della fondatezza della censura articolata con il ricorso introduttivo, preannunciando la proposizione di un ricorso incidentale, al fine di fare valere i molteplici errori commessi dall’Ufficio Centrale elettorale in sede di attribuzione dei seggi e, conseguentemente, mantenere il seggio assegnato al predetto in luogo di altro consigliere proclamato eletto (D C);
con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Ha quindi proposto ricorso incidentale per l’annullamento dello stesso verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale, nella parte in cui è stato proclamato eletto il Sig. D C quale consigliere circoscrizionale.

Espone, al riguardo, che l’Ufficio centrale, ritenendo che i seggi da assegnare fossero pari a otto – e pur avendo correttamente determinato i voti di lista validi e, quindi, le cifre elettorali di lista – ha utilizzato, al fine di determinare i quozienti, dei valori non corrispondenti alle cifre elettorali;
oltre ad avere assegnato un terzo seggio al gruppo di liste collegate al candidato alla carica di Presidente, avente il n. 2, Sig. G G e, pertanto, un seggio alla lista n.2 “Partito democratico”.

Deduce la censura di VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4,

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