TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-07-29, n. 202402339

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-07-29, n. 202402339
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202402339
Data del deposito : 29 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/07/2024

N. 02339/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01725/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1725 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
il Melograno di Butticé G G &
C. S.a.s. Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Maria Dacqui', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Regione Sicilia - Ass. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dip. Agricoltura - Ispettorato Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Palermo, via Mariano Stabile 182;

nei confronti

Feudi di Regalpetra S.r.l. - Società Agricola, Paolo Bonfanti, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

con il ricorso introduttivo:

- del DDG dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento dell'Agricoltura della Regione Siciliana n. 773 del 30.04.2019 e dei relativi allegati, pubblicato in data 2.05.2019 sul sito web istituzionale dell'Assessorato all'Agricoltura e del PRS Sicilia, avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria definitiva sotto-misura 6.1 - PSR Sicilia 2014-2020, mediante cui sono approvati gli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno ammissibili (Allegato “A”), non ricevibili (Allegato “B”) e non ammissibili (Allegato “C”) della Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” a valere sul Piano di Sviluppo Rurale - Sicilia 2014-2020 e della relativa graduatoria definitiva;

in quanto occorra:

- del verbale del 9.07.2018 di ricevibilità ed ammissibilità della domanda di sostegno n. 54250532048 presentata dalla società ricorrente, adottato dall'Ispettorato dell'Agricoltura di Caltanissetta, mediante cui la domanda di sostegno in argomento è stata ritenuta non ricevibile per le seguenti motivazioni: “il soggetto non presenta la copia di iscrizione all'INPS così come previsto dalle disposizioni attuative parte specifica mi.

6.1. al punto 19.1 n. 15”;

- del verbale del 10.09.2018 di riesame ricevibilità della domanda di sostegno, con cui è stato disposto che: “le giustificazioni addotte dal ricorrente Butticè G G, appaiono meritevoli di accoglimento per le seguenti motivazioni: la ditta ha dimostrato il possesso dei requisiti contestati dalla commissione in sede di ricevibilità;

- della nota prot. 59105 del 24.10.2018 adottata dall'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento dell'Agricoltura della Regione Siciliana, mediante cui sono stati impartiti chiarimenti agli Ispettorati dell'Agricoltura della Regione Siciliana per l'applicazione delle disposizioni attuative della Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” a valere sul Piano di Sviluppo Rurale - Sicilia 2014-2020;

- del verbale del 22.01.2019 di riesame e ricevibilità della domanda di sostegno presentata dalla società ricorrente, è stato disposto che: “le giustificazioni addotte dal ricorrente Butticè G G, appaiono meritevoli di accoglimento per le seguenti motivazioni: la ditta ha dimostrato il possesso dei requisiti contestati dalla commissione in sede di ricevibilità. In seguito dalle indicazioni riportate nella nota del Dirigente Generale prot. n. 59105 del 24/10/2018 si è evidenziata un'altra anomalia: Trattasi di società in accomandita semplice. L'insediamento in Società in accomandita semplice (s.a.s.) non è ammissibile in quanto nell'ambito di tale forma societaria spetta, in via esclusiva ai soli soci accomandatari, l'amministrazione e la gestione della società, mentre i soci accomandanti, ai sensi dell'art. 2320 del codice civile, non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, in difformità con quanto previsto al paragrafo 5.1 e ai punti 7) e 9) del paragrafo 14 delle disposizioni attuative parte specifica, ove si prevede il rispetto ed il mantenimento da parte di tutti i soci (esclusivamente giovani agricoltori richiedenti il premio) dei seguenti requisiti: corresponsabilità legale e finanziaria nella gestione dell'azienda agricola, contitolarità della stessa in qualità di capo azienda e ripartizione del capitale sociale in parti uguali";

- di ogni altro provvedimento precedente o successivo, anche di natura istruttoria ed interlocutoria, cognito o non cognito, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.

Con i motivi aggiunti del 29.11.2019:

- del verbale del 30.07.2019 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, pubblicato con valore legale in data 1 agosto 2019 sul sito web del Dipartimento dell’Agricoltura, avente ad oggetto l’attività di riesame della graduatoria delle domande di sostegno della Sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” a valere sul P.S.R. Sicilia 2014-2020;

- del D.D.G. dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento dell’Agricoltura della Regione Siciliana n. 1606 del 31.07.2019 e relativi allegati, pubblicato con valore legale in data 1° agosto 2019 sul sito web del Dipartimento dell’Agricoltura, avente ad oggetto l’approvazione degli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno della cit. Sottomisura 6.1 a valere sul P.S.R. Sicilia 2014-2020;

- del D.D.G. dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento dell’Agricoltura della Regio-ne Siciliana n. 1739 del 9.08.2019 e relativi allegati, pubblicato con valore legale in pari data sul sito web istituzionale del PRS Sicilia, avente ad oggetto l’approvazione della versione corretta degli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno della cit. Sottomisura 6.1 a valere sul P.S.R. Sicilia 2014-2020;

- del D.D.G. dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento dell’Agricoltura della Regione Siciliana n. 2473 del 3.10.2019 e dei relativi allegati, pubblicato con valore legale in pari data sul sito web istituzionale del PRS Sicilia, avente ad oggetto l’approvazione della ulteriore versione aggiornata degli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno ammissibili, non ricevibili e non ammissibili della Sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” a valere sul P.S.R. Sicilia 2014-2020.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e di Regione Sicilia - Ass. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dip. Agricoltura - Ispettorato Caltanissetta;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 maggio 2024 la dott.ssa S B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La società il Melograno ha partecipato al bando pubblicato in data 29.05.2017 per contributi per la Sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” del P.S.R. della Regione Sicilia 2014-2020, presentando domanda con modalità telematiche tramite Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Con quattro distinte istanze (n.54250532048, n.54250530844, n.54250529630 e n.54250529127), chiedeva l’assegnazione dell’importo complessivo di € 468.249,50.

Dopo l’esame da parte della Commissione competente in data 9.07.2018, le domande venivano respinte con D.D.G. n. 1920 del 20.08.2018, in quanto ritenute non ricevibili per le seguenti motivazioni: “1) domanda di sostegno rilasciata sul portale senza collegamento con la misura

6.1. – 2) Il soggetto non presenta la copia di iscrizione all’INPS così come previsto dalle disposizioni attuative parte specifica mis. 6,1. Al punto 19.1. n. 15…

I giovani che si sono insediati prima della presentazione della domanda devono dimostrare di essere in possesso di un fascicolo aziendale, titolari di P.I, con codice di attività agricola, iscritti alla CCIAA (come ditta attiva). Nel caso in cui nell’ambito del pacchetto sia richiesto il sostegno a valere sulla sottomisura 4.1. è richiesta anche l’iscrizione all’INPS” . La Commissione competente si pronunciava sulla richiesta di riesame presentata dalla ricorrente in data 5.9.2018, ritenendo la domanda ricevibile.

Tuttavia, a seguito della nota di chiarimenti prot. 59105 del 24.10.2018 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, in data 22.01.2019 la Commissione riteneva non ricevibile le domande di sostegno presentate dalla ricorrente in quanto “società in accomandita semplice”. Precisava che “nell'ambito

di tale forma societaria spetta, in via esclusiva ai soli soci accomandatari, l'amministrazione e la gestione della società, mentre i soci accomandanti, ai sensi dell'art. 2320 del codice civile, non possono compiere non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, in difformità con quanto previsto al paragrafo 5.1 e ai punti 7) e 9) del paragrafo 14 delle disposizioni attuative parte specifica, ove si prevede il rispetto ed il mantenimento da parte di tutti i soci (esclusivamente giovani agricoltori richiedenti il premio) dei seguenti requisiti: corresponsabilità legale e finanziaria nella gestione dell'azienda agricola, contitolarità della stessa in qualità di capo azienda e ripartizione del capitale sociale in parti uguali”.

L’elenco definitivo veniva approvato con Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 773 del 30.04.2019, pubblicato il 2.05.2019, con relativi allegati: domande di sostegno ammissibili (Allegato “A”), non ricevibili (Allegato “B”) e non ammissibili (Allegato “C”).

Gli atti di esclusione sono stati impugnati con il presente ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato e depositato, articolando due censure.

Nella prima deduce l’eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria, nonché l’illogicità manifesta, in quanto erroneamente la domanda sarebbe stata ritenuta non ricevibile, perché presentata sul portale senza collegamento con la sottomisura 6.1.

La ricorrente ritiene invece che le domande siano state presentate correttamente, secondo quanto previsto nelle prescrizioni del bando.

Con il secondo motivo invece parte ricorrente lamenta la violazione della lex specialis, con riferimento alla causa di esclusione, relativa alla natura della società in accomandita semplice, in quanto non sarebbe stata prevista dal bando.

Si è costituita in giudizio la Regione Sicilia, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con motivi aggiunti del 29.11.2019 la ricorrente ha impugnato il verbale del 30.07.2019 (facente parte integrante dell’impugnato D.D.G. n. 1606 del 31.07.2019) con cui la P.A. intimata ha disposto – “melius re perpensa – che “tuttavia, poiché in fase di bando è stata dichiarata la presentazione di una bozza dello statuto che può essere variata, come dichiarato dai ricorrenti a richiesta dell’amministrazione, si procede con l’ammissione purché in fase di costituzione e prima dell’emissione del decreto di concessione venga cambiata la forma societaria della S.a.s., con una forma societaria coerente con le disposizioni attuative”.

Unitamente sono state impugnate le delibere D.D.G. n. 1606 del 31.07.2019, n. 1739 del 9.08.2019, n. 2473 del 3.10.2019 e relativi allegati, con cui l’Assessorato Regionale ha approvato, corretto e aggiornato gli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno della cit. Sottomisura 6.1 a valere sul P.S.R. Sicilia 2014-2020 e ha ammesso le domande di sostegno dei giovani interessati da insediamento plurimo in seno a Società in accomandita semplice costituende, escludendo tuttavia le istanze proposte dai giovani interessati da insediamento plurimo in seno a Società in accomandita semplice costituite.

Deduce nella prima censura l’invalidità derivata dai provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con la seconda censura viene lamentata la violazione della lex specialis con riferimento alla causa di esclusione, relativa alla natura della società in accomandita semplice, in quanto non sarebbe stata prevista dal bando.

Con ordinanza n. 1362 del 10.12.2019 la domanda cautelare veniva respinta, con la seguente motivazione:

“RITENUTO che il ricorso ed i connessi motivi aggiunti, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, non appaiono sorretti da sufficienti profili di fondatezza tali da farne ipotizzare un esito favorevole nel merito, atteso che:

- il paragrafo 5.1. ultimo comma dell’avviso elenca in generale le “tipologie” di forme associate ammesse a partecipare alla misura disponendo che: “Per forme associate si intendono: le società di persone, le società di capitale, le società cooperative agricole di conduzione di cui all’art. 2, punto 1 del D.lgs. n. 99/2004. Qualsiasi forma associata dovrà essere costituita allo scopo di svolgere attività agricola”;

- che, più in particolare, le forme societarie ammesse a partecipare nell’ambito della tipologia indicata devono rispettare le previsioni delle disposizioni attuative della misura, che ai punti 7) e 9) del paragrafo 14 esige il rispetto ed il mantenimento da parte di tutti i soci (esclusivamente giovani agricoltori richiedenti il premio) dei seguenti requisiti: corresponsabilità legale e finanziaria nella gestione dell’azienda agricola;
contitolarità della stessa in qualità di capo azienda;
e ripartizione del capitale sociale in parti uguali;

- che la corresponsabilità legale e la contitolarità dell’amministrazione non sono compatibili con la società in accomandita semplice atteso che nell’ambito di tale forma societaria spetta in via esclusiva ai soli soci accomandatari, l’amministrazione e la gestione della società, mentre i soci accomandanti, ai sensi dell’art. 2320 del codice civile, non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, in difformità, appunto, con quanto previsto al paragrafo 5.1 e ai punti 7) e 9) del paragrafo 14 delle disposizioni attuative parte specifica;
con la conseguenza che soltanto le società di persone che soddisfano i pretetti detti requisiti possono partecipare alla misura”.

All'udienza straordinaria del 17 maggio 2024, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1) Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati per le medesime ragioni rappresentate in sede cautelare, che il Collegio condivide.

Nei provvedimenti gravati la Regione infatti ha inserito nell’allegato delle domande non ricevibile le domande di parte ricorrente con la seguente motivazione: “Trattasi di società in accomandita semplice. L'insediamento in società in accomandita semplice (s.a.s) non è ammissibile in quanto nell'ambito di tale forma societaria spetta, in via esclusiva ai soli soci accomandatari, l'amministrazione e la gestione della società, mentre i soci accomandanti, ai sensi dell’art. 2320 del codice civile, non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, in difformità con quanto previsto al paragrafo 5.1 e ai punti 7) e 9) del paragrafo 14

delle disposizioni attuative parte specifica, ove si prevede il rispetto ed il mantenimento da parte di

tutti i soci (esclusivamente giovani agricoltori richiedenti il premio) dei seguenti requisiti:

corresponsabilità legale e finanziaria nella gestione dell’azienda agricola, contitolarità della stessa in qualità di capo azienda e ripartizione del capitale sociale in parti uguali.” 2) Parte ricorrente censura i provvedimenti con cui le domande sono state dichiarate non ricevibili, sull’assunto che si tratterebbe di una motivazione non prevista nella lex specialis (secondo motivo del ricorso principale e primo motivo dei motivi aggiunti), che annovera tra i soggetti ammessi al contributo le società di persone, disponendo nel par.

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